CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14572/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AVERSA (CASERTA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, In funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (estorsione aggravata e ricettazione, commesse in provincia di Caserta il 2 gennaio 2006), ed il reato accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/3/2011 (estorsione aggravata commessa in Afragola, Aversa e zone limitrofe, tra i giorni 8 e 9 marzo 2007). Il giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. affermando che, a tenore delle motivazioni delle sentenze di condanna, i reati - nonostante la vicinanza temporale delle condotte - non risultano avvinti da un'unica e genetica preordinazione. Pertanto, l'atteggiamento dell'istante è stato ricondotto ad una generica scelta di vita diretta alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, e non inquadrabile nell'invocato istituto della continuazione. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione, con atti distinti, i difensori del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nel primo atto di ricorso si censura la mancanza di motivazione, per essere quella del giudice dell'esecuzione assolutamente stringata e priva di vaglio critico. Dopo un'ampia disamina generale dell'istituto della continuazione, il ricorrente rileva che nel caso di specie le omogenee e ravvicinate condotte estorsive, commesse in zone limitrofe, costituiscono indubbiamente attuazione dell'iniziale programma criminoso. 2.2. Nel secondo atto di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente ed apodittica, in quanto priva della enunciazione degli elementi fattuali da cui desumere l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, a dispetto della pur riconosciuta vicinanza cronologica delle condotte, all'omogeneità dei reati ed alla loro realizzazione nel medesimo contesto territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in entrambi gli atti in cui si è espresso, è generico e confutativo delle argomentazioni illustrate nell'impugnata ordinanza, con le quali peraltro non si confronta realmente. 1.1. Le ragioni di rigetto, espresse dal giudice dell'esecuzione in termini sintetici ma efficaci, hanno ben spiegato che - alla stregua degli elementi di valutazione e dei criteri adottati dai giudici di merito - non sussistono appigli per l'identificazione del medesimo disegno criminoso. Peraltro, il richiamo alla vicinanza temporale delle condotte va inteso in termini astratti, ma non funzionali all'individuazione di una' contestuale programmazione dei delitti, distanziati da ben quattordici mesi, considerato che la prima estorsione è stata commessa il giorno 2/1/2006 e l'altra il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché - non risultando nemmeno inquadrabili in un contesto associativo - il riconoscimento della continuazione sarebbe stata una mera fictio. Invero, nell'analisi degli indici della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere nel solco di determinazioni estemporanee ed occasionali, nelle quali il giudice dell'esecuzione ha inquadrato la situazione dell'istante, rapportandola ad una generica scelta di vita. Si deve puntualizzare che la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe viola- zione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 1.2. Va poi rilevato che il richiedente ha un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie non risulta adempiuto. In tema di esecuzione, infatti, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Per tutti questi motivi, risulta incensurabile l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione, condotto alla stregua delle indicazioni esegetiche di questa Corte di legittimità ed in piena aderenza ai dati fattuali emergenti dalla motivazione delle sentenze di merito.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]