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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26582/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Parma del 12 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA]- vatore era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S. (in Noceto il 29 maggio 2016).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 legge per invalidità dell'ac- certamento etilonnetrico, essendo intercorso il tempo di 12 minuti tra la prima e la seconda prova, nonostante tra i relativi scontrini, aventi nn. 240 e 245, risultassero quattro scontrini dei quali non v'era traccia; inoltre, l'etilonnetro non risultava essere stato sottoposto ad omologazione, calibratura e revisione.

2.2. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per inutilizzabilità dei risultati deri- vanti dall'accertamento strumentale per mancata dimostrazione da parte degli organi inquirenti del regolare funzionamento dell'etilometro

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'assenza di riscontri documentali relativi al regolare funzionamento dell'apparecchio, in quanto nella sentenza impugnata non sono stati precisati i criteri di valutazione della prova adottati.

2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per ingiustificato diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che si è basato esclusivamente sulla "pericolosità della condotta di guida dell'imputato, controllato in ora notturna presso uno snodo stradale tra più strade provinciali con deflusso di traffico per l'uscita degli avventori di una discoteca".

2.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato e per le medesime considerazioni riportate al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' irrilevante, infatti, la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi e che quella intermedia non sia stata realmente effettuata o non sia stata riportata per errore dell'etilometro o dell'organo di P.G., che abbia accertato l'illecito.

Ciò discende dalla ratio della disposizione dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di eb- brezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, il distacco tem- porale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755).

Alla luce di tale ultimo rilievo, ricorrendo nella fattispecie un intervallo temporale di dodici minuti tra le due prove i giudici di merito hanno correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), C.d.S..

Occorre altresì riscontrare la mancanza di disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento.

2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec.

C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.

Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec.

C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. [sec.

C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omo- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massinnata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata).

Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine.

La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte.

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il comportamento pericoloso dell'imputato, postosi alla guida dell'autovettura in uno snodo stradale tra più strade provinciali con deflusso di traffico per l'uscita di avventori di una discoteca.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il ricorrente fornisce una prospettazione alternativa della vicenda criminosa ri- spetto a quella esposta nella sentenza impugnata, contrastante con le risultanze pro- cessuali.4.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'irrilevanza del mero stato di incensuratezza dell'imputato e dei fattori suindicati già valutati in tema di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (vedi il paragrafo precedente).

Il ricorrente non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argo- mentativo della Corte di appello.

Né sussiste incompatibilità tra il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strut- turalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Parma del 12 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA]- vatore era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S. (in Noceto il 29 maggio 2016). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 legge per invalidità dell'ac- certamento etilonnetrico, essendo intercorso il tempo di 12 minuti tra la prima e la seconda prova, nonostante tra i relativi scontrini, aventi nn. 240 e 245, risultassero quattro scontrini dei quali non v'era traccia; inoltre, l'etilonnetro non risultava essere stato sottoposto ad omologazione, calibratura e revisione. 2.2. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per inutilizzabilità dei risultati deri- vanti dall'accertamento strumentale per mancata dimostrazione da parte degli organi inquirenti del regolare funzionamento dell'etilometro 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'assenza di riscontri documentali relativi al regolare funzionamento dell'apparecchio, in quanto nella sentenza impugnata non sono stati precisati i criteri di valutazione della prova adottati. 2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per ingiustificato diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che si è basato esclusivamente sulla "pericolosità della condotta di guida dell'imputato, controllato in ora notturna presso uno snodo stradale tra più strade provinciali con deflusso di traffico per l'uscita degli avventori di una discoteca". 2.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato e per le medesime considerazioni riportate al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' irrilevante, infatti, la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi e che quella intermedia non sia stata realmente effettuata o non sia stata riportata per errore dell'etilometro o dell'organo di P.G., che abbia accertato l'illecito. Ciò discende dalla ratio della disposizione dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di eb- brezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, il distacco tem- porale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). Alla luce di tale ultimo rilievo, ricorrendo nella fattispecie un intervallo temporale di dodici minuti tra le due prove i giudici di merito hanno correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), C.d.S.. Occorre altresì riscontrare la mancanza di disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento. 2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. [sec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omo- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massinnata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine. La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il comportamento pericoloso dell'imputato, postosi alla guida dell'autovettura in uno snodo stradale tra più strade provinciali con deflusso di traffico per l'uscita di avventori di una discoteca. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente fornisce una prospettazione alternativa della vicenda criminosa ri- spetto a quella esposta nella sentenza impugnata, contrastante con le risultanze pro- cessuali.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'irrilevanza del mero stato di incensuratezza dell'imputato e dei fattori suindicati già valutati in tema di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (vedi il paragrafo precedente). Il ricorrente non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argo- mentativo della Corte di appello. Né sussiste incompatibilità tra il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strut- turalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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