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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 16543/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA • per la correzione di errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza.Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n. 14699/2024); udita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n. 14699/2024), ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è indicata, quale destinataria della restituzione degli atti, la Corte di appello di Catania, anziché la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; che nel dispositivo del ruolo di udienza è invece correttamente indicata, quale destinataria della restituzione degli atti, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n.

A(kK 14699/2024), ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo di "Corte di appello di Catania", deve leggersi "Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto.

Così deciso il 29/04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • per la correzione di errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza.Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n. 14699/2024); udita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n. 14699/2024), ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è indicata, quale destinataria della restituzione degli atti, la Corte di appello di Catania, anziché la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; che nel dispositivo del ruolo di udienza è invece correttamente indicata, quale destinataria della restituzione degli atti, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025 (procedimento R.G. n. A(kK 14699/2024), ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo di "Corte di appello di Catania", deve leggersi "Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 29/04
Sentenza Cassazione n. 16543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris