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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 36963/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERMAL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso il 14 ottobre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato e dal Pubblico Ministero, con la quale il Tribunale di Larino il 23 giugno 2017 ha riconosciuto - anche' - [OSCURATO:PERSONA] (detto "oro" o "il greco") responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo L, fatto commesso il 7 febbraio 2004), e, in conseguenza, lo ha condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia (quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di ufficio, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo).

2.1. Con il primo motivo, richiamati in sintesi i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla mancata assoluzione sia all'omesso riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen. da parte del ricorrente.

Assume il ricorrente non avere la Corte territoriale tenuto conto: né che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado dall'accusa di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: capo A) e da un'altra accusa di violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D), cioè che è stato coinvolto in maniera più marginale di altri e che prima dei fatti era incensurato; né che mancherebbe la prova che la quantità di sostanza non sia esigua e che da alcune conversazioni intercettate (nn. 874 ed 875, pp. 50-51 della sentenza di primo grado) si desume che Lalaj non conosceva Kibja e che Lalaj domanda a tale Luca, non già a tale "papa", il rimborso di 5/600 euro corrispondente alle spese anticipate per effettuare la consegna di droga che poi non si è realizzata; né che non sono state indagate le ragioni della mancata consegna della droga, ragioni che potrebbero essere riconducibili o alla desistenza volontaria del ricorrente o ad eventi esterni che hanno impedito il verificarsi della consegna.

In definitiva, non esisterebbero prove tali, oltre ogni ragionevole dubbio, da affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato sub lett.

L).

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell'art. 56 cod. pen., in relazione alla mancata riconduzione del fatto alle ipotesi di tentativo ovvero di desistenza attiva dell'agente, di cui ricorrerebbero i presupposti, nonostante le richieste avanzate nell'atto di appello.

Il contenuto della intercettazione n. 1904 (p. 49 della sentenza di primo grado), infatti, fornirebbe elementi utili ad inquadrare il fatto nel tentativo, in quanto dalla stessa si apprenderebbe che la merce era stata messa da parte e che l'automobile, da impiegare per la consegna, non era stata ancora portata sul posto; del resto, circostanze impreviste e sopravvenute hanno fatto sì che la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento cioè della consegna della merce.

Inoltre, la sanzione inflitta all'imputato sarebbe eccessiva, tenuto conto che i coimputati, per effetto dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. (al quale il ricorrente non avrebbe potuto aderire siccome finalizzato - si assume - nel caso concreto all'assoluzione dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) hanno ottenuto una riduzione di pena.

Infine, erroneamente ed illegittimamente, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito ha «dedotto la "non esigua quantità" di eroina trasportata dal Lalaj dallo stato d'ira del soggetto intercettato e che emerge dalle registrazioni n. 874 e 875» (così alla p. 9 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 18 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Al di là della formale scansione in due motivi, il ricorso pone quattro temi: A) l'an della responsabilità dell'imputato; B) la riqualificabilità del fatto in tentativo; C) la riqualificabilità del fatto in desistenza volontaria; D) l'eccessività della pena.

Osserva al riguardo il Collegio quanto segue.

2.1. Quanto all'an della responsabilità dell'imputato, il ricorso è generico, aspecifico, non si confronta con le sentenze di merito (p. 73 di quella di primo grado e terzultima pagina di quella impugnata), in parte costruito in fatto e strutturato in maniera assertiva.

Inoltre, come segnalato dal P.G. nella sua requisitoria, il ricorso trascura che, secondo consolidato orientamento di legitl:imità, ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (cfr., tra le numerose, Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284; Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato e altri, Rv. 253348; Sez. 4, n. 6839 del 15/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Ry. 242865: Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, Visciglia ed altri, Rv. 226653).

2.2. In relazione al secondo aspetto - la riqualificabilità del fatto in tentativo - si osserva che si tratta di tema non posto con l'appello, sicchè il ricorrente lamenta una pretesa violazione di legge che non è stata previamente denunziata con l'impugnazione di merito.

2.3. In riferimento al terzo tema - la riqualificabilità del fatto in desistenza volontaria - il ricorso è generico, aspecifico ed assertivo; non senza osservare che già nell'atto di appello la prospettazione difensiva era meramente ipotetica (si legge, infatti, testualmente alla p. 3 dell'impugnazione di merito che «non si può escludere la possibilità che il Lalaj abbia fatto in modo che la consegna non si concretizzasse.

Non si può escludere che all'ultimo momento abbia avuto paura, trattandosi di soggetto incensurato»).

2.4. Quanto, infine, alla eccessività della pena, si tratta di tema posto in maniera estremamente vaga, già sin dall'appello, e che trascura che l'imputato ha avuto una pena detentiva pari al minimo edittale ed una sanzione pecuniaria appena al di sopra del minimo, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto n. 84/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/06/2021. [OSCURATO:PERSONA] i este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERMAL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso il 14 ottobre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato e dal Pubblico Ministero, con la quale il Tribunale di Larino il 23 giugno 2017 ha riconosciuto - anche' - [OSCURATO:PERSONA] (detto "oro" o "il greco") responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo L, fatto commesso il 7 febbraio 2004), e, in conseguenza, lo ha condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia (quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di ufficio, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo). 2.1. Con il primo motivo, richiamati in sintesi i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla mancata assoluzione sia all'omesso riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen. da parte del ricorrente. Assume il ricorrente non avere la Corte territoriale tenuto conto: né che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado dall'accusa di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: capo A) e da un'altra accusa di violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D), cioè che è stato coinvolto in maniera più marginale di altri e che prima dei fatti era incensurato; né che mancherebbe la prova che la quantità di sostanza non sia esigua e che da alcune conversazioni intercettate (nn. 874 ed 875, pp. 50-51 della sentenza di primo grado) si desume che Lalaj non conosceva Kibja e che Lalaj domanda a tale Luca, non già a tale "papa", il rimborso di 5/600 euro corrispondente alle spese anticipate per effettuare la consegna di droga che poi non si è realizzata; né che non sono state indagate le ragioni della mancata consegna della droga, ragioni che potrebbero essere riconducibili o alla desistenza volontaria del ricorrente o ad eventi esterni che hanno impedito il verificarsi della consegna. In definitiva, non esisterebbero prove tali, oltre ogni ragionevole dubbio, da affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato sub lett. L). 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell'art. 56 cod. pen., in relazione alla mancata riconduzione del fatto alle ipotesi di tentativo ovvero di desistenza attiva dell'agente, di cui ricorrerebbero i presupposti, nonostante le richieste avanzate nell'atto di appello. Il contenuto della intercettazione n. 1904 (p. 49 della sentenza di primo grado), infatti, fornirebbe elementi utili ad inquadrare il fatto nel tentativo, in quanto dalla stessa si apprenderebbe che la merce era stata messa da parte e che l'automobile, da impiegare per la consegna, non era stata ancora portata sul posto; del resto, circostanze impreviste e sopravvenute hanno fatto sì che la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento cioè della consegna della merce. Inoltre, la sanzione inflitta all'imputato sarebbe eccessiva, tenuto conto che i coimputati, per effetto dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. (al quale il ricorrente non avrebbe potuto aderire siccome finalizzato - si assume - nel caso concreto all'assoluzione dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) hanno ottenuto una riduzione di pena. Infine, erroneamente ed illegittimamente, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito ha «dedotto la "non esigua quantità" di eroina trasportata dal Lalaj dallo stato d'ira del soggetto intercettato e che emerge dalle registrazioni n. 874 e 875» (così alla p. 9 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 18 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Al di là della formale scansione in due motivi, il ricorso pone quattro temi: A) l'an della responsabilità dell'imputato; B) la riqualificabilità del fatto in tentativo; C) la riqualificabilità del fatto in desistenza volontaria; D) l'eccessività della pena. Osserva al riguardo il Collegio quanto segue. 2.1. Quanto all'an della responsabilità dell'imputato, il ricorso è generico, aspecifico, non si confronta con le sentenze di merito (p. 73 di quella di primo grado e terzultima pagina di quella impugnata), in parte costruito in fatto e strutturato in maniera assertiva. Inoltre, come segnalato dal P.G. nella sua requisitoria, il ricorso trascura che, secondo consolidato orientamento di legitl:imità, ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (cfr., tra le numerose, Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284; Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato e altri, Rv. 253348; Sez. 4, n. 6839 del 15/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Ry. 242865: Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, Visciglia ed altri, Rv. 226653). 2.2. In relazione al secondo aspetto - la riqualificabilità del fatto in tentativo - si osserva che si tratta di tema non posto con l'appello, sicchè il ricorrente lamenta una pretesa violazione di legge che non è stata previamente denunziata con l'impugnazione di merito. 2.3. In riferimento al terzo tema - la riqualificabilità del fatto in desistenza volontaria - il ricorso è generico, aspecifico ed assertivo; non senza osservare che già nell'atto di appello la prospettazione difensiva era meramente ipotetica (si legge, infatti, testualmente alla p. 3 dell'impugnazione di merito che «non si può escludere la possibilità che il Lalaj abbia fatto in modo che la consegna non si concretizzasse. Non si può escludere che all'ultimo momento abbia avuto paura, trattandosi di soggetto incensurato»). 2.4. Quanto, infine, alla eccessività della pena, si tratta di tema posto in maniera estremamente vaga, già sin dall'appello, e che trascura che l'imputato ha avuto una pena detentiva pari al minimo edittale ed una sanzione pecuniaria appena al di sopra del minimo, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto n. 84/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2021. [OSCURATO:PERSONA] i este
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