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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023

Cassazione n. 11866/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11866/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris