CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIi dato avviso alle parti;i‘ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125-129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensor