CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 47006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto, la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 giugno 2023 con la quale veniva applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli articoli 73, commi 1 e 4 d.P.R. per detenzione, a fine di cessione, di circa un chilogrammo di sostanza tipo marijuana, divisa in vari involucri; 95 grammi di cocaina nonché per aver coltivato e detenuto 258 piante di marijuana in campo aperto, condotte accertate il 31 maggio 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza e, con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp att. cod. proc. pen. denuncia: 2.1. vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 103 d.P.R. 309 del 1990 e 355 cod. proc. pen. per la illegittimità della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'indagato e relativa convalida, con motivazione meramente apparente, del Pubblico Ministero, quindi tamquam non esset. Rileva che gli agenti procedenti, nell' esplicitare le ragioni della operazione, avevano evocato generiche ragioni di necessità e urgenza, con argomentazioni distoniche rispetto ai criteri contemplati dall'articolo 103, comma 2, d.P.R. 309 cit.. Né il positivo risultato dell'operazione salva le risultanze della perquisizione poiché la disposizione è molto chiara nel prevedere la nullità assoluta della perquisizione stessa; 2.2. violazione di legge per la ritenuta sussistenza della finalità di cessione, con riferimento alla detenzione di stupefacenti, e dell'inquadramento giuridico della condotta di coltivazione che andrebbe ricondotta alla coltivazione cd. domestica. La motivazione del Tribunale è apodittica e non si confronta con le deduzioni difensive, sviluppate nell'interrogatorio dell'indagato, che aveva descritto la dipendenza da sostanze stupefacenti e che giustifica la destinazione a uso personale, della droga. Deduce, altresì, che erroneamente il Tribunale non ha ritenuto configurabile nei fatti la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la mancata illustrazione di esigenze cautelari, concrete e attuali, in vista dell'applicazione della misura apoditticamente ricavate dalla gravità dei fatti e sul criterio di proporzionalità della misura applicata. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, pur dando atto della genericità del verbale di perquisizione nel quale non sono state indicate le ragioni che avevano determinato la perquisizione domiciliare (viceversa indicate nel verbale di arresto, nel quale si dava atto che fonti informative avevano segnalato l'attività di spaccio che si svolgeva a casa dell'indagato), ha richiamato e fatto coerente applicazione al caso concreto della giurisprudenza di legittimità sui presupposti delle perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria in materia di stupefacenti e sulle conseguenze della perquisizione illegittima, illegittimità comunque ritenuta insussistente. Si è affermato, infatti, che le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese... e che, in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, Spagnolo, Rv. 278031; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580). La intervenuta convalida, da parte del Pubblico Ministero, esclude che possa trovare applicazione, nella vicenda in esame, la sentenza della Corte Cost. n. 252 del 2020, richiamata dalla difesa, con la conseguenza di ritenere, anche per tale via, la illegittimità e nullità della perquisizione eseguita. 3.Anche il secondo motivo di ricorso, nella sua articolata formulazione, è manifestamente infondato. Il ricorrente denuncia, sub specie di vizio di violazione di legge, le valutazioni compiute dal Tribunale sulla destinazione alla cessione della droga, sia di quella coltivata, che andrebbe ricondotta, in tesi, alla cd. coltivazione cd. domestica, che, in generale, sulla destinazione alla cessione, piuttosto che all'uso personale, dello stupefacente rinvenuto, uso personale allegato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il vizio violazione di legge ricorre, come noto, in presenza di una motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, quando l'ordinanza ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Il Tribunale, nel caso in esame, ha esaminato le deduzioni difensive escludendo, sulla base di puntuali argomentazioni sia in fatto (il numero di piante coltivate; le modalità della coltivazione, che comprendeva sia la coltivazione al coperto che allo scoperto, in una serra dotata di sistema di areazione e ventilazione, di illuminazione e irrigazione pianta per pianta), sia in diritto la possibilità di ricondurre la coltivazione alla nozione di coltivazione domestica, per finalità di autoconsumo, come delineata nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624).Parimenti, valorizzando il quantitativo di droga e le modalità di confezionamento, il Tribunale ha escluso che la marjuana e la cocaina fossero destinate esclusivamente all'uso personale. Ritiene il Collegio, al confronto con la motivazione svolta nell'ordinanza impugnata, che non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione e che le argomentazioni difensive sono, in realtà, volte a proporre una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova. E', infatti, costante l'affermazione che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) e, nel caso, calibrati sulle dichiarazioni dell'indagato e sul suo vissuto di consumatore di sostanze stupefacenti e dipendenza rnultifilo. Né risulta manifestamente illogica la valutazione delle concrete circostanze del fatto, in particolare, la coltivazione in atto e le sue descritte modalità; il dato quantitativo della marjuana e le sue modalità di confezionamento; il dato quantitativo della cocaina (detenuta parte in un'unica pietra, parte in polvere) ai fini della ritenuta destinazione alla cessione ovvero per la esclusione della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente propone una lettura frammentaria degli elementi che concorrono alla connotazione della condotta posto che la qualificazione del fatto, come ipotesi lieve, è stata esclusa dai giudici della cautela sia per la quantità e qualità degli stupefacenti sia per i mezzi, modalità e circostanze dell'azione che delineano un'attività di traffico di sostanze stupefacenti - intesa come condotta di produzione e detenzione a fini di cessione -, insuscettibile di inquadramento in una fattispecie caratterizzata da minore pericolosità ai fini della diffusione delle sostanze stupefacenti (cfr. S.U., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). 4.Non è destinato a miglior sorte il motivo di ricorso che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari a fronte di condotte consumate fino ad epoca recentissima e della capacità a delinquere palesata dalla capacità di coltivazione organizzata e professionale e che, per i risultati dell'attività illecita, proietta l'indagato in un contesto di solidi e ricorrenti rapporti con il circuito del traffico di droga. Concretezza e attualità delle esigenze, dunque, adeguatamente motivate al pari dell'o adeguatezza e idoneità della misura applicata non essendo ritenute idonee a realizzare la finalità di prevenzione misure meno gravi che consentirebbero all'indagato di riallacciare rapporti con il circuito del narcotraffico e approvvigionarsi di sostanze stupefacenti. 5.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil