CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172-38723/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza, assoluta genericità e per non esser stati (ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 648 bis cod. pen.) previamente sottoposti all'attenzione del giudice della impugnazione di merito. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati di cui agli artt. 648 bis, 490, cod. pen., 648, 624-625, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame: consapevolezza della provenienza da delitto dei mezzi agricoli e commerciali per la cui alterazione identificativa ed assemblaggio si attivava l'imputato. Condotte queste, di occultamento della provenienza da reato, tipiche del riciclaggio. La Corte di merito ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed alterazione della moltitudine di oggetti analiticamente descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo (eventuale) che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute (in gran copia e munite di numeri atti ad identificarne la lecita provenienza), che con riguardo al dolo specifico di profitto che segna l'attività professionalmente svolta dal ricorrente. La condotta di riciclaggio è desumibile, argomenta la Corte, dalle univoche evidenze raccolte circa i mezzi in suo possesso e dei quali disponeva perché altri operasse materialmente, il che ha logicamente indotto a ritenere che le dette alterazioni siano state proprio operate da chi aveva la disponibilità dei mezzi e l'esperienza manuale per realizzarle. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'accertato e incontroverso possesso e disponibilità dei mezzi meccanici indicati in imputazione provento di delitto (necessariamente pluriaggravato, sia per la indispensabile effrazione che per la esposizione alla fede pubblica dei mezzi ricevuti), 172-38723/2021 consente di riconoscere il fatto ed attribuirgli il nomen iuris ritenuto in sentenza, sia per la evidente rappresentazione (che può assumere anche le forma del dolo eventuale) della provenienza da delitto degli oggetti ricevuti (proprio per lavoro) da chiunque, che per la ontologica necessaria provenienza da delitto degli stessi. 1.3. Quanto alla prova intercettiva (emersa nel corso del giudizio abbreviato) della realizzazione di quei fatti specifici, deve ricordarsi che per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (ribadito anche da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv. 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova specificamente dedotto (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190), il che non risponde né a quanto dedotto con i motivi di gravame, né alla logicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito per attribuire significato gravemente ed univocamente indiziante alla detta prova colloquiale. 1.4. Neppure può riconoscersi il vizio della sentenza sul punto della negata cittadinanza nel processo alle circostanze attenuanti generiche, per assenza di qualsivoglia elemento degno di positivo apprezzamento sul punto, oltre che per i precedenti penali valorizzati nel merito ed il ruolo direttivo svolto dal ricorrente. Le residue doglianze sulla qualificazione circostanziale dei fatti ,non risultano dedotte con i motivi di impugnazione spesi nel merito e palesano comunque infondatezza manifesta, attesa la ontologica sussistenza di più aggravanti dei delitti di furto presupposto dei contestati delitti derivati. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]