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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37844/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di riorso insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Caltanissetta che, pronunciando sulla sua impugnazione e su quella pubblico ministero, ha dichiarato la nullità della sentenza del 01/03/2022 del GUP del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al reato di cui al capo H, per omessa pronuncia, confermando nel resto la condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416, commi secondo e quinto, cod. pen. (partecipazione ad un'associazione per delinquere costituita da più di dieci persone, finalizzata a commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio). 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 525, comma 2, 527, 528, 125, comma 4, 179, comma 2, 546 cod. proc. pen., e 111, comma sesto, Cost., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata la sentenza pronunciata senza la previa camera di consiglio e per la mancanza di una autonoma motivazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 544 e 585, cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo H) della rubrica, per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, depositato il sedicesimo giorno dalla lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale, e per l'omessa rilevazione della decorrenza del termine per impugnare dalla lettura della sentenza siccome prnunciata con motivazione contestuale. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192, cod. proc. pen. (travisamento della prova), e agli articoli 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen., e art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004 (insussistenza dei presupposti del reato e/o insussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416, comma quinto, codice penale).

Vengono in particolare dedotti: a) il travisamento del fatto e della prova; b) l'omessa motivazione sulla valutazione dei riscontri alla versione alternativa dedotta dall'imputato; c) l'insussistenza della circostanza gravante del numero degli associati superiore a dieci. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.5.Con il quinto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e all'errata determinazione della pena stessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.11 ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A (art. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen.), G (artt. 110, 81, cpv., 61, n. 2, cod. pen., 175, d.lgs. n. 42 del 2004) ed H (artt. 110, 81, cpv., 61, n. 2, cod. pen., 176, d.lgs. n. 42 del 2004). 3.1.Gli si imputa, in particolare, di essersi associato con altre persone al fine di commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio (nello specifico, l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, la contraffazione di opere d'arte e la ricettazione di beni culturali), effettuando, allo scopo, attività di ricerche archeologiche per il reperimento di beni culturali di interesse archeologico successivamente venduti, dietro corrispettivo, a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di aver commesso i reati-fine di cui ai capi G ed H effettuando scavi e ricerche archeologiche per il ritrovamento di beni culturali di interesse archeologico senza le prescritte autorizzazioni (capo G) e di essersi impossessato di materiale fittile, reperti in bronzo e metallo, monete di varie epoche, zecche e materiali di interesse archeologico di varie epoche di proprietà dello Stato (capo H) 3.2.Con sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo G della rubrica perché estinto per prescrizione e lo aveva condannato per quello di cui al capo A alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione. 3.3.La Corte di appello, con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, ha annullato la sentenza di primo grado, limitatamente al reato di cui al capo H, per omessa pronuncia, disponendo al riguardo la restituzione degli atti al GUP, e confermando nel reato la condanna per il reato associativo. 3.4.A sostegno della propria decisione, i Giudici distrettuali hanno indicato le conversazioni (anche tra presenti) intercettate tra il 15 ed il 20 novembre 2014, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 7/05/2015.

Da tali conversazioni, e dagli ulteriori elementi già illustrati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo tempo emessa nei confronti del ricorrente, la Corte di appello ha desunto l'esistenza di un gruppo organizzato di soggetti dediti al saccheggio di reperti archeologici gravitante sul territorio dell'area prossima a Ravanusa (il cd.

"gruppo dei tombaroli agrigentini") a sua volta stabilmente ed organicamente collegato ad altri soggetti che provvedevano a piazzare sul mercato i reperti. 3.5.Con riferimento specifico alla posizione dell'odierno ricorrente, la Corte di appello conclude che il Grifasi «risulta essere stato stabilmente inserito nella compagine associativa, costituendo peraltro per gli altri tombaroli importante riferimento al quale rivolgersi anche per contattare soggetti terzi, quale tale "Luigi" che avrebbe dovuto autorizzare uno scavo, in ragione di una evidente autorevolezza.

Si osserva come tale autorizzazione risulti invero indicativa di una vera e propria spartizione del territorio tra tombaroli, così come risulta da molteplici tra le Intercettazioni sopra richiamate.

Risulta peraltro provata la composizione della compagine associativa da un numero di soggetti superiori a dieci, in una ripartizione funzionale delle attività di scavo e delle successive tra due gruppi intrinsecamente connessi e compenetrati a prescindere dalla perfetta conoscenza da parte di ogni membro dell'identità di tutti gli altri associati; con il rilievo che dalle conversazioni sopra riportate si comprende un'ampia conoscenza di tutto il giro dei tombaroli e dei soggetti a disposizione da parte di ciascuno» (pag. 10). 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente osserva che il GUP ha pubblicato la sentenza di condanna, contestualmente motivata, senza nemmeno osservare l'obbligo di ritirarsi in camera di consiglio; umanamente impossibile, del resto, scrivere una motivazione lunga ben 712 pagine nell'arco di pochi minuti. 4.2.1n effetti dal verbale del 01/03/2022 risulta che l'udienza era iniziata alle ore 11,26 e si era conclusa alle ore 11,34, dopo che il Giudice aveva dato lettura del dispositivo della sentenza «con le motivazioni che si danno per lette».

Non risulta (quantomeno nel verbale non se ne dà atto) che il Giudice si fosse ritirato in camera di consiglio. 4.3.11 ricorrente ritiene abnorme la sentenza così pronunciata e cita, a sostegno, Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Sozzi, Rv. 230412 - 01, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione.

In tale caso, infatti, la sentenza, in astratto manifestazione di legittimo potere, é una pronuncia che si é esplicata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, ed é caratterizzata da abnormità strutturale, tale da non consentire l'individuazione del luogo, del momento e delle modalità mediante le quali si é pervenuti alla deliberazione, oltre che dall'inosservanza dello schema legale tassativamente scandito dalle norme processuali (deliberazione in camera di consiglio, redazione e sottoscrizione del dispositivo e, "salvo che non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si é fondata, pubblicazione della sentenza in udienza ad opera del presidente o di un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo, successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente ex art. 545, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). 4.4.Si può sin da subito obiettare che nel caso citato dal ricorrente si trattava di sentenza pronunciata da un collegio, non da un giudice monocratico il quale non deve confrontarsi, nel segreto della camera di consiglio, con altri componenti del collegio per giungere ad una decisione. 4.5.Ma più in generale, non è ravvisabile alcuna abnormità, né nullità della sentenza pronunciata senza che il giudice si ritiri in camera di consiglio o tenendo una camera di consiglio così breve da rendere umanamente impossibile la stesura di una motivazione contestuale materialmente incompatibile con i tempi fisiologicamente richiesti per la sua redazione. 4.6.11 concetto è stato ben espresso da Sez. 2, n. 6966 del 08/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284144 - 01, secondo cui non integra alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste, né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione effettuata dal giudice pochi minuti dopo le conclusioni della difesa.

Come spiegato in motivazione (con argomenti che il Collegio fa propri), «[!]e modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.).

Le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle Ipotesi previste a pena di nullità.

La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt.177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n.43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171 - 01).

La predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, d'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia.

Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01).

Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione». 4.7.Appare evidente, nel caso di specie, che il giudice avesse già una bozza di motivazione che ha ritenuto, con altrettanta evidenza, di non modificare all'esito dell'udienza che, è bene sottolineare, era destinata alle repliche, avendo le parti, pubblica e privata, già rassegato le conclusioni nell'udienza precedente, repliche che non vi sono state. 4.8.Nè l'imputato è stato leso nel proprio diritto di impugnare la sentenza.

Proprio per questo non può essere evocata la abnormità della sentenza. 4.9.La figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice - spiega la Suprema Corte (Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Tarantelli) - rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme.

L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità.

Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez.

Un., 9 maggio 1989, Goria). 4.10.Non è necessario, dunque, evocare la abnormità di un provvedimento normalmente impugnabile.

La sentenza che definisce il primo grado di giudizio è sempre impugnabile con appello o, in mancanza, con ricorso per cassazione.

Quando si tratta di sentenza appellabile, i casi di nullità che determinano la trasmissione degli atti al giudice di primo grado sono esclusivamente (e tassativamente) quelli indicati dall'art. 604, cod. proc. pen., e tra questi non è contemplata la pronuncia resa senza che si sia tenuta la camera di consiglio, né quella recante motivazione contestuale evidentemente "pre-elaborata".

In termini generali nemmeno la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01, che ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa; Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283894 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513 - 01). 4.11.Ne consegue la totale infondatezza del primo motivo. 5.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 5.1.La sentenza di primo grado è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, il 01/03/2022; il pubblico ministero ha depositato l'appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.2.Ai fini del computo del termine per impugnare non si tiene conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.), sicché il quindicesimo giorno per proporre impugnazione stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., scadeva, nel caso di specie, proprio il 16 marzo 2022. 6.11 terzo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 6.1.Ricorda il Collegio che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) la contraddittorietà risultante da "atti del processo specificamente indicati" (cd. travisamento della prova) è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); e) il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.

Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.

Come ben spiegato da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); f) poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); g) è, inoltre, onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).

E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

6.2. In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd.

"doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 6.3 Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

6.4. Nel caso di specie, il dedotto travisamento di quasi tutte le prove utilizzate (o utilizzabili) ai fini della decisione costituisce il mezzo per sollecitare, di fatto, il riesame, nel merito dell'intero compendio probatorio. 6.5 Il ricorrente, infatti, deduce il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in relazione al fatto che il terreno della figlia era piantumato e non poteva essere scavato, al fatto che la pala meccanica era inutilizzabile per gli scavi in quanto pala caricatrice; il travisamento della relativa scheda tecnica e delle dichiarazioni dell'agronomo; il travisamento di molti degli elementi indicati nell'ordinanza custodiale; il travisamento delle conversazioni telefoniche.

La Corte di appello, in particolare, avrebbe dovuto rilevare che dalle indagini e dalle intercettazioni non emerge una sola conversazione che attesti la propria partecipazione a scavi clandestini, né conversazioni in uscita se non per motivi conviviali o di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] non nomina mai il ricorrente (manca, si afferma, la motivazione sul punto).

Manca la motivazione sulla ricostruzione alternativa relativa alla vicenda degli scavi effettuati presso il terreno di proprietà della figlia Piera dato in comodato nei giorni 18/11/2014 - 27/12/2014 - 11/01/2015.

Viene dedotto il travisamento della conversazione intercorsa tra il Giordano e il Romano e manca la motivazione sul punto.

Sono state travisate le ragioni dell'incontro presso il ristorante di Racalmuto ove si erano visti per festeggiare la vincita alla schedina (travisamento delle relative fotografie).

Gli scavi nel fondo della figlia non potevano essere effettuati per le ragioni indicate nell'interrogatorio e nella documentazione prodotta (terreno oggetto di scavi pubblici, attiguo a museo archeologico dotato di guardiania; la pala meccanica serve, come detto, a caricare e non a scavare), con relativo travisamento (su mancanza guardiania e idoneità pala).

Più in generale, l'associazione per delinquere è stata provata su elementi travisati.

Viene dedotto il vizio di motivazione sui rapporti tra il ricorrente e i cd. tombaroli agrigentini; l'unico reato fine è una contravvenzione (art. 175, d.lgs. n. 42/2004).

Il proprio coinvolgimento era finalizzato unicamente alla messa a disposizione del proprio fondo per operazioni movimento terra da lui comunque spiegate.

Manca la prova del superamento del mero concorso di persone nel reato.

Anche sulla sussistenza della circostanza aggravante la motivazione è contraddittoria.

La Corte di appello delinea un gruppo di tombaroli agrigentini che hanno contatti con un secondo gruppo.

Si tratterebbe, semmai, di due distinte associazioni evincibili dagli atti; egli, al più, farebbe parte della prima, del tutto autonoma rispetto alla seconda.

6.6. Orbene, a fronte di un così robusto compendio di doglianze che coinvolgono a tutto tondo l'intero materiale istruttorio, cui il ricorrente attinge a piene mani per supportare la proprie deduzioni, al ricorso sono allegati solo pochi atti: la trascrizione dell'interrogatorio dell'imputato, il contratto di comodato del terreno della figlia, la perizia sulla pala meccanica, la dichiarazione di vendita della pala meccanica stessa, con foto e libretto di origine e manutenzione, la foto raffigurante la cena di Racalmuto, con fattura del fotografo, la copia di un libro di archeologia sulla esautorazione degli scavi nella zona contestata.

Non solo: il ricorrente non spiega se le prove delle quali deduce il travisamento erano già state scrutinate in primo grado oppure se si tratta di prove utilizzate per la prima volta dalla Corte territoriale.

L'imperscrutabilità del dato impedisce alla Corte di cassazione di prendere in considerazione le (poche) prove allegate al ricorso, per le ragioni indicate al § 6.1, lett. f) che precede.

6.7. Il ricorrente lamenta, altresì, il malgoverno probatorio delle intercettazioni.

6.8. E' necessario ribadire, al riguardo, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

6.9. E' appena il caso di evidenziare che il ricorrente sollecita di fatto una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate delle quali deduce sì il travisamento ma che, tuttavia, non allega al ricorso, senza nemmeno precisare se si tratta di conversazioni non scrutinate in primo grado.7.11 quarto motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.

Il loro diniego può, perciò, essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 7.2.Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza). 7.3.Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678).

La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 7.4.Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infine, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570).

Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 7.5.Nel caso di specie, la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in mancanza di sicuri elementi positivi di valutazione in tal senso, evidenziando, anzi, anche se ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, il contributo preminente dato dal ricorrente al sodalizio e la mancanza di ogni segno di resipiscenza.

Di contro, il ricorrente allega un generico buon comportamento processuale del quale non solo non v'è traccia, ma che evidentemente è stato ritenuto sub-valente rispetto alla complessiva valutazione del comportamento tenuto dall'imputato impegnato, si legge nella sentenza, a «eludere ogni attività investigativa e di accertamento». 7.6.Inoltre, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'esistenza di fatti concreti, positivamente valutabili dal giudice, non determina alcuna contraddizione logica il loro diniego con la contestuale decisione del giudice dell'appello di confermare la pena, non eccessivamente severa ma comunque superiore al minimo edittale, irrogata in primo grado.

A maggior ragione se si considera che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe potuto aumentare la pena. 7.7.Del resto, non diversamente dall'ultimo motivo (infra, § 8), il ricorso costituisce la trascrizione letterale del quinto motivo di appello. 7.8.Manca, perciò, qualsiasi correlazione tra il vizio dedotto e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato.7.9.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01). 7.10.E' dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). 8.L'ultimo motivo è generico e manifestamente infondato. 8.1.Rifuggendo dalla "ratio decidendi" della sentenza impugnata, il ricorrente censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la determinazione del trattamento sanzionatorio reiterando, alla lettera, il sesto ed il settimo motivo di appello.

Si rimanda, pertanto, alle considerazioni svolte in sede di esame del quarto motivo, §§ 7.9-7.10.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di riorso insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Caltanissetta che, pronunciando sulla sua impugnazione e su quella pubblico ministero, ha dichiarato la nullità della sentenza del 01/03/2022 del GUP del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al reato di cui al capo H, per omessa pronuncia, confermando nel resto la condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416, commi secondo e quinto, cod. pen. (partecipazione ad un'associazione per delinquere costituita da più di dieci persone, finalizzata a commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio). 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 525, comma 2, 527, 528, 125, comma 4, 179, comma 2, 546 cod. proc. pen., e 111, comma sesto, Cost., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata la sentenza pronunciata senza la previa camera di consiglio e per la mancanza di una autonoma motivazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 544 e 585, cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al capo H) della rubrica, per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, depositato il sedicesimo giorno dalla lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale, e per l'omessa rilevazione della decorrenza del termine per impugnare dalla lettura della sentenza siccome prnunciata con motivazione contestuale. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192, cod. proc. pen. (travisamento della prova), e agli articoli 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen., e art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004 (insussistenza dei presupposti del reato e/o insussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416, comma quinto, codice penale). Vengono in particolare dedotti: a) il travisamento del fatto e della prova; b) l'omessa motivazione sulla valutazione dei riscontri alla versione alternativa dedotta dall'imputato; c) l'insussistenza della circostanza gravante del numero degli associati superiore a dieci. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.5.Con il quinto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e all'errata determinazione della pena stessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.11 ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A (art. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen.), G (artt. 110, 81, cpv., 61, n. 2, cod. pen., 175, d.lgs. n. 42 del 2004) ed H (artt. 110, 81, cpv., 61, n. 2, cod. pen., 176, d.lgs. n. 42 del 2004). 3.1.Gli si imputa, in particolare, di essersi associato con altre persone al fine di commettere più delitti in materia di beni culturali e contro il patrimonio (nello specifico, l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, la contraffazione di opere d'arte e la ricettazione di beni culturali), effettuando, allo scopo, attività di ricerche archeologiche per il reperimento di beni culturali di interesse archeologico successivamente venduti, dietro corrispettivo, a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di aver commesso i reati-fine di cui ai capi G ed H effettuando scavi e ricerche archeologiche per il ritrovamento di beni culturali di interesse archeologico senza le prescritte autorizzazioni (capo G) e di essersi impossessato di materiale fittile, reperti in bronzo e metallo, monete di varie epoche, zecche e materiali di interesse archeologico di varie epoche di proprietà dello Stato (capo H) 3.2.Con sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo G della rubrica perché estinto per prescrizione e lo aveva condannato per quello di cui al capo A alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione. 3.3.La Corte di appello, con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, ha annullato la sentenza di primo grado, limitatamente al reato di cui al capo H, per omessa pronuncia, disponendo al riguardo la restituzione degli atti al GUP, e confermando nel reato la condanna per il reato associativo. 3.4.A sostegno della propria decisione, i Giudici distrettuali hanno indicato le conversazioni (anche tra presenti) intercettate tra il 15 ed il 20 novembre 2014, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 7/05/2015. Da tali conversazioni, e dagli ulteriori elementi già illustrati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo tempo emessa nei confronti del ricorrente, la Corte di appello ha desunto l'esistenza di un gruppo organizzato di soggetti dediti al saccheggio di reperti archeologici gravitante sul territorio dell'area prossima a Ravanusa (il cd. "gruppo dei tombaroli agrigentini") a sua volta stabilmente ed organicamente collegato ad altri soggetti che provvedevano a piazzare sul mercato i reperti. 3.5.Con riferimento specifico alla posizione dell'odierno ricorrente, la Corte di appello conclude che il Grifasi «risulta essere stato stabilmente inserito nella compagine associativa, costituendo peraltro per gli altri tombaroli importante riferimento al quale rivolgersi anche per contattare soggetti terzi, quale tale "Luigi" che avrebbe dovuto autorizzare uno scavo, in ragione di una evidente autorevolezza. Si osserva come tale autorizzazione risulti invero indicativa di una vera e propria spartizione del territorio tra tombaroli, così come risulta da molteplici tra le Intercettazioni sopra richiamate. Risulta peraltro provata la composizione della compagine associativa da un numero di soggetti superiori a dieci, in una ripartizione funzionale delle attività di scavo e delle successive tra due gruppi intrinsecamente connessi e compenetrati a prescindere dalla perfetta conoscenza da parte di ogni membro dell'identità di tutti gli altri associati; con il rilievo che dalle conversazioni sopra riportate si comprende un'ampia conoscenza di tutto il giro dei tombaroli e dei soggetti a disposizione da parte di ciascuno» (pag. 10). 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente osserva che il GUP ha pubblicato la sentenza di condanna, contestualmente motivata, senza nemmeno osservare l'obbligo di ritirarsi in camera di consiglio; umanamente impossibile, del resto, scrivere una motivazione lunga ben 712 pagine nell'arco di pochi minuti. 4.2.1n effetti dal verbale del 01/03/2022 risulta che l'udienza era iniziata alle ore 11,26 e si era conclusa alle ore 11,34, dopo che il Giudice aveva dato lettura del dispositivo della sentenza «con le motivazioni che si danno per lette». Non risulta (quantomeno nel verbale non se ne dà atto) che il Giudice si fosse ritirato in camera di consiglio. 4.3.11 ricorrente ritiene abnorme la sentenza così pronunciata e cita, a sostegno, Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Sozzi, Rv. 230412 - 01, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione. In tale caso, infatti, la sentenza, in astratto manifestazione di legittimo potere, é una pronuncia che si é esplicata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, ed é caratterizzata da abnormità strutturale, tale da non consentire l'individuazione del luogo, del momento e delle modalità mediante le quali si é pervenuti alla deliberazione, oltre che dall'inosservanza dello schema legale tassativamente scandito dalle norme processuali (deliberazione in camera di consiglio, redazione e sottoscrizione del dispositivo e, "salvo che non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si é fondata, pubblicazione della sentenza in udienza ad opera del presidente o di un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo, successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente ex art. 545, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). 4.4.Si può sin da subito obiettare che nel caso citato dal ricorrente si trattava di sentenza pronunciata da un collegio, non da un giudice monocratico il quale non deve confrontarsi, nel segreto della camera di consiglio, con altri componenti del collegio per giungere ad una decisione. 4.5.Ma più in generale, non è ravvisabile alcuna abnormità, né nullità della sentenza pronunciata senza che il giudice si ritiri in camera di consiglio o tenendo una camera di consiglio così breve da rendere umanamente impossibile la stesura di una motivazione contestuale materialmente incompatibile con i tempi fisiologicamente richiesti per la sua redazione. 4.6.11 concetto è stato ben espresso da Sez. 2, n. 6966 del 08/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284144 - 01, secondo cui non integra alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste, né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione effettuata dal giudice pochi minuti dopo le conclusioni della difesa. Come spiegato in motivazione (con argomenti che il Collegio fa propri), «[!]e modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.). Le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle Ipotesi previste a pena di nullità. La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt.177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n.43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171 - 01). La predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, d'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia. Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01). Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione». 4.7.Appare evidente, nel caso di specie, che il giudice avesse già una bozza di motivazione che ha ritenuto, con altrettanta evidenza, di non modificare all'esito dell'udienza che, è bene sottolineare, era destinata alle repliche, avendo le parti, pubblica e privata, già rassegato le conclusioni nell'udienza precedente, repliche che non vi sono state. 4.8.Nè l'imputato è stato leso nel proprio diritto di impugnare la sentenza. Proprio per questo non può essere evocata la abnormità della sentenza. 4.9.La figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice - spiega la Suprema Corte (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Tarantelli) - rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). 4.10.Non è necessario, dunque, evocare la abnormità di un provvedimento normalmente impugnabile. La sentenza che definisce il primo grado di giudizio è sempre impugnabile con appello o, in mancanza, con ricorso per cassazione. Quando si tratta di sentenza appellabile, i casi di nullità che determinano la trasmissione degli atti al giudice di primo grado sono esclusivamente (e tassativamente) quelli indicati dall'art. 604, cod. proc. pen., e tra questi non è contemplata la pronuncia resa senza che si sia tenuta la camera di consiglio, né quella recante motivazione contestuale evidentemente "pre-elaborata". In termini generali nemmeno la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01, che ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa; Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283894 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513 - 01). 4.11.Ne consegue la totale infondatezza del primo motivo. 5.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 5.1.La sentenza di primo grado è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, il 01/03/2022; il pubblico ministero ha depositato l'appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.2.Ai fini del computo del termine per impugnare non si tiene conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.), sicché il quindicesimo giorno per proporre impugnazione stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., scadeva, nel caso di specie, proprio il 16 marzo 2022. 6.11 terzo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 6.1.Ricorda il Collegio che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) la contraddittorietà risultante da "atti del processo specificamente indicati" (cd. travisamento della prova) è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); e) il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); f) poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); g) è, inoltre, onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 6.2. In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 6.3 Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 6.4. Nel caso di specie, il dedotto travisamento di quasi tutte le prove utilizzate (o utilizzabili) ai fini della decisione costituisce il mezzo per sollecitare, di fatto, il riesame, nel merito dell'intero compendio probatorio. 6.5 Il ricorrente, infatti, deduce il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in relazione al fatto che il terreno della figlia era piantumato e non poteva essere scavato, al fatto che la pala meccanica era inutilizzabile per gli scavi in quanto pala caricatrice; il travisamento della relativa scheda tecnica e delle dichiarazioni dell'agronomo; il travisamento di molti degli elementi indicati nell'ordinanza custodiale; il travisamento delle conversazioni telefoniche. La Corte di appello, in particolare, avrebbe dovuto rilevare che dalle indagini e dalle intercettazioni non emerge una sola conversazione che attesti la propria partecipazione a scavi clandestini, né conversazioni in uscita se non per motivi conviviali o di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] non nomina mai il ricorrente (manca, si afferma, la motivazione sul punto). Manca la motivazione sulla ricostruzione alternativa relativa alla vicenda degli scavi effettuati presso il terreno di proprietà della figlia Piera dato in comodato nei giorni 18/11/2014 - 27/12/2014 - 11/01/2015. Viene dedotto il travisamento della conversazione intercorsa tra il Giordano e il Romano e manca la motivazione sul punto. Sono state travisate le ragioni dell'incontro presso il ristorante di Racalmuto ove si erano visti per festeggiare la vincita alla schedina (travisamento delle relative fotografie). Gli scavi nel fondo della figlia non potevano essere effettuati per le ragioni indicate nell'interrogatorio e nella documentazione prodotta (terreno oggetto di scavi pubblici, attiguo a museo archeologico dotato di guardiania; la pala meccanica serve, come detto, a caricare e non a scavare), con relativo travisamento (su mancanza guardiania e idoneità pala). Più in generale, l'associazione per delinquere è stata provata su elementi travisati. Viene dedotto il vizio di motivazione sui rapporti tra il ricorrente e i cd. tombaroli agrigentini; l'unico reato fine è una contravvenzione (art. 175, d.lgs. n. 42/2004). Il proprio coinvolgimento era finalizzato unicamente alla messa a disposizione del proprio fondo per operazioni movimento terra da lui comunque spiegate. Manca la prova del superamento del mero concorso di persone nel reato. Anche sulla sussistenza della circostanza aggravante la motivazione è contraddittoria. La Corte di appello delinea un gruppo di tombaroli agrigentini che hanno contatti con un secondo gruppo. Si tratterebbe, semmai, di due distinte associazioni evincibili dagli atti; egli, al più, farebbe parte della prima, del tutto autonoma rispetto alla seconda. 6.6. Orbene, a fronte di un così robusto compendio di doglianze che coinvolgono a tutto tondo l'intero materiale istruttorio, cui il ricorrente attinge a piene mani per supportare la proprie deduzioni, al ricorso sono allegati solo pochi atti: la trascrizione dell'interrogatorio dell'imputato, il contratto di comodato del terreno della figlia, la perizia sulla pala meccanica, la dichiarazione di vendita della pala meccanica stessa, con foto e libretto di origine e manutenzione, la foto raffigurante la cena di Racalmuto, con fattura del fotografo, la copia di un libro di archeologia sulla esautorazione degli scavi nella zona contestata. Non solo: il ricorrente non spiega se le prove delle quali deduce il travisamento erano già state scrutinate in primo grado oppure se si tratta di prove utilizzate per la prima volta dalla Corte territoriale. L'imperscrutabilità del dato impedisce alla Corte di cassazione di prendere in considerazione le (poche) prove allegate al ricorso, per le ragioni indicate al § 6.1, lett. f) che precede. 6.7. Il ricorrente lamenta, altresì, il malgoverno probatorio delle intercettazioni. 6.8. E' necessario ribadire, al riguardo, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 6.9. E' appena il caso di evidenziare che il ricorrente sollecita di fatto una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate delle quali deduce sì il travisamento ma che, tuttavia, non allega al ricorso, senza nemmeno precisare se si tratta di conversazioni non scrutinate in primo grado.7.11 quarto motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può, perciò, essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 7.2.Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza). 7.3.Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 7.4.Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infine, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 7.5.Nel caso di specie, la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in mancanza di sicuri elementi positivi di valutazione in tal senso, evidenziando, anzi, anche se ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, il contributo preminente dato dal ricorrente al sodalizio e la mancanza di ogni segno di resipiscenza. Di contro, il ricorrente allega un generico buon comportamento processuale del quale non solo non v'è traccia, ma che evidentemente è stato ritenuto sub-valente rispetto alla complessiva valutazione del comportamento tenuto dall'imputato impegnato, si legge nella sentenza, a «eludere ogni attività investigativa e di accertamento». 7.6.Inoltre, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'esistenza di fatti concreti, positivamente valutabili dal giudice, non determina alcuna contraddizione logica il loro diniego con la contestuale decisione del giudice dell'appello di confermare la pena, non eccessivamente severa ma comunque superiore al minimo edittale, irrogata in primo grado. A maggior ragione se si considera che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe potuto aumentare la pena. 7.7.Del resto, non diversamente dall'ultimo motivo (infra, § 8), il ricorso costituisce la trascrizione letterale del quinto motivo di appello. 7.8.Manca, perciò, qualsiasi correlazione tra il vizio dedotto e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato.7.9.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01). 7.10.E' dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). 8.L'ultimo motivo è generico e manifestamente infondato. 8.1.Rifuggendo dalla "ratio decidendi" della sentenza impugnata, il ricorrente censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la determinazione del trattamento sanzionatorio reiterando, alla lettera, il sesto ed il settimo motivo di appello. Si rimanda, pertanto, alle considerazioni svolte in sede di esame del quarto motivo, §§ 7.9-7.10.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a c
Sentenza Cassazione n. 37844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris