Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:498
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (causa C-264/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intesa – Sanzione – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione dell’esistenza di uno snaturamento nell’ambito delle cause relative alle intese (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 22-24, 31)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio delle dichiarazioni provenienti da un richiedente il trattamento favorevole – Questione di fatto (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 45-47)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articolo 112, § 1, primo comma, c)] (v. punto 61)

4. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, articolo 113, § 2) (v. punto 65) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, T-379/06, con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti volto all’annullamento della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante un’intesa nel settore dei raccordi in rame e leghe di rame o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti – Snaturamento degli elementi di prova – Valutazione erronea del valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole – Violazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

Holding KG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (causa C-264/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intesa – Sanzione – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione dell’esistenza di uno snaturamento nell’ambito delle cause relative alle intese (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 22-24, 31) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Valutazione da parte del Tribunale del valore probatorio delle dichiarazioni provenienti da un richiedente il trattamento favorevole – Questione di fatto (Articolo 81, § 1, CE; articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 45-47) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articolo 112, § 1, primo comma, c)] (v. punto 61) 4. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, articolo 113, § 2) (v. punto 65) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, T-379/06, con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti volto all’annullamento della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante un’intesa nel settore dei raccordi in rame e leghe di rame o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti – Snaturamento degli elementi di prova – Valutazione erronea del valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole – Violazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Holding KG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris