CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9636-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'; Oggetto RIC.[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9636/2023 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1239/2022 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 30/11/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza n. 1239 del 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (hinc CGARS) ha respinto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tar della Sicilia che, a sua volta, ne aveva respinto il ricorso nei confronti della decisione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania di annullamento in autotutela di un anteriore provvedimento di presa d’atto dell’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi, con decadenza della concessione di vendita. Anastasi ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, prospettando un vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Premesso di aver lamentato che era stata applicata dal Tar una regola insistente nell’ordinamento giuridico - e cioè quella relativa alla riconduzione della decadenza di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi al mero trascorrere del tempo (senza migliore indicazione) in assenza di una norma del genere e senza riferimenti di sorta a termini decadenziali nel contratto di concessione di rivendita - ha denunziato che in analogo vizio era caduto il CGARS rigettando l’appello, così eccedendo dai confini della potestà giurisdizionale. Gli intimati hanno replicato con controricorso. Ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è stata formulata dalla Prima Presidente una proposta di definizione del giudizio nel segno della inammissibilità del ricorso per cassazione, perché l’unico motivo prospetta in termini di eccesso di potere giurisdizionale un errore in iudicando “concernente la valutazione dei presupposti legali e fattuali della decadenza da concessione amministrativa”, come tale inerente ai limiti interni della giurisdizione del Consiglio di Stato. La parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Ragioni della decisione I. -Il ricorso è inammissibile esattamente per la ragione indicata nella proposta di definizione. II. -Il CGARS ha ritenuto che l’originaria autorizzazione ottenuta dal ricorrente fosse cessata per inerzia del beneficiario. Ha quindi affermato che il provvedimento adottato in autotutela, quanto all’annullamento della presa d’atto del trasferimento della rivendita, era stato a sua volta ampiamente e correttamente motivato sull’avvenuta decadenza della prima autorizzazione. III. -Il ricorrente lamenta un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, in quanto così decidendo il CGARS avrebbe infine applicato al caso di specie una norma inesistente e da lui direttamente creata. Questo perché la decadenza del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della ricevitoria di tabacchi sarebbe stata ritenuta e confermata per il sol fatto del mancato esercizio delle facoltà insite nel provvedimento originario, quando invece non esiste –egli dice - nell’ordinamento giuridico una norma che consenta di dichiarare la decadenza di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi per non avere il titolare esercitato la facoltà in un lasso di tempo indeterminato. Secondo la tesi del ricorrente una simile norma – ove mai esistente - attribuirebbe peraltro alla pubblica amministrazione un arbitrio, non già una discrezionalità: l’arbitrio di stabilire ad nutumdopo quanto tempo si debba ritenere decaduto il beneficiario da un vantaggio attribuitogli con un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica, e ciò senza alcuna indicazione legislativa o regolamentare e senza alcun atto autovincolante previamente adottato della stessa p.a. In ciò, quindi, sarebbe concretizzato l’eccesso di potere giurisdizionale, perché invece nell’ordinamento esiste una giurisprudenza esattamente contraria a quanto ritenuto dal CGARS, visto che la decadenza deve risultare sempre da un'espressa e specifica previsione legislativa così come affermato dalla sent. n. 18 del 2020 dell’[OSCURATO:PERSONA]. IV. - Sennonché una simile situazione non integra la fattispecie dell’eccesso di potere per sconfinamento, ma un semplice (asserito) errore dell’impugnata sentenza quanto alle condizioni necessarie a configurare una decadenza dall’autorizzazione o dalla concessione. V. -Questa Corte, in modo assolutamente costante, va ripetendo che l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile in tutt’altra situazione: e cioè solo quando il giudice speciale abbia applicato una norma da lui artificiosamente creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre, di contro, quando il giudice amministrativo, nello svolgimento della sua attività di interpretazione di una disciplina o di un istituto, abbia dato luogo a un provvedimento asseritamente viziato finanche da uno stravolgimento delle norme o dei principi di riferimento, atteso che in questi casi quel che si profila è un comune errore in iudicando in iure, non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (ex aliis Cass. Sez. U n. 36899 - 21, Cass. Sez. U n. 36593-21, Cass. Sez. U n. 19244-21). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. VI. -Le spese processuali seguono la soccombenza. Sussistendone le condizioni (v. Cass. Sez. U n. 27433-23, Cass. Sez. U n. 28540-23 e altre), d eve farsi luogo alla condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.), che si quantifica in consonanza con l’ammontare della condanna alle spese, nonché della somma di 2.500,00 EUR in favore, questa volta, della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, stesso codice). p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR per ciascuna delle controparti, oltre 200,00 EUR per esborsi e il rimborso di spese generali nella massima percentualedi legge quanto a [OSCURATO:PERSONA], e oltre le spese prenotate a debito quanto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di 3.000,00 EUR per ciascuna delle controparti, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della somma di 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni