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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12167/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di inosservanza della norma processuale (art. 603 cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato la richiesta rinnovazione della istruttoria, ma sulla base della argomentata superfluità della prova (non nuova) richiesta; che pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione che si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte diffusamente argomentato in proposito evidenziando tutti gli altri elmenti certi atti a circoscrivere la responsabilità del prevenuto per il fatto ascritto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore la PresidenteMassimo_Perrotti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C' 3 MAR 2026 Il FL, 3 I,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di inosservanza della norma processuale (art. 603 cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato la richiesta rinnovazione della istruttoria, ma sulla base della argomentata superfluità della prova (non nuova) richiesta; che pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione che si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte diffusamente argomentato in proposito evidenziando tutti gli altri elmenti certi atti a circoscrivere la responsabilità del prevenuto per il fatto ascritto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore la PresidenteMassimo_Perrotti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C' 3 MAR 2026 Il FL, 3     I,
Sentenza Cassazione n. 12167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris