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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 17097/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13812/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 351, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 6257/2015 depositata il26/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette la requisitoria della Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], avuta notizia dell'iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa per debiti erariali, previo pagamento della somma dovuta con riserva di ripetizione, chiedeva conto dei titoli sottesi all'iscrizione e, ricevuto un estratto di ruolo nel quale erano elencate otto cartelle con indicazione della data della relativa notifica tra l'11 giugno 2000 e il 9 giugno 2009, presentava ad [OSCURATO:PERSONA] istanza di rimborso deducendo che le cartelle non le erano mai state notificate. [OSCURATO:PERSONA] negava il rimborso sostenendo di avere notificato le cartelle;

2. avverso il diniego [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Roma.

Il ricorso veniva accolto; 3.con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ribaltava la decisione di primo grado ritenendo dimostrato, sulla base di fotocopie di relate di notifica, che le cartelle fossero state “correttamente notificate secondo il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 602/73” mediante invio di raccomandate con avviso di ricevimento e secondo il “rito” applicabile in caso di irreperibilità relativa del destinatario;

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR;

5. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso;

6. la Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1°, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto di poter trarre la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle da relate di notifica non in originale ma in fotocopia e malgrado il disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali;

2. il motivo è infondato e va rigettato.

2.1. La ricorrente riproduce nel ricorso per cassazione i termini in cui essa aveva effettuato il disconoscimento: “Si disconosce la conformità delle fotocopie agli originali, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. con riserva di disconoscere formalmente la sottoscrizione all'esito dell'eventuale produzione degli originali”.

2.2. Un disconoscimento così formulato non ha valore.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'onere, stabilito dall'art.2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia e che pertanto il disconoscimento non può essere formulato in maniera solo generica senza specifico riferimento al profilo del documento che venga contestato (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40750; 25 maggio 2021, n.14279).

2.3. La CTR, a fronte del disconoscimento effettuato nei termini generici sopra riportati , non ha pertanto violato l'art. 2719 cod. civ. laddove ha ritenuto di poter attribuire alle fotocopie la stessa efficacia degli originali;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e 60, comma 1, lett. b) bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., per avere la commissione ritenuto che si “vertesse in ipotesi di temporanea assenza del destinatario dalla sua residenza anagrafica e quindi di notifica che andava effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.” laddove dalle fotocopie delle relate prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] risultava o che “il nominativo era insistente sul citofono” o che “non era stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità della destinataria” o che la destinataria si era “trasferita”.

Nel corpo del motivo viene dedotto che, per due delle otto cartelle, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva neppure prodotto le relate di notifica.

La ricorrente evidenzia inoltre che per nessuna cartella era stata data la prova della avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; 4.il secondo motivo di ricorso - con cui, al di là della rubrica, viene dedotta non solo la falsa applicazione di leggi relative alla procedura di notifica ma anche la mancanza di prova sul perfezionamento della notifiche-è fondato.

3.1. Va premesso che sulle cinque fotocopie delle relate di notifica di altrettante cartelle, riprodotte dalla ricorrente nel ricorso, risultano barrate -o in un caso circolettate- le caselle dicenti che le notifiche sono avvenute “depositando [il documento] in Comune e affiggendo nell'albo avviso di deposito dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario o l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con avviso di ricevimento”.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che “la fattispecie rientra nella irreperibilità relativa”.

Dunque ha fatto riferimento alla procedura di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. ai sensi del quale, “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Questa Corte ha più volte affermato che “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 30 settembre 2016, n. 19522; Cass. 30 dicembre 2016,n. 27479).

Inoltre, laddove si discuta ancora dell'operata notifica della cartella esattoriale, la procedura di notifica non può annoverarsi - al contrario di quanto eccepisce l’a controricorrente- tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (v.

Cass.9 maggio 2018, n. 11057; Cass. 19 aprile 2018, n. 9782 Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).

Nel caso di specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario, se non poteva determinare inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 20 luglio 2016, n. 14916), ne determinava la nullità.

Né dagli atti di causa emerge sia mai stata data prova del fatto che fosse comunque sopravvenuta la sanatoria per avere la odierna ricorrente regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito nella casa comunale.

È invece incontroverso che la raccomandata fosse stata (solo) spedita.

3.3. Per quanto riguarda poi le due cartellein riferimento alla quali [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato l'avviso di ricevimento (così come la ricorrente ricorda di aver fin dall'inizio eccepito e senza che [OSCURATO:SOCIETA] abbia, nel controricorso, dedotto alcunché di contrario), deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte per cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (per tutte, Cass. 4891/2015);

4. in ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso va accolto;

5. con il terzo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1°, n.3, cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente che “la Ctr ha condannato l’appellato alle spese processuali, mentre doveva porre per intero a carico dell'appellante”;

6. questo motivo, in ragione dell’accoglimento del secondo, resta assorbito;

7. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il terzo resta assorbito.

In riferimento al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi che, in mancanza di notifica delle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria, quest'ultima non doveva essere chiesta e che pertanto il pagamento di cui il contribuente chiede il rimborso deve essere rimborsato;

8. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

9. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] spa; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00, per compensi p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13812/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 351, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6257/2015 depositata il26/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria della Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], avuta notizia dell'iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa per debiti erariali, previo pagamento della somma dovuta con riserva di ripetizione, chiedeva conto dei titoli sottesi all'iscrizione e, ricevuto un estratto di ruolo nel quale erano elencate otto cartelle con indicazione della data della relativa notifica tra l'11 giugno 2000 e il 9 giugno 2009, presentava ad [OSCURATO:PERSONA] istanza di rimborso deducendo che le cartelle non le erano mai state notificate. [OSCURATO:PERSONA] negava il rimborso sostenendo di avere notificato le cartelle; 2. avverso il diniego [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Roma. Il ricorso veniva accolto; 3.con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ribaltava la decisione di primo grado ritenendo dimostrato, sulla base di fotocopie di relate di notifica, che le cartelle fossero state “correttamente notificate secondo il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 602/73” mediante invio di raccomandate con avviso di ricevimento e secondo il “rito” applicabile in caso di irreperibilità relativa del destinatario; 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; 5. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso; 6. la Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1°, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto di poter trarre la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle da relate di notifica non in originale ma in fotocopia e malgrado il disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali; 2. il motivo è infondato e va rigettato. 2.1. La ricorrente riproduce nel ricorso per cassazione i termini in cui essa aveva effettuato il disconoscimento: “Si disconosce la conformità delle fotocopie agli originali, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. con riserva di disconoscere formalmente la sottoscrizione all'esito dell'eventuale produzione degli originali”. 2.2. Un disconoscimento così formulato non ha valore. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'onere, stabilito dall'art.2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia e che pertanto il disconoscimento non può essere formulato in maniera solo generica senza specifico riferimento al profilo del documento che venga contestato (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40750; 25 maggio 2021, n.14279). 2.3. La CTR, a fronte del disconoscimento effettuato nei termini generici sopra riportati , non ha pertanto violato l'art. 2719 cod. civ. laddove ha ritenuto di poter attribuire alle fotocopie la stessa efficacia degli originali; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e 60, comma 1, lett. b) bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., per avere la commissione ritenuto che si “vertesse in ipotesi di temporanea assenza del destinatario dalla sua residenza anagrafica e quindi di notifica che andava effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.” laddove dalle fotocopie delle relate prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] risultava o che “il nominativo era insistente sul citofono” o che “non era stato possibile raccogliere notizie sulla reperibilità della destinataria” o che la destinataria si era “trasferita”. Nel corpo del motivo viene dedotto che, per due delle otto cartelle, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva neppure prodotto le relate di notifica. La ricorrente evidenzia inoltre che per nessuna cartella era stata data la prova della avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione; 4.il secondo motivo di ricorso - con cui, al di là della rubrica, viene dedotta non solo la falsa applicazione di leggi relative alla procedura di notifica ma anche la mancanza di prova sul perfezionamento della notifiche-è fondato. 3.1. Va premesso che sulle cinque fotocopie delle relate di notifica di altrettante cartelle, riprodotte dalla ricorrente nel ricorso, risultano barrate -o in un caso circolettate- le caselle dicenti che le notifiche sono avvenute “depositando [il documento] in Comune e affiggendo nell'albo avviso di deposito dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario o l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con avviso di ricevimento”. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che “la fattispecie rientra nella irreperibilità relativa”. Dunque ha fatto riferimento alla procedura di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. ai sensi del quale, “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Questa Corte ha più volte affermato che “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 30 settembre 2016, n. 19522; Cass. 30 dicembre 2016,n. 27479). Inoltre, laddove si discuta ancora dell'operata notifica della cartella esattoriale, la procedura di notifica non può annoverarsi - al contrario di quanto eccepisce l’a controricorrente- tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (v. Cass.9 maggio 2018, n. 11057; Cass. 19 aprile 2018, n. 9782 Cass. 26 novembre 2014, n. 25079). Nel caso di specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario, se non poteva determinare inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 20 luglio 2016, n. 14916), ne determinava la nullità. Né dagli atti di causa emerge sia mai stata data prova del fatto che fosse comunque sopravvenuta la sanatoria per avere la odierna ricorrente regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito nella casa comunale. È invece incontroverso che la raccomandata fosse stata (solo) spedita. 3.3. Per quanto riguarda poi le due cartellein riferimento alla quali [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato l'avviso di ricevimento (così come la ricorrente ricorda di aver fin dall'inizio eccepito e senza che [OSCURATO:SOCIETA] abbia, nel controricorso, dedotto alcunché di contrario), deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte per cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (per tutte, Cass. 4891/2015); 4. in ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso va accolto; 5. con il terzo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1°, n.3, cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che “la Ctr ha condannato l’appellato alle spese processuali, mentre doveva porre per intero a carico dell'appellante”; 6. questo motivo, in ragione dell’accoglimento del secondo, resta assorbito; 7. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il terzo resta assorbito. In riferimento al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi che, in mancanza di notifica delle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria, quest'ultima non doveva essere chiesta e che pertanto il pagamento di cui il contribuente chiede il rimborso deve essere rimborsato; 8. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 9. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] spa; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00, per compensi p
Sentenza Cassazione n. 17097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris