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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 35248/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della custodia cautelare, in luogo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento inerente alla coltivazione di due piantagioni di marijuana (artt. 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. L'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, ha presentato ricorso, deducendo due motivi.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.

Premesso che i terreni su cui si trovavano le piantagioni di marijuana non sono di proprietà dell'indagato né nella sua disponibilità, essendo intestati all' "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata basa sul solo fatto che egli avesse una masseria nella zona in cui sono state trovate le piantagioni.

I Carabinieri avevano predisposto un articolato sistema di monitoraggio con telecamere posizionate in punti diversi: una telecamera sul tratturo interpoderale che conduce alla masseria di [OSCURATO:PERSONA]; altre direttamente sulle piantagioni sequestrate.

Tuttavia, la difesa ha dimostrato come dalle videoriprese delle telecamere collocate sulle piantagioni non sia emerso il coinvolgimento del ricorrente, che non è mai stato ripreso.

Solo nei fotogrammi del 14 giugno 2024 si intravede, in lontananza, una sagoma che, depositando apposita consulenza antropometrica, la difesa dell'indagato ha dimostrato non corrispondere a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, pur dandone atto, ha escluso la rilevanza di tale elemento, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ripreso in altre occasioni sulla scena del crimine, ma è incorso in un travisamento probatorio.

La circostanza che l'indagato sia stato ripreso dalla telecamera posta sul tratturo interpoderale alla guida di un trattore di sua proprietà è, infatti, del tutto neutra alla luce del contesto, non essendo nemmeno stata accertata la direzione finalistica della condotta.

Il Tribunale ha motivato, inoltre, a partire dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento solo a "[OSCURATO:PERSONA]" o, meglio, al "padrone [OSCURATO:PERSONA]", senza indicare il cognome, sicché non è chiaro se si riferisse all'imputato oppure al coindagato [OSCURATO:PERSONA], ed aveva peraltro risposto, in sede di interrogatorio di garanzia, alla domanda del Giudice, che il suo capo era Moreno (e cioè persona diversa da "[OSCURATO:PERSONA] padrone").

Inoltre, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato o sapesse delle coltivazioni.Né l'ordinanza ha richiamato le dichiarazioni degli altri due indagati (Totta e Stocola), che avevano invece categoricamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] sapesse delle coltivazioni.

2.2. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione criminosa) e carenza di motivazione sull'inadeguatezza di misure meno gravi.

L'ordinanza si è limitata a citare precedenti penali del ricorrente vetusti e di minore gravità (condanna per furto nel 1980 e per lesioni colpose nel 2016), mentre lo stabile inserimento nel circuito criminale è stato circolarmente dedotto dal fatto contestato.

Per contro, non ha considerato l'età e le condizioni personali del ricorrente, il suo inserimento socio-lavorativo ed il contesto familiare.

Nemmeno ha indicato alcun fatto nuovo sopravvenuto che giustifichi il ripristino della misura più afflittiva dopo otto mesi di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: periodo durante il quale il ricorrente non ha violato le prescrizioni imposte (altro elemento sintomatico della insussistenza del pericolo di reiterazione del reato).

Premesso che per gli altri coimputati il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari e che il Pubblico ministero ha presentato appello solo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in disparte l'irragionevolezza della disparità di trattamento che ne deriva, l'applicazione della misura più grave avrebbe potuto essere giustificata, semmai, nell'immediatezza dei fatti, ma non a distanza di un così lungo periodo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. In caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982).

1.2. Nel caso di specie, tale onere dimostrativo è stato soddisfatto.

Il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, ha infatti premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura intramuraria con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo che il quadro indiziario meritasse ulteriore approfondimento.Si è però motivatamente discostato da tale conclusione, osservando come i coindagati avessero fatto riferimento all'uso del trattore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per trasportare la cisterna necessaria all'irrogazione delle piantagioni, aggiungendo che il trattore era stato condotto, talvolta, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

E, a tal fine ha fatto riferimento, oltre che all'episodio del 14 giugno 2024, cui si riferisce la consulenza antropometrica, anche ad altra vicenda, di due giorni successiva, chiarendo le ragioni per cui l'ha considerata significativa del coinvolgimento dell'indagato.

In presenza di un'argomentazione logica e completa, risulta, dunque, precluso il sindacato di questa Corte.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

2.1. Premesso che il Giudice dell'appello cautelare ha richiamato, quale esigenza cautelare, il pericolo di reiterazione del reato, l'ordinanza impugnata ha alluso ad una «capacità criminogena del prevenuto, perfettamente inserito nei circuiti dediti al narcotraffico» nonché della «sua dedizione alla consumazione di condotte criminogene lucro-genetiche», evocando precedenti condanne, senz'altro precisare.

Non ha chiarito, per esempio, quale sia il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella specifica vicenda per cui si procede, in che cosa consista il suo inserimento in circuiti dediti al narcotraffico (dovendosi escludere che facesse riferimento alla vicenda in oggetto), né ha detto alcunché sui reati per cui tali condanne sono state pronunciate che, anzi, riconosce aver riguardato fatti di gravità minore, o sui tempi in cui sono stati commessi.

Neppure si è soffermata sull'impossibilità di applicare misure meno gravi della custodia in carcere (come invece disposto nei confronti degli altri coindagati).

2.2. Risultando la motivazione incompleta e prevalentemente articolata su formule stereotipiche, l'ordinanza va annullata limitatamente al riconoscimento delle esigenze cautelari, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della custodia cautelare, in luogo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento inerente alla coltivazione di due piantagioni di marijuana (artt. 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2. L'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, ha presentato ricorso, deducendo due motivi. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Premesso che i terreni su cui si trovavano le piantagioni di marijuana non sono di proprietà dell'indagato né nella sua disponibilità, essendo intestati all' "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata basa sul solo fatto che egli avesse una masseria nella zona in cui sono state trovate le piantagioni. I Carabinieri avevano predisposto un articolato sistema di monitoraggio con telecamere posizionate in punti diversi: una telecamera sul tratturo interpoderale che conduce alla masseria di [OSCURATO:PERSONA]; altre direttamente sulle piantagioni sequestrate. Tuttavia, la difesa ha dimostrato come dalle videoriprese delle telecamere collocate sulle piantagioni non sia emerso il coinvolgimento del ricorrente, che non è mai stato ripreso. Solo nei fotogrammi del 14 giugno 2024 si intravede, in lontananza, una sagoma che, depositando apposita consulenza antropometrica, la difesa dell'indagato ha dimostrato non corrispondere a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, pur dandone atto, ha escluso la rilevanza di tale elemento, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ripreso in altre occasioni sulla scena del crimine, ma è incorso in un travisamento probatorio. La circostanza che l'indagato sia stato ripreso dalla telecamera posta sul tratturo interpoderale alla guida di un trattore di sua proprietà è, infatti, del tutto neutra alla luce del contesto, non essendo nemmeno stata accertata la direzione finalistica della condotta. Il Tribunale ha motivato, inoltre, a partire dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento solo a "[OSCURATO:PERSONA]" o, meglio, al "padrone [OSCURATO:PERSONA]", senza indicare il cognome, sicché non è chiaro se si riferisse all'imputato oppure al coindagato [OSCURATO:PERSONA], ed aveva peraltro risposto, in sede di interrogatorio di garanzia, alla domanda del Giudice, che il suo capo era Moreno (e cioè persona diversa da "[OSCURATO:PERSONA] padrone"). Inoltre, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato o sapesse delle coltivazioni.Né l'ordinanza ha richiamato le dichiarazioni degli altri due indagati (Totta e Stocola), che avevano invece categoricamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] sapesse delle coltivazioni. 2.2. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione criminosa) e carenza di motivazione sull'inadeguatezza di misure meno gravi. L'ordinanza si è limitata a citare precedenti penali del ricorrente vetusti e di minore gravità (condanna per furto nel 1980 e per lesioni colpose nel 2016), mentre lo stabile inserimento nel circuito criminale è stato circolarmente dedotto dal fatto contestato. Per contro, non ha considerato l'età e le condizioni personali del ricorrente, il suo inserimento socio-lavorativo ed il contesto familiare. Nemmeno ha indicato alcun fatto nuovo sopravvenuto che giustifichi il ripristino della misura più afflittiva dopo otto mesi di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: periodo durante il quale il ricorrente non ha violato le prescrizioni imposte (altro elemento sintomatico della insussistenza del pericolo di reiterazione del reato). Premesso che per gli altri coimputati il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari e che il Pubblico ministero ha presentato appello solo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in disparte l'irragionevolezza della disparità di trattamento che ne deriva, l'applicazione della misura più grave avrebbe potuto essere giustificata, semmai, nell'immediatezza dei fatti, ma non a distanza di un così lungo periodo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. In caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). 1.2. Nel caso di specie, tale onere dimostrativo è stato soddisfatto. Il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, ha infatti premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura intramuraria con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo che il quadro indiziario meritasse ulteriore approfondimento.Si è però motivatamente discostato da tale conclusione, osservando come i coindagati avessero fatto riferimento all'uso del trattore di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per trasportare la cisterna necessaria all'irrogazione delle piantagioni, aggiungendo che il trattore era stato condotto, talvolta, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. E, a tal fine ha fatto riferimento, oltre che all'episodio del 14 giugno 2024, cui si riferisce la consulenza antropometrica, anche ad altra vicenda, di due giorni successiva, chiarendo le ragioni per cui l'ha considerata significativa del coinvolgimento dell'indagato. In presenza di un'argomentazione logica e completa, risulta, dunque, precluso il sindacato di questa Corte. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. 2.1. Premesso che il Giudice dell'appello cautelare ha richiamato, quale esigenza cautelare, il pericolo di reiterazione del reato, l'ordinanza impugnata ha alluso ad una «capacità criminogena del prevenuto, perfettamente inserito nei circuiti dediti al narcotraffico» nonché della «sua dedizione alla consumazione di condotte criminogene lucro-genetiche», evocando precedenti condanne, senz'altro precisare. Non ha chiarito, per esempio, quale sia il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella specifica vicenda per cui si procede, in che cosa consista il suo inserimento in circuiti dediti al narcotraffico (dovendosi escludere che facesse riferimento alla vicenda in oggetto), né ha detto alcunché sui reati per cui tali condanne sono state pronunciate che, anzi, riconosce aver riguardato fatti di gravità minore, o sui tempi in cui sono stati commessi. Neppure si è soffermata sull'impossibilità di applicare misure meno gravi della custodia in carcere (come invece disposto nei confronti degli altri coindagati). 2.2. Risultando la motivazione incompleta e prevalentemente articolata su formule stereotipiche, l'ordinanza va annullata limitatamente al riconoscimento delle esigenze cautelari, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tr
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