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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 17622/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce,che riportandosi ai motivi di ricorso ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata.1.

Con sentenza del 8 ottobre 2025 la Corte di appello di Lecce, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2018, impugnata dagliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di entrambi in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. (detenzione afini di commercio di prodotti con marchi contraffatti – capo A), riducendo la penaper il residuo reato di ricettazione sub B) in mesi tre, giorni dieci di reclusione edeuro 333,00 di multa.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla data diconsumazione della ricettazione ed alla conseguente omessa declaratoria diestinzione del reato per prescrizione.La corte territoriale aveva individuato il momento consumativo in dataantecedente e prossima al 28 novembre 2015 mentre, in base al principio del favorrei, avrebbe dovuto anticiparla almeno di un mese, tenendo conto delle concretemodalità dell’azione (la merce contraffatta era stata rinvenuta all’interno di unimmobile, a novembre, e consisteva essenzialmente in calzature estive), in mododa consentire il decorso del termine decennale di prescrizione durante il giudiziodi secondo grado e, comunque, prima della sentenza di appello, emessa il giorno8 ottobre 2025.4.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo manifestamenteinfondato.In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei – richiamatodal ricorrente – in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del terminedi prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevoleall'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissionedel reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando siapossibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tuttoammissibili (ex multis, Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv.272076-01; con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 3, n. 7245 del12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01).5.

Nel caso di specie, non essendo stata accertata la data del reatopresupposto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la constatazionedella ricettazione debba farsi risalire al giorno del sequestro dei beni aventimarchio contraffatto, ossia al 28 novembre 2015, con conseguente decorso deltermine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, dopo la sentenza di secondogrado.La sentenza impugnata ha altresì ritenuto inverosimile – con motivazioneesente da profili di illogicità – la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbecommesso la ricettazione dei numerosi beni contraffatti oltre un mese e mezzoprima del sequestro, non solo perché tale ipotesi contrasta con le ragionieconomiche a base della detenzione della merce, destinata alla vendita, ma ancheperché non è supportata da elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalladifesa stessa.6.

L’inammissibilità del ricorso esclude l’instaurazione di un regolare rapportoprocessuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnatapassa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamentodi sopravvenute cause di non punibilità, quale la prescrizione del reato, intervenutadopo la sentenza di appello.Alla dichiarazione di inammissibilità segue, altresì, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce,che riportandosi ai motivi di ricorso ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata.1. Con sentenza del 8 ottobre 2025 la Corte di appello di Lecce, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2018, impugnata dagliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di entrambi in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. (detenzione afini di commercio di prodotti con marchi contraffatti – capo A), riducendo la penaper il residuo reato di ricettazione sub B) in mesi tre, giorni dieci di reclusione edeuro 333,00 di multa.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla data diconsumazione della ricettazione ed alla conseguente omessa declaratoria diestinzione del reato per prescrizione.La corte territoriale aveva individuato il momento consumativo in dataantecedente e prossima al 28 novembre 2015 mentre, in base al principio del favorrei, avrebbe dovuto anticiparla almeno di un mese, tenendo conto delle concretemodalità dell’azione (la merce contraffatta era stata rinvenuta all’interno di unimmobile, a novembre, e consisteva essenzialmente in calzature estive), in mododa consentire il decorso del termine decennale di prescrizione durante il giudiziodi secondo grado e, comunque, prima della sentenza di appello, emessa il giorno8 ottobre 2025.4. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivo manifestamenteinfondato.In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei – richiamatodal ricorrente – in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del terminedi prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevoleall'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissionedel reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando siapossibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tuttoammissibili (ex multis, Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv.272076-01; con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 3, n. 7245 del12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01).5. Nel caso di specie, non essendo stata accertata la data del reatopresupposto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la constatazionedella ricettazione debba farsi risalire al giorno del sequestro dei beni aventimarchio contraffatto, ossia al 28 novembre 2015, con conseguente decorso deltermine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, dopo la sentenza di secondogrado.La sentenza impugnata ha altresì ritenuto inverosimile – con motivazioneesente da profili di illogicità – la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbecommesso la ricettazione dei numerosi beni contraffatti oltre un mese e mezzoprima del sequestro, non solo perché tale ipotesi contrasta con le ragionieconomiche a base della detenzione della merce, destinata alla vendita, ma ancheperché non è supportata da elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalladifesa stessa.6. L’inammissibilità del ricorso esclude l’instaurazione di un regolare rapportoprocessuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnatapassa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamentodi sopravvenute cause di non punibilità, quale la prescrizione del reato, intervenutadopo la sentenza di appello.Alla dichiarazione di inammissibilità segue, altresì, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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