CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 25140/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione per il travisamento della prova, con particolare riguardo alladeposizione a s.i.t., è manifestamente infondato perché non è volto a evidenziareviolazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità dellasentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sullescelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguatamotivazione, strettamente ancorata a una completa disamina delle risultanzeprocessuali (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata), nelrispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.;che, inoltre, non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del viziodi travisamento della prova, alla luce del pacifico orientamento di legittimità inforza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con ilricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesiin cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, siaquando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamentodelle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della noncorrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alcompendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (così, tra molte,Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01);precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;rimarcato che le osservazioni relative alla attendibilità dei dichiaranti sonoinammissibili perché vanno annoverate tra le deduzioni di merito, atteso che ilvaglio critico delle dichiarazioni da essa rese è precluso alla Corte di cassazione,essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (intal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione;in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]