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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 08310/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4026/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma , presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mancini -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende - c o ntroricorrente - nonchécontro RG 4026/18Montella-BNL Est.

Cons.

Marulli PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CAMPOBASSO; [OSCURATO:PERSONA]- intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 230/2017 depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Campobasso , per mezzo della sentenza riportata in copertina, ha respinto il gravame proposto da gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da costoro nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. per l'asserito abusivo riempimento di un modulo fideiussorio da loro sottoscritto in bianco nell'importo.

La Corte d'Appello ha confermato l'enunciato del primo giudice sull'assunto che nella specie fosse ravvisabile la fattispecie del riempimento contra pactae che, di conseguenza, onerati della prova che il completamento del modulo fosse avvenuto in difformità di quanto concordato, erano gli appellanti, prova , mancan do la quale , l'appello non poteva che essere rigettato.

Per la cassazione di detta sentenza si ergono ora i soccombenti svolgendo tre mezzi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste la banca intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso – con cu i gli impugnanti censura no la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciata e, segnatamente, per aver pronunciato extrapetita in quanto nell'introdurre il giudizio si era inteso dedurre che RG 4026/18Montella-BNL Est.

Cons.

Marulli il riempimento del modulo in contestazione era avvenuto in difetto di ogni patto al riguardo, mentre il decidente si era pronunciato sulla diversa ipotesi che il modulo fosse stato completato in difformità degli accordi presi –è infondato.

2.2. Sfugge per vero ai ricorrenti che tra i fatti da loro dedotti, introducendo il giudizio, a fondamento della pretesa e la conclusiva valutazione che riguardo ad essi ne compie la pronuncia si colloca il potere di interpretazione e di qualificazione giuridica della domanda che compete al giudice di merito investito della cognizione.

E’ opinione, infatti,stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

IV, 3/03/2021, n. 5832; Cass., Sez.

I, 9/04/2018, n. 8645; Cass., Sez.

IV, 24/07/2012, n. 12943 ), che, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguardante il petitum, che«va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto» (Cass., Sez.IV, 24/03/2011, n. 6757), obblighi il giudice a decidere iuxta petita et alligata partium , non per questo esso può andar disgiunto dal dovere, che pure compete al giudice,di pronunciare sulla domanda, in applicazione del principio iura novit curia (Cass., Sez .

IV, 13/12/2010, n. 25410), secundum ius .

Fermo, perciò, il vincolo della domanda come delle eccezioni, che preclude al giudice di mutare i fatti costitutivi della pretesa,così come i fatti estintivio modificativi di essa, il prin cipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato «non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez.IV, 4/02/2016, n. 2209), né alla facoltà «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della suadecisione RG 4026/18Montella-BNL Est.

Cons.

Marulli princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez.IV, 24/07/2012, n. 12943).

2.3. Ora è evidente che allorché il decidente del grado, quando ha ritenuto di ravvisare nei fatti dedotti dai deducenti, all'esito del loro vaglio istruttorio, la fattispecie del riempimento contra pactapiuttosto che quella del riempimentoabsque pactis, si è esattamente attenuto a questo quadro di diritto, che gli consente di qualificare la fattispecie portata al suo esame, sempre nel rispetto delle deduzioni delle parti, imprimendo ad essa la veste giuridica più appropriata, anche se questa risultasse diversa da quella rappresentatadalla parte.

3.1. Il secondo motivo di ricorso – con cui si censura l'impugnata decisione per aver pronunciato in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non ponendo a fondamento del decisum le prove proposte dalle parti, tutte univocamente rappresentative del fatt o che nella specie il riempimento del modulo di che trattasi era avvenuto in difetto di qualsiasi pregresso accordo tra i sottoscrittori e la banca, con ciò smentendo la tesi che esso fosse stato riempito in difformità degli accordi presi e che,di conseguenza, di ciò dovesse essere data la prova –è infondato.

3.2. Le denunciate violazioni di legge eccedono, infatti, manifestamente il perimetro entro il quale, anche con il superiore conforto delle SS.UU. (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867), ne può essere riconosciuta la rilevanza cassatoria, essendosi ormai ampiamente chiarito che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi accorda tigli, con l'effetto di rendere conseguentemente imperseguibili le lagnanze incidenti sul potere di valutazione delle prove, nell'attribuire maggior rilevanza alle une piuttosto che alle altre esplicitandosi infatti proprio il potere del giudice RG 4026/18Montella-BNL Est.

Cons.

Marulli di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.

Parallelamente la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. si rende ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non si sia attenuto al principio del prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

Fuori da questi limiti il ragionamento probatorio si rende censurabile solo per violazione del parametro rappresentato dall'art. 360, comma 1, n. 5., cod. proc. civ., quando, per intenderci, esso, secondo regole canonizzate dalleSS.UU. (Cass., Sez.

U, 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), si mostri viziato per l'omesso esame di un fatto decisivo.

3.3. Nella odierna prospettazione ricorrente il motivo non sostanzia, dunque, la denuncia di un vulnussuscettibile di rilievo secondo quanto lamentato, piuttosto mettendo capo all'esternazione di un dissenso valutativo non scrutinabile in questa sede.

4.1. Il terzo motivo di ricorso – con cui si censura la decisione impugnata per aver omesso l’esame di un fatto decisivo consistente nell'essere stato il modulo, portante l'impegno fideiussorio, rilasciato in bianco dalla banca e nell'essere stato parimenti riconsegnato in bianco alla banca –è inammissibile.

4.2. E’ invero da escludere che il fatto – sempre ammesso che in tal senso si sia formata una certezza istruttoria –abbia carattere decisivo, il ricevimento e la successiva riconsegna di un modulo firmato in bianco non escludendo che esso possa essere stato completato in difformità di quanto concordato piuttosto che in totale mancanza di un accordo.

5. In conclusione il ricorso va respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

RG 4026/18Montella-BNL Est.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di parte ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di partericorrente, ove dovuto,del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4026/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma , presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mancini -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende - c o ntroricorrente - nonchécontro RG 4026/18Montella-BNL Est. Cons. Marulli PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CAMPOBASSO; [OSCURATO:PERSONA]- intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 230/2017 depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Campobasso , per mezzo della sentenza riportata in copertina, ha respinto il gravame proposto da gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da costoro nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. per l'asserito abusivo riempimento di un modulo fideiussorio da loro sottoscritto in bianco nell'importo. La Corte d'Appello ha confermato l'enunciato del primo giudice sull'assunto che nella specie fosse ravvisabile la fattispecie del riempimento contra pactae che, di conseguenza, onerati della prova che il completamento del modulo fosse avvenuto in difformità di quanto concordato, erano gli appellanti, prova , mancan do la quale , l'appello non poteva che essere rigettato. Per la cassazione di detta sentenza si ergono ora i soccombenti svolgendo tre mezzi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste la banca intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso – con cu i gli impugnanti censura no la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciata e, segnatamente, per aver pronunciato extrapetita in quanto nell'introdurre il giudizio si era inteso dedurre che RG 4026/18Montella-BNL Est. Cons. Marulli il riempimento del modulo in contestazione era avvenuto in difetto di ogni patto al riguardo, mentre il decidente si era pronunciato sulla diversa ipotesi che il modulo fosse stato completato in difformità degli accordi presi –è infondato. 2.2. Sfugge per vero ai ricorrenti che tra i fatti da loro dedotti, introducendo il giudizio, a fondamento della pretesa e la conclusiva valutazione che riguardo ad essi ne compie la pronuncia si colloca il potere di interpretazione e di qualificazione giuridica della domanda che compete al giudice di merito investito della cognizione. E’ opinione, infatti,stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. IV, 3/03/2021, n. 5832; Cass., Sez. I, 9/04/2018, n. 8645; Cass., Sez. IV, 24/07/2012, n. 12943 ), che, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguardante il petitum, che«va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto» (Cass., Sez.IV, 24/03/2011, n. 6757), obblighi il giudice a decidere iuxta petita et alligata partium , non per questo esso può andar disgiunto dal dovere, che pure compete al giudice,di pronunciare sulla domanda, in applicazione del principio iura novit curia (Cass., Sez . IV, 13/12/2010, n. 25410), secundum ius . Fermo, perciò, il vincolo della domanda come delle eccezioni, che preclude al giudice di mutare i fatti costitutivi della pretesa,così come i fatti estintivio modificativi di essa, il prin cipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato «non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti» (Cass. Sez.IV, 4/02/2016, n. 2209), né alla facoltà «di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della suadecisione RG 4026/18Montella-BNL Est. Cons. Marulli princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» (Cass., Sez.IV, 24/07/2012, n. 12943). 2.3. Ora è evidente che allorché il decidente del grado, quando ha ritenuto di ravvisare nei fatti dedotti dai deducenti, all'esito del loro vaglio istruttorio, la fattispecie del riempimento contra pactapiuttosto che quella del riempimentoabsque pactis, si è esattamente attenuto a questo quadro di diritto, che gli consente di qualificare la fattispecie portata al suo esame, sempre nel rispetto delle deduzioni delle parti, imprimendo ad essa la veste giuridica più appropriata, anche se questa risultasse diversa da quella rappresentatadalla parte. 3.1. Il secondo motivo di ricorso – con cui si censura l'impugnata decisione per aver pronunciato in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non ponendo a fondamento del decisum le prove proposte dalle parti, tutte univocamente rappresentative del fatt o che nella specie il riempimento del modulo di che trattasi era avvenuto in difetto di qualsiasi pregresso accordo tra i sottoscrittori e la banca, con ciò smentendo la tesi che esso fosse stato riempito in difformità degli accordi presi e che,di conseguenza, di ciò dovesse essere data la prova –è infondato. 3.2. Le denunciate violazioni di legge eccedono, infatti, manifestamente il perimetro entro il quale, anche con il superiore conforto delle SS.UU. (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867), ne può essere riconosciuta la rilevanza cassatoria, essendosi ormai ampiamente chiarito che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi accorda tigli, con l'effetto di rendere conseguentemente imperseguibili le lagnanze incidenti sul potere di valutazione delle prove, nell'attribuire maggior rilevanza alle une piuttosto che alle altre esplicitandosi infatti proprio il potere del giudice RG 4026/18Montella-BNL Est. Cons. Marulli di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Parallelamente la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. si rende ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non si sia attenuto al principio del prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Fuori da questi limiti il ragionamento probatorio si rende censurabile solo per violazione del parametro rappresentato dall'art. 360, comma 1, n. 5., cod. proc. civ., quando, per intenderci, esso, secondo regole canonizzate dalleSS.UU. (Cass., Sez. U, 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), si mostri viziato per l'omesso esame di un fatto decisivo. 3.3. Nella odierna prospettazione ricorrente il motivo non sostanzia, dunque, la denuncia di un vulnussuscettibile di rilievo secondo quanto lamentato, piuttosto mettendo capo all'esternazione di un dissenso valutativo non scrutinabile in questa sede. 4.1. Il terzo motivo di ricorso – con cui si censura la decisione impugnata per aver omesso l’esame di un fatto decisivo consistente nell'essere stato il modulo, portante l'impegno fideiussorio, rilasciato in bianco dalla banca e nell'essere stato parimenti riconsegnato in bianco alla banca –è inammissibile. 4.2. E’ invero da escludere che il fatto – sempre ammesso che in tal senso si sia formata una certezza istruttoria –abbia carattere decisivo, il ricevimento e la successiva riconsegna di un modulo firmato in bianco non escludendo che esso possa essere stato completato in difformità di quanto concordato piuttosto che in totale mancanza di un accordo. 5. In conclusione il ricorso va respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 4026/18Montella-BNL Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di parte ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di partericorrente, ove dovuto,del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, co
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