CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 33471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] \9L '"2:•nn• udito Vdifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza in data 6 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2024, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di autovetture e di sessantadue furti pluriaggravati dello stesso tipo (fatti commessi in Milano ed altrove fino al 6 ottobre 2023). 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del cautelato consta di un solo motivo, enunciato nei limiti stabiliti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che denuncia la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misura - sollevata in quanto ritenuta corredata da una motivazione frutto di un pedissequo copia-incolla della corrispondente richiesta del Pubblico Ministero - sulla base di un'argomentazione totalmente illogica: ossia, fondata sulla considerazione secondo cui, benché il Giudice per le indagini preliminari avesse ripreso testualmente alcuni brani della richiesta del Pubblico Ministero, l'esposizione dei fatti seguiva un ordine diverso, tanto dimostrando un autonomo confronto di quel giudice con il dato indiziario e con gli elementi atti a giustificare l'esistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Di contro, ad avviso del deducente, non solo il GIP aveva riportato integralmente la richiesta del P.M., sia pure in ordine narrativo invertito, ma aveva omesso di esplicitare le ragioni, maturate in esito al proprio vaglio critico dei fatti, per le quali aveva inteso aderire alla prospettazione del P.M. in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria che delle esigenze cautelari. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, quanto meno per difetto di specifica allegazione dei passaggi dell'ordinanza applicativa della misura cautelare che esibirebbero il vizio denunciato. 4. Con memoria in data 6 giugno 2024, depositata tramite PEC, il difensore del ricorrente ha meglio illustrato la doglianza articolata in ricorso, evidenziando come per talune imputazioni l'ordinanza genetica fosse addirittura priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336). 1.1. Si è evidenziato, perciò, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. 282506; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Rv. 280581). Infatti, imponendola regola dell'autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza)soltanto che il giudice espliciti le valutazioni sottese all'adozione della misura, gli è certamente consentito trascrivere nel provvedimento di adozione della misura cautelare gli elementi fattuali come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituenti il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Non essendo previsto uno schema rigido la cui osservanza permetta di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, il giudice è, dunque, libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione assunta. 1.2. La ratio della disposizione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., ossia l'obbligo del giudice, correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante, di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 265983), ne ha, quindi, suggerito un'interpretazione non formalistica, di modo che se ne è riconosciuto il rispetto ove il giudice, pur in assenza di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari, abbia esplicitato le ragioni per cui abbia ritenuto di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428): e ciò, anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, «poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, deo. 2019, Rv. 274403). 1.3. In conclusione, si è affermato: per un verso, che il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa che, tuttavia, non implica la necessità di una loro riscrittura originale (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015, Rv. 265611) rispetto all'esposizione fattane dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione di misura cautelare e che la verifica del rispetto del detto obbligo deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939); per altro verso, che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). 2. Se queste sono le linee interpretative della disposizione di cui si è denunciata la violazione - prima con la richiesta di riesame e oggi con il ricorso per cassazione - da parte del Giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare coercitiva di massimo rigore a [OSCURATO:PERSONA], deve riconoscersi, tanto più in assenza dell'adempimento dell'onere da parte del ricorrente di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali il mancato rispetto dell'obbligo del GIP di autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447/2019, cit.), che il Tribunale del Riesame, nello scrutinio del vizio dedotto, vi si è conformato. 2.1. Infatti, il Tribunale, dopo avere riprodotto il passaggio dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in cui il GIP aveva esplicitato il criterio cui si sarebbe attenuto nella redazione del provvedimento, ossia quello di «riportare pedissequamente quanto meno la ricostruzione di elementi di fatto che riferiscono dati incontrovertibili, lasciando poi spazio ad autonome valutazioni e specifiche considerazioni del giudicante in relazione all'interpretazione di tali dati» (cfr. pagg. 42 e 43 dell'ordinanza impugnata che ha riportato pagg. 38 e 39 dell'ordinanza genetica), ha spiegato come quel giudice avesse dato attuazione al criterio enunciato esponendo i fatti in un ordine diverso rispetto a quello seguito nella richiesta di applicazione di misura cautelare, ossia partendo dai furti di autovetture verificatisi in epoca successiva [quelli di cui al capo 13) e seguenti] «in quanto la descrizione del quadro probatorio emerso in relazione a tali fatti successivi, soprattutto grazie all'ausilio delle intercettazioni audio-video, aveva offerto una chiave di lettura univoca utile all'interpretazione dei dati investigativi emersi in relazione anche agli eventi delittuosi di cui ai capi 2-12>> (cfr. pag. 28 dell'ordinanza impugnata), per poi trattare del reato associativo di cui al capo 1), avendo desunto dagli elementi indiziari relativi ai singoli reati-scopo gli elementi indiziari relativi alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.. Tanto, ad avviso del Tribunale, esplicitando un percorso logico argomentativo diverso rispetto a quello del P.M., starebbe a dimostrare un confronto da parte del GIP con il dato indiziario del tutto autonomo; confronto rivelatosi tale anche rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, non potendosi dire assente la valutazione del GIP al riguardo solo perché adesiva rispetto alla prospettazione del P.M.. 2.2. Considerazioni, queste, che danno conto, in maniera non manifestamente illogica e, comunque, conforme ai principi che governano la materia, dell'insussistenza del vizio denunciato dal ricorrente. 3. S'impone, pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo stato di restrizione cautelare del ricorrente impone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] competente, a norma dell'art. 94, comma 1 -ter disp. att., cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA]