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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09174/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20581/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma via Oslavia n.30; SKS365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Oslavia n.30; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.14/23/2019 depositata il 3 gennaio 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, venivano riuniti e rigettati gli appelli proposti dalla società di diritto maltese SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], società di diritto austriaco) e da [OSCURATO:PERSONA] quale tito- lare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Berga- mo n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dalla società quale coobbligata solidale solidale ex art.1 comma 66

I. n.220 del 2010 e dal contribuente, titolare del centro trasmissione dati, proposti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi all'imposta unica su giochi e scommesse per l'anno di imposta 2013.

2. Avverso tale decisione propongono due distinti ricorsi i contribuenti per cinque motivi ciascuno, che illustrano con memorie, cui resiste l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso.

Considerato che:

3. Con il primo motivo di ciascun ricorso - articolato ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - i contribuenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in viola- zione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 118 e 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 111 comma 6 Cost., 36 comma 2 n.4 del d.Ig. n.546 del 1992 per inesistenza della motivazione circa le ragioni che hanno portato il giudice di appello a rigettare il gravame proposto dalla società contribuente, senza motivare le ragioni di tale rigetto.

4. Il motivo è fondato.

Quanto all'apoditticità e incoerenza della moti- vazione va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obietti- vamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazio- ne.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazio- naie che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan- te, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nel- la "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

5. E' certo possibile fare rinvio alla decisione di prime cure e alla giu- risprudenza di merito ai fini della motivazione della sentenza, ma la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relatio- nem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021).

E'infatti necessario che il giudice del gravame dia conto, sia pur sinte- ticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impu- gnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percor- so argomentativo esaustivo e coerente (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019).

6. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata, dopo l'esposizione del fatto e del contenuto della decisione di primo grado, non dà conto dei motivi di appello con specifico CCM riferimento alla decisione di primo grado formulando delle risposte argomentate, sep- pure succinte, a tali domande.

Il giudice d'appello si limita ad affer- mare che l'appello sarebbe la riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado e fa riferimento ad una non meglio precisata giuri- sprudenza di merito, definita "sterminata", e "riproposta nelle sue controdeduzioni d'appello" dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non necessario "riscrivere con altre parole" gli stessi concetti.

7. Si tratta all'evidenza di una motivazione che non rispetta il minimo costituzionale perché non consente di individuare - senza integrarla - i fondamenti logici e argomentativi della decisione che permettano di superare i motivi di impugnazione della decisione di primo grado.

L'accoglimento del primo motivo di ciascuno dei due ricorsi determina l'assorbimento dei restanti, relativi, per la società, nella violazione di legge per intervenuta regolarizzazione fiscale nelle more del giudizio, anche ai fini dello scioglimento del vincolo di solidarietà tributaria, ol- tre che per l'irrilevanza della mancata regolarizzazione del CTD ed in- compatibilità dell'imposta unica sulle scommesse con il diritto comu- nitario; per la persona fisica, nell'assenza di contraddittorio preventi- vo, carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, ca- renza di soggettività passiva in capo al contribuente, oltre che del re- quisito di territorialità dell'imposta.

Resta infine assorbita anche l'istanza, articolata in memoria, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art.267 comma 3 TFUE, anche con riferimento alla questione già sollevata dal giudice penale circa la "regolarizzazione fiscale".

8. In conclusione, accolto il primo motivo di ciascun ricorso, assorbiti i restanti quattro di ciascun ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in rela- zione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ciascun ricorso, assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombar- dia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la li- quidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma il 28 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20581/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma via Oslavia n.30; SKS365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Oslavia n.30; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.14/23/2019 depositata il 3 gennaio 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, venivano riuniti e rigettati gli appelli proposti dalla società di diritto maltese SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], società di diritto austriaco) e da [OSCURATO:PERSONA] quale tito- lare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Berga- mo n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale aveva riunito e rigettato i ricorsi proposti dalla società quale coobbligata solidale solidale ex art.1 comma 66 I. n.220 del 2010 e dal contribuente, titolare del centro trasmissione dati, proposti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi all'imposta unica su giochi e scommesse per l'anno di imposta 2013. 2. Avverso tale decisione propongono due distinti ricorsi i contribuenti per cinque motivi ciascuno, che illustrano con memorie, cui resiste l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso. Considerato che: 3. Con il primo motivo di ciascun ricorso - articolato ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - i contribuenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in viola- zione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 118 e 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 111 comma 6 Cost., 36 comma 2 n.4 del d.Ig. n.546 del 1992 per inesistenza della motivazione circa le ragioni che hanno portato il giudice di appello a rigettare il gravame proposto dalla società contribuente, senza motivare le ragioni di tale rigetto. 4. Il motivo è fondato. Quanto all'apoditticità e incoerenza della moti- vazione va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obietti- vamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazio- ne. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazio- naie che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan- te, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nel- la "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 5. E' certo possibile fare rinvio alla decisione di prime cure e alla giu- risprudenza di merito ai fini della motivazione della sentenza, ma la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relatio- nem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021). E'infatti necessario che il giudice del gravame dia conto, sia pur sinte- ticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impu- gnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percor- so argomentativo esaustivo e coerente (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). 6. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata, dopo l'esposizione del fatto e del contenuto della decisione di primo grado, non dà conto dei motivi di appello con specifico CCM riferimento alla decisione di primo grado formulando delle risposte argomentate, sep- pure succinte, a tali domande. Il giudice d'appello si limita ad affer- mare che l'appello sarebbe la riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado e fa riferimento ad una non meglio precisata giuri- sprudenza di merito, definita "sterminata", e "riproposta nelle sue controdeduzioni d'appello" dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non necessario "riscrivere con altre parole" gli stessi concetti. 7. Si tratta all'evidenza di una motivazione che non rispetta il minimo costituzionale perché non consente di individuare - senza integrarla - i fondamenti logici e argomentativi della decisione che permettano di superare i motivi di impugnazione della decisione di primo grado. L'accoglimento del primo motivo di ciascuno dei due ricorsi determina l'assorbimento dei restanti, relativi, per la società, nella violazione di legge per intervenuta regolarizzazione fiscale nelle more del giudizio, anche ai fini dello scioglimento del vincolo di solidarietà tributaria, ol- tre che per l'irrilevanza della mancata regolarizzazione del CTD ed in- compatibilità dell'imposta unica sulle scommesse con il diritto comu- nitario; per la persona fisica, nell'assenza di contraddittorio preventi- vo, carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, ca- renza di soggettività passiva in capo al contribuente, oltre che del re- quisito di territorialità dell'imposta. Resta infine assorbita anche l'istanza, articolata in memoria, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art.267 comma 3 TFUE, anche con riferimento alla questione già sollevata dal giudice penale circa la "regolarizzazione fiscale". 8. In conclusione, accolto il primo motivo di ciascun ricorso, assorbiti i restanti quattro di ciascun ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in rela- zione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ciascun ricorso, assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombar- dia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la li- quidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 28 o
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