CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26336/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale in data 20 luglio2023 di applicazione del regime differenziato di cui all ’art. 41-bis Ord. pen.,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di custodia cautelare incarcere nella Casa circondariale di Milano - Opera.1.1. Con sentenza n. 29552 in data 4 giugno 2024, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò tale ordinanza rilevando la mancanza di una verificacompleta sui presupposti di applicazione del regime differenziato, avendo ilTribunale omesso di pendere in esame, anche al solo fine di evidenziarne la nondecisività, gli elementi fattuali offerti dalla difesa e astrattamente idonei a incideresulla valutazione del pericolo che [OSCURATO:PERSONA] potesse riallacciare i collegamenti conl’associazione criminale di appartenenza o, comunque, interagire con esponenti diessa, fondando il giudizio sul “ruolo fondamentale” che egli poteva avere all’internodella consorteria nonostante la derubricazione della condotta ascrittagli in quelladi mero partecipe; nonché sulla applicazione, nei suoi confronti, della sorveglianzaspeciale nonostante che la difesa ne avesse documentato la revoca.1.2. Con ordinanza del 15 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma,in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di LaRosa.A fondamento della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, innanzitutto, leordinanze cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro nell’ambito dell’operazione “Olimpo”, dalle quali emergeva il ruolo di LaRosa quale pianificatore ed esecutore di plurime estorsioni commesse fino al 2019in danno di imprenditori locali, nella sua qualità di componente dell’omonima coscadi ‘ndrangheta operante nel territorio di Tropea, in collegamento con consorteriedel vibonese, tra cui quella dei Mancuso; e ha evidenziato che, per tali fatti, LaRosa è stato recentemente condannato, con sentenza non ancora definitivaemessa all’esito del rito abbreviato, alla pena di venti anni di reclusione.Inoltre, sono stati richiamati i precedenti penali dell’interessato per i delitti diassociazione a delinquere e di estorsione tentata, commessi fino al 2013, nonchéla sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, aggravatanell’assegnazione a una casa di lavoro fino al 2022. E’ stato, altresì, evidenziatoche, con ordinanza cautelare del 26 marzo 2025, riguardante anche familiaridell’interessato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato di ulteriori episodiestorsivi, aggravati dal metodo mafioso, commessi fino al 2022 e realizzati anchemediante l’uso illecito di telefoni cellulari dal carcere, attraverso i quali egli e altrisodali mantenevano contatti con l’esterno tramite i propri familiari.Il Tribunale ha ritenuto non decisivi i rilievi della difesa, ribadendo il ruoloeminente assunto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della ‘ndrina di Tropea ed evidenziando lacontinuità delle condotte estorsive, tenute secondo un consolidato modus operandimafioso, come confermato dalle più recenti risultanze investigative riportatenell’ordinanza del 2025. Ha, inoltre, escluso qualsiasi valenza favorevole allarevoca, nel 2017, della misura della sorveglianza speciale, anche alla luce delsuccessivo aggravamento della libertà vigilata per gravi condotte trasgressive, tracui la fuga da un posto di blocco e le violazioni degli obblighi di permanenza.[OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, sottolineato la persistenza dei collegamenti con i membridella cosca, anche attraverso contatti telefonici intrattenuti dal carcere fino al2022, rilevando come l’annullamento della misura cautelare nei confronti dellacompagna e il ridimensionamento della rilevanza delle dichiarazioni di alcunicollaboratori non siano idonei a incidere sul complessivo quadro indiziario a caricodell’interessato.Infine, il Tribunale ha rilevato che l’osservazione intramuraria, pur dando attodi una condotta regolare, non ha fatto emergere elementi idonei a modificare ilgiudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione dell’assenza diun effettivo percorso trattamentale, in ragione della sua condizione di soggettosottoposto a custodia cautelare.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti SandroD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 41-bis, comma 2, Ord. pen., 125 e 623 cod. proc. pen.,nonché l’apparenza della motivazione in relazione al controllo sui presupposti delregime differenziato, omettendo di valutare gli elementi offerti dalla difesa.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza avrebbe limitato il proprio scrutinio aun mero controllo di legalità formale e di congruità della motivazione delprovvedimento ministeriale, con conseguente elusione dei principi enunciati dallasentenza rescindente. Inoltre, il provvedimento presenterebbe una motivazionemeramente apparente nel richiamare massime giurisprudenziali e dati fattualivalorizzati nell’atto amministrativo, ma senza procedere a una valutazione criticadi tali elementi e senza dare conto delle ragioni per le quali siano stati ritenutirecessivi quelli prospettati dalla difesa (come le dichiarazioni di collaboratori digiustizia e talune risultanze intercettive), con un sostanziale svuotamento delcontraddittorio. In particolare, il Tribunale avrebbe continuato a fondare il giudiziodi pericolosità su una rappresentazione del ruolo dell’interessato nella consorteriacriminale non aggiornata agli esiti del procedimento penale, nei quali la suaposizione sarebbe stata ridimensionata, con la derubricazione della condotta dapromotore a semplice partecipe.Inoltre, verrebbero illegittimamente valorizzati elementi non significativi, comela pregressa sottoposizione a misura di prevenzione successivamente revocata,nonché la mera operatività della cosca, senza verificare la capacità di [OSCURATO:PERSONA] dimantenere o riallacciare i collegamenti con il sodalizio, realizzando uninammissibile automatismo applicativo del regime differenziato.In definitiva, l’ordinanza impugnata presenterebbe un iter argomentativoincompleto e incoerente, fondato sul richiamo a elementi parziali e non aggiornati,privo di un effettivo confronto con le deduzioni difensive, con conseguenteimpossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale nelritenere integrati i presupposti per l’applicazione del regime differenziato.3. In data 17 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In via preliminare, va ribadito che, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies,Ord. pen., avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza in sede direclamo in ordine all'applicazione o alla proroga del regime differenziato èammesso ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di leggeSecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in talenozione rientra anche il vizio di motivazione soltanto quando essa sia del tuttomancante o meramente apparente, ovvero si traduca in un tessuto argomentativoprivo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, tale da nonconsentire di ricostruire il percorso giustificativo della decisione, ovvero, ancora,quando le questioni devolute con il reclamo siano state sostanzialmente eluse(Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01; Sez. 1, n. 48494del 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 - 01).Per converso, il limite proprio del sindacato di legittimità preclude ladeducibilità dell'omessa valutazione di specifiche allegazioni difensive ove ilprovvedimento impugnato sia sorretto da un apparato motivazionale sufficiente,non meramente fittizio e idoneo a giustificare la decisione adottata, dovendosiescludere la rilevanza delle doglianze che si risolvano nella prospettazione di unadiversa lettura del materiale probatorio (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv.260805 - 01; Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, in motivazione).3. Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianzasi è attenuto alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede rescindente,procedendo a un effettivo e completo scrutinio dei presupposti giuridico-fattualilegittimanti l’applicazione del regime differenziato, confrontandosi anche con leargomentazioni difensive.3.1. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] capitolino ha preso in esame le allegazioniconcernenti il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della consorteria e la disposta revocadella misura di prevenzione della sorveglianza speciale, valutandole unitamentealle risultanze emerse all’esito del supplemento istruttorio, tra le quali assumonorilievo la condanna, ancorché non definitiva, alla pena di venti anni di reclusioneper reati associativi ed estorsive, nonché la reiterazione di condotte delittuose sinoad epoca recente, anche mediante l’utilizzo, in costanza di detenzione, di utenzecellulari per il mantenimento di contatti con i familiari e la gestione delle attivitàillecite del clan.3.2. Sulla base di tali emergenze, il Tribunale ha ritenuto sussistente lacapacità del detenuto di mantenere i contatti con l’associazione criminale diappartenenza, valorizzando il carattere non occasionale né interrotto dellerelazioni con il contesto criminale, tuttora attivo sul territorio, e ritenendo,conseguentemente, persistenti le esigenze di ordine e sicurezza poste afondamento dell’applicazione del regime differenziato.Il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, fondato su unavalutazione complessiva del compendio istruttorio, ha altresì evidenziatol’inidoneità degli elementi prospettati dalla difesa a superare il giudizio di attualitàdel pericolo di collegamenti con l’associazione criminale e del rischio di reiterazionedi condotte delittuose, escludendo che essi possano incidere in senso decisivo suipresupposti legali della misura.4. Pertanto, il provvedimento impugnato ha fornito una congrua e logicamotivazione, non meramente apparente, idonea a rendere intellegibile il percorsodecisionale seguito dal Giudice di merito, con conseguente insussistenza deldedotto vizio di violazione di legge. Le censure formulate dal ricorrente sirisolvono, infatti, nella sollecitazione di una diversa valutazione del materialeprobatorio, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., allarelativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere delle spese delprocedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassadelle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]