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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27173/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28257/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di mandataria di Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 475/2019 depositata il28/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno, la [OSCURATO:SOCIETA]. opponendosi al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato, nella sua veste di fideiussore, il pagamento dei debiti contratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., per un importo di € 56.810,26.

Dedusse l’inoperatività della garanzia personale perché prestata il 14 luglio 1992 in favore della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], poi trasformatasi, alla fine del 1996, nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, chiese la declaratoria di nullità del decreto opposto e la cancellazione, a spese dell’intimante, dell’ipoteca iscritta sul suo immobile sito in Livorno.

In subordine, che fosse dichiarata l’estinzione del vincolo fideiussorio ai sensi degli artt. 1956 e 1375 c.c. con le conseguenze di cui sopra.

In via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni subìti per l’iscrizione di ipoteca sul proprio immobile, da quantificarsi anche in via equitativa.

Si costituì in giudizio la Cassa di Risparmio di Livorno e, contestando la fondatezza delle domande avversarie, chiese di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere la domanda spiegata in via riconvenzionale.

Il Tribunale adìto, con la sentenza n. 1140/2008, rigettò l’opposizione ed anche la domanda riconvenzionale del Lenzi.

Secondo il giudice di primo grado: a) la garanzia fideiussoria azionata era valida, in quanto la trasformazione di una società in nome collettivo in una società a responsabilità limitata non determinava la nascita di un nuovo soggetto giuridico, per cui le garanzie prestate nel suo interesse rimanevano in essere anche per il futuro; b) il fideiussore doveva tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, informarsi dei suoi rapporti con la banca, dispensata dal chiedere al medesimo fideiussore l’autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c. per far credito al debitore, c) la domanda riconvenzionale doveva essere rigettata per mancanza di prova. 2.La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 475/2019, depositata il 28 febbraio 2019.

La Corte territoriale, come il primo giudice, ha ritenuto irrilevante la mancata prestazione della garanzia fideiussoria in favore della società a responsabilità limitata, avendo l’appellante riconosciuto di aver prestato tale garanzia alla società in nome collettivo.

La Corte ha ritenuto che la trasformazione sociale, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, per cui, ai sensi dell’art. 2498 c.c., l’ente trasformato non dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma conserva diritti e obblighi dell’ente che ha effettuato la trasformazione senza soluzione di continuità. [OSCURATO:SOCIETA], ha considerato valida la garanzia fideiussoria in capo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], seppur prestata dal Lenzi alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA].

Né dagli atti di causa tale garanzia poteva ritenersi estinta per non aver il creditore assolto all’onere di richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c., in quanto ai sensi dell’art. 5 del contratto era obbligo del fideiussore tenersi informato delle condizioni patrimoniali del garantito.

Inoltre, anche secondo la Corte territoriale, mancava la prova che la banca avesse fatto credito al debitore nella consapevolezza delle sue peggiorate condizioni economiche, non avendo l’appellante assolto al relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Infine, sulla base di tali statuizioni, ha ritenuto assorbita la domanda risarcitoria proposta con la riconvenzionale reiterata in appello. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Lenzi.

Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] BP [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, mandataria della Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denun zia “violazione dell’art. 1956 e del combinato disposto degli artt. 1956-1175 e 1375 c.c.”.

Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto valida la garanzia fideiussoria prestata dal Lenzi in favore della società di capitali.

In base agli artt. 1175 e 1375 c.c., sebbene la trasformazione societaria non determini la creazione di un nuovo soggetto comporta un aumento del rischio dello stesso fideiussore sotto il profilo economico e giuridico perché la s.r.l. è meno solvibile della [OSCURATO:SOCIETA], fa sorgere in capo al creditore l’obbligo, ai sensi dell’art. 1956 c.c., e nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di acquisire sempre l’autorizzazione del fideiussore per continuare a far credito al debitore principale.

Nel caso di specie, tale autorizzazione non è stata chiesta dalla banca, con conseguente liberazione del fideiussore.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e [OSCURATO:PERSONA] della L. 17.02.92 n. 154”, sempre in relazione agli artt. 1956 e 1375 c.c.

Si duole che nell’affermare che la fideiussione non si è estinta per il mancato rispetto dell’art. 1956 c.c. essendo il garante contrattualmente obbligato ad informarsi sulla situazione economica del debitore principale, la corte di merito sia incorsa in violazione della legge n. 154/1992, con conseguente inefficacia delle clausole negoziali che dispensano il creditore, prima di far credito al debitore, dal chiedere la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c.

Lamenta che la prova che la Cassa di Risparmio abbia fatto credito alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], malgrado fosse consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della medesima può presumersi dal fatto che tale società aveva un conto corrente presso la banca, che quindi non poteva non conoscerne la peggiorata situazione patrimoniale. 5.I due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

La problematica della liberazione del fideiussore per obbligazioni future va inquadrata nell’ambito dell’art. 1956 c.c., come novellato dall’art. 10 della legge n. 154/1992, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge, è entrata in vigore a partire dall’8 luglio 1992, per cui da tale data non è più valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Al riguardo, deve senz’altro confermarsi l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 1956, 1° comma, c.c., il fideiussore omnibus è liberato quando “sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, continui a concedere finanziamenti senza speciale autorizzazione del fideiussore” (Cass. Sez.

III, 12/12/2019, n. 32478; Cass. civ., Sez.

III, 23/05/2005, n. 10870).

In tale ambito, la trasformazione della società non configura il requisito del peggioramento delle condizioni patrimoniali richiesto dall’art. 1956 c.c., e non determina l’automatica estinzione della fideiussione (Cass. civ., Sez.

I, Ord., 17/02/2023 n. 5017).

Sotto altro profilo, con specifico riguardo alla fideiussione omnibus rilasciata in un rapporto di conto corrente, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il dovere della banca creditrice di avvisare il fideiussore della precarietà delle condizioni del debitore principale, pena la perdita di efficacia della garanzia, “sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento” (Cass. n. 5017/2023).

Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che la violazione dell’obbligo dell’art. 1956 c.c. – ricollegabile al principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto – presu ppone l’onere per il fideiussore di dimostrare che la banca conosceva il peggioramento della situazione del debitore principale e che lo abbia occultato al garante.

Questa considerazione appare del tutto in linea con il principio secondo cui il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’elemento soggettivo di tale fattispecie normativa, e cioè che “successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. civ., Sez.

III, Ord., 13/05/2020, n. 8883; Cass. civ., Sez.

III, 28/02/2019, n. 5833; Cass. civ., Sez.

I, 17/11/2016, n. 23422).

Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte territoriale ha reputato tale onere probatorio invero non assolto.

Trattasi di giudizio di fatto, espresso nell’esercizio dei poter i ad essa spettanti, sindacabile in sededi legittimità.

Spetta infatti in via esclusiva al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez.

I, 19/06/2019, n. 16497).

In questa sede, ciò che rileva è che la motivazione della Corte d’appello di Firenze non siaviziata da un punto di vista giuridico.

Sulla scorta dei suddetti principi, la fideiussione omnibus del signor Lenzi alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, valida ed efficace in capo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, non risultando provato l’elemento soggettivo della fattispecie normativa dell’art. 1956 c.c., si rende superfluo l’esame della questione relativa al mancato rispetto della banca dell’onere di cui all’art. 1956, comma 2, c.c. 6.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28257/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di mandataria di Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 475/2019 depositata il28/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno, la [OSCURATO:SOCIETA]. opponendosi al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato, nella sua veste di fideiussore, il pagamento dei debiti contratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., per un importo di € 56.810,26. Dedusse l’inoperatività della garanzia personale perché prestata il 14 luglio 1992 in favore della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], poi trasformatasi, alla fine del 1996, nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, chiese la declaratoria di nullità del decreto opposto e la cancellazione, a spese dell’intimante, dell’ipoteca iscritta sul suo immobile sito in Livorno. In subordine, che fosse dichiarata l’estinzione del vincolo fideiussorio ai sensi degli artt. 1956 e 1375 c.c. con le conseguenze di cui sopra. In via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni subìti per l’iscrizione di ipoteca sul proprio immobile, da quantificarsi anche in via equitativa. Si costituì in giudizio la Cassa di Risparmio di Livorno e, contestando la fondatezza delle domande avversarie, chiese di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere la domanda spiegata in via riconvenzionale. Il Tribunale adìto, con la sentenza n. 1140/2008, rigettò l’opposizione ed anche la domanda riconvenzionale del Lenzi. Secondo il giudice di primo grado: a) la garanzia fideiussoria azionata era valida, in quanto la trasformazione di una società in nome collettivo in una società a responsabilità limitata non determinava la nascita di un nuovo soggetto giuridico, per cui le garanzie prestate nel suo interesse rimanevano in essere anche per il futuro; b) il fideiussore doveva tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, informarsi dei suoi rapporti con la banca, dispensata dal chiedere al medesimo fideiussore l’autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c. per far credito al debitore, c) la domanda riconvenzionale doveva essere rigettata per mancanza di prova. 2.La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 475/2019, depositata il 28 febbraio 2019. La Corte territoriale, come il primo giudice, ha ritenuto irrilevante la mancata prestazione della garanzia fideiussoria in favore della società a responsabilità limitata, avendo l’appellante riconosciuto di aver prestato tale garanzia alla società in nome collettivo. La Corte ha ritenuto che la trasformazione sociale, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, per cui, ai sensi dell’art. 2498 c.c., l’ente trasformato non dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma conserva diritti e obblighi dell’ente che ha effettuato la trasformazione senza soluzione di continuità. [OSCURATO:SOCIETA], ha considerato valida la garanzia fideiussoria in capo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], seppur prestata dal Lenzi alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. Né dagli atti di causa tale garanzia poteva ritenersi estinta per non aver il creditore assolto all’onere di richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c., in quanto ai sensi dell’art. 5 del contratto era obbligo del fideiussore tenersi informato delle condizioni patrimoniali del garantito. Inoltre, anche secondo la Corte territoriale, mancava la prova che la banca avesse fatto credito al debitore nella consapevolezza delle sue peggiorate condizioni economiche, non avendo l’appellante assolto al relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c. Infine, sulla base di tali statuizioni, ha ritenuto assorbita la domanda risarcitoria proposta con la riconvenzionale reiterata in appello. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Lenzi. Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] BP [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, mandataria della Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denun zia “violazione dell’art. 1956 e del combinato disposto degli artt. 1956-1175 e 1375 c.c.”. Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto valida la garanzia fideiussoria prestata dal Lenzi in favore della società di capitali. In base agli artt. 1175 e 1375 c.c., sebbene la trasformazione societaria non determini la creazione di un nuovo soggetto comporta un aumento del rischio dello stesso fideiussore sotto il profilo economico e giuridico perché la s.r.l. è meno solvibile della [OSCURATO:SOCIETA], fa sorgere in capo al creditore l’obbligo, ai sensi dell’art. 1956 c.c., e nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di acquisire sempre l’autorizzazione del fideiussore per continuare a far credito al debitore principale. Nel caso di specie, tale autorizzazione non è stata chiesta dalla banca, con conseguente liberazione del fideiussore. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e [OSCURATO:PERSONA] della L. 17.02.92 n. 154”, sempre in relazione agli artt. 1956 e 1375 c.c. Si duole che nell’affermare che la fideiussione non si è estinta per il mancato rispetto dell’art. 1956 c.c. essendo il garante contrattualmente obbligato ad informarsi sulla situazione economica del debitore principale, la corte di merito sia incorsa in violazione della legge n. 154/1992, con conseguente inefficacia delle clausole negoziali che dispensano il creditore, prima di far credito al debitore, dal chiedere la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 c.c. Lamenta che la prova che la Cassa di Risparmio abbia fatto credito alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], malgrado fosse consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della medesima può presumersi dal fatto che tale società aveva un conto corrente presso la banca, che quindi non poteva non conoscerne la peggiorata situazione patrimoniale. 5.I due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. La problematica della liberazione del fideiussore per obbligazioni future va inquadrata nell’ambito dell’art. 1956 c.c., come novellato dall’art. 10 della legge n. 154/1992, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge, è entrata in vigore a partire dall’8 luglio 1992, per cui da tale data non è più valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Al riguardo, deve senz’altro confermarsi l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 1956, 1° comma, c.c., il fideiussore omnibus è liberato quando “sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, continui a concedere finanziamenti senza speciale autorizzazione del fideiussore” (Cass. Sez. III, 12/12/2019, n. 32478; Cass. civ., Sez. III, 23/05/2005, n. 10870). In tale ambito, la trasformazione della società non configura il requisito del peggioramento delle condizioni patrimoniali richiesto dall’art. 1956 c.c., e non determina l’automatica estinzione della fideiussione (Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/02/2023 n. 5017). Sotto altro profilo, con specifico riguardo alla fideiussione omnibus rilasciata in un rapporto di conto corrente, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il dovere della banca creditrice di avvisare il fideiussore della precarietà delle condizioni del debitore principale, pena la perdita di efficacia della garanzia, “sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento” (Cass. n. 5017/2023). Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che la violazione dell’obbligo dell’art. 1956 c.c. – ricollegabile al principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto – presu ppone l’onere per il fideiussore di dimostrare che la banca conosceva il peggioramento della situazione del debitore principale e che lo abbia occultato al garante. Questa considerazione appare del tutto in linea con il principio secondo cui il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’elemento soggettivo di tale fattispecie normativa, e cioè che “successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2020, n. 8883; Cass. civ., Sez. III, 28/02/2019, n. 5833; Cass. civ., Sez. I, 17/11/2016, n. 23422). Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte territoriale ha reputato tale onere probatorio invero non assolto. Trattasi di giudizio di fatto, espresso nell’esercizio dei poter i ad essa spettanti, sindacabile in sededi legittimità. Spetta infatti in via esclusiva al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). In questa sede, ciò che rileva è che la motivazione della Corte d’appello di Firenze non siaviziata da un punto di vista giuridico. Sulla scorta dei suddetti principi, la fideiussione omnibus del signor Lenzi alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, valida ed efficace in capo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, non risultando provato l’elemento soggettivo della fattispecie normativa dell’art. 1956 c.c., si rende superfluo l’esame della questione relativa al mancato rispetto della banca dell’onere di cui all’art. 1956, comma 2, c.c. 6.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
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