Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11991/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione del difensore e conclude per il rigetto del ricorso esperito da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore La Corte prende atto della requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] da Giugno 2007 al fallimento, il secondo amministratore di fatto, per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver reiteratamente omesso il pagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché per bancarotta distrattiva in relazione all'azienda Dalmata, esercente attività di ristorazione, tramite la sua cessione alla società Varo, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo nominale di 300mila euro a fronte di un corrispettivo versato di 15mila euro mentre per la residua parte la cessionaria si accollava il debito della cedente verso la banca finanziatrice, debito peraltro mai assolto.

Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta, avendo il Tribunale escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità.

Sentenza di fallimento di Luglio 2013.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, si è lamentata la violazione di legge quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose, che la Corte territoriale aveva confermato in ragione del carattere sistematico delle omissioni, estese per tutti gli anni di esercizio delle attività, omissioni con le quali gli imputati avevano realizzato una forma di finanziamento illecito.

La difesa contesta il ritenuto carattere sistematico delle omissioni, ponendo in rilievo che nei primi tre anni di attività ed in specie nel 2007, la società aveva versato una parte dei contributi e delle imposte per un importo complessivo non trascurabile mentre gli adempimenti per gli anni 2008 e 2009, sempre decrescenti, risentivano della mancanza di redditività dell'impresa; si censura la motivazione, altresì, per la ritenuta estensione dell'omissione, limitata invece a soli due anni.

A sostegno della tesi si sottolinea che il Tribunale aveva escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità a causa della esiguità della somma evasa.

1.1. Si adoperano gli argomenti precedenti anche per criticare la conferma di responsabilità in punto di dolo del delitto, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il coefficiente psicologico in ragione della sistematicità delle omissioni, che rendeva prevedibile il dissesto societario ed addirittura preordinato.

Il ricorrente aggiunge che i versamenti parziali all'Erario sarebbero incompatibili con la preordinazione e con l'ipotesi di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori, comportamento che la giurisprudenza di legittimità considera necessario per l'integrazione del delitto.

2. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'ad 216 LF per la ritenuta condotta distrattiva.

La difesa rappresenta che le operazioni giudicate illecite erano finalizzate a salvare l'attività aziendale e che il mancato accollo, da parte della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], dei debiti della fallita verso la banca non era attribuibile agli imputati, e da esso era derivato il fallimento.

In seguito Varo aveva stipulato, in successione tra loro, due contratti di affitto di azienda con diritto di opzione per l'acquisto dell'attività relativa, con due diverse società ma entrambe le affittuarie non avevano versato i canoni di locazione, tantomeno esercitato il diritto di acquisto.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare il contratto di compravendita dell'attività tra le società Gemma e Varo come distrattivo, qualificandolo come uno schermo tramite il quale conservare la gestione dell'impresa a [OSCURATO:PERSONA]; sul punto i Giudici di appello avevano osservato che era stata corrisposta solo una minima parte del prezzo di acquisto e che [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore di fatto della venditrice, oltre che esercente il controllo dell'acquirente, essendone socio al 95%.

La difesa deduce che il contratto era funzionale a presentare quale titolare dell'impresa di ristorazione una società immune da debiti, e quindi, l'acquisto maggiormente appetibile sul mercato e se la affittuarie avessero corrisposto i canoni, Varo avrebbe potuto saldare i debiti con la banca, che si era accollati.

Si deduce e si sottoliena, altresì, che i soggetti titolari della società affittuarie erano estranei agli imputati, tanto che il primo contratto era stato stipulato grazie alla mediazione del direttore della banca creditrice, che si era attivato per evitare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Per altro verso si censura specificamente il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale aveva desunto l'intento fraudolento dal ripetuto mancato pagamento dei canoni di locazione da parte delle due affittuarie, con motivazione palesemente illogica, in quanto traeva il giudizio sulla correttezza dell'operazione dal suo esito.

La difesa cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la valutazione sulla fraudolenza delle condotte distrattive deve essere condotta con giudizio ex ante, ragion per cui l'intera operazione potrebbe qualificarsi come imprudente ai sensi dell'art 217 LF ma non certo in frode.

In proposito si ricorda la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta e le sue conseguenze in punto di onere probatorio, sottolineando l'assenza di valutazione e motivazione quanto alla presenza di indici di fraudolenza, mettendo in risalto ancora che nel giudizio si era accertata l'inesistenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e le società affittuarie; si dà rilievo, quindi, alla finalità dell'operazione, prodromica alla stipula di contratti di fitto, a loro volta funzionali ad ottenere la liquidità necessaria ad estinguere il debito verso la banca;l'iniziativa, quindi, sarebbe ben coerente con criteri di ragionevolezza imprenditoriale e, pertanto, estranea allo schema tipico della frode necessario ad integrare il delitto.

A sostegno della sua tesi la difesa deduce che il debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la banca era stato in parte saldato attraverso versamenti personali dei soci fideiussori, che neppure si erano insinuati al passivo fallimentare, comportamento che convaliderebbe l'assenza di un disegno illecitamente spoliativo dei beni sociali. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 523/2 cpp, poiché la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione con la quale la difesa aveva invocato l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile a causa della tardività delle conclusioni scritte, depositate solo dopo la discussione della difesa dell'imputato.

Si invoca la violazione dell'art 523 cpp, nella parte in cui afferma il diritto dell'imputato e del difensore di avere per ultimi la parola in relazione a quanto dedotto ed argomentato dalla altre parti processuali.

Si citano più pronunzie di questa Corte, per le quali la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura una forma di revoca tacita della costituzione in giudizio della parte civile.4.Col quarto motivo si deducono violazione di legge : artt 62 bis, 133 cp e vizio motivazionale quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta.

Il ricorrente si duole della scelta con la quale i Giudici del merito avevano negato il giudizio di prevalenza invocato, anche in considerazione di precedenti penali, ormai depenalizzati, dichiarati estinti ex art 445/2 cpp e molto lontani nel tempo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per [OSCURATO:PERSONA], al quale ha allegato il certificato di morte dell'imputato.

A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] per difetto legittimazione del difensore e per il rigetto del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve prendere atto del certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e' fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Occorre, in diritto, ribadire il consolidato principio espresso da questa Corte regolatrice, al quale il Collegio intende dare seguito, per il quale il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.

Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877.

Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090 - 01, N. 15613 del 2015 Rv. 263803.

E' proprio questa la condotta scolpita nel capo di imputazione, dove è descritta nel senso che il sistematico omesso versamento di imposte e contributi concorreva a determinare il dissesto della società poi fallita, e correttamente ritenuta dai Giudici di appello, secondo i quali - pagina 16 del testo - tale omesso versamento aveva contribuito alla realizzazione ed all'aggravamento del dissesto, sottolineandosi che con esso si era anticipato l'inevitabile fallimento.

La Corte ha, altresì, confutato la tesi difensiva della mancanza di sistematicità degli inadempimenti - qui riproposta - osservando che nonostante i versamenti parziali, le omissioni si erano verificate per tutti gli anni di esercizio dell'attività, a partire dal primo, così realizzandosi una forma di autofinanziamento illecito elevato a sistema ; ha aggiunto che i pagamenti parziali, addotti dalla difesa a sostegno delle sue ragioni, erano intervenuti successivamente e che il curatore ne aveva tenuto conto nel quantificare il debito verso l'Erario.

Il ricorrente,del resto, non contesta il verificarsi delle omissioni ed il ripetersi delle stesse, limitandosi a rappresentare, anche con la presente impugnazione, il loro carattere parziale rispetto agli importi che avrebbe dovuto versare.

1.1. La motivazione innanzi sintetizzata dà conto, altresì, dei motivi per i quali neppure appare condivisibile la critica difensiva relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, che è stato razionalmente ricavato dalla reiterazione per più esercizi delle condotte omissive per fini di autofinanziamento illecito della società.

1.2. La pronunzia risulta in armonia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.

Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 )Rv. 273337.Sez 5,Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015 ) Rv. 264080.

Massime precedenti conformi: N. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, N. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046. 2.Sono, invece, centrate e condivisibili le specifiche censure articolate nel secondo motivo di ricorso, ampiamente riassunte sub 2 e 2.1 del ritenuto in fatto, attraverso le quali, in sostanza, la difesa ha dedotto e congruamente argomentato che la finalità ultima dell'operazione giudicata distrattiva, cioè la cessione dell'attività di ristorazione dalla fallita a [OSCURATO:SOCIETA] ed i successivi contratti di affitto di azienda da quest'ultima ad altre società, era quella di presentare quale titolare dell'impresa una società immune da debiti, maggiormente appetibile sul mercato e consentire il pagamento dei debiti tramite i canoni di locazione che dovevano essere corrisposti dalle affittuarie; ha, peraltro, posto in evidenza l'estraneità agli imputati dei soggetti ai quali le affittuarie erano riconducibili, con ciò smentendosi l'assunto accusatorio, convalidato dai Giudici del merito, per il quale l'obbiettivo perseguito e realizzato attraverso la complessa attività negoziale avente ad oggetto l'impresa di ristorazione sarebbe stata quello di mantenerne la disponibilità e la gestione in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. A riguardo occorre rimarcare che la sentenza impugnata si fonda sulla valutazione combinata di più elementi che, di regola, costituiscono indizi di distrazione di beni aziendali, come la riconducibilità, a vario titolo, delle società Gemma e Varo a [OSCURATO:PERSONA]; la medesimezza delle sedi sociali di queste società e delle affittuarie; la costituzione di Varo pochi giorni prima del contratto di cessione dell'attività in suo favore; il mancato pagamento dei debiti verso la banca da parte di Varo ed il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte delle affittuarie; la mancanza di controprestazioni dalla cessionaria, alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il suo unico asset produttivo, senza poi esercitare azioni per il recupero dei canoni non versati.

La ponderazione combinata dei suddetti elementi ha portato alla conclusione che la società in seguito fallita, già gravata di debiti ed in crisi finanziaria, si era privata dell'attività ancora produttiva di redditi allo scopo di sottrarla ai creditori. 2.2.La motivazione solo in apparenza risulta ben organizzata logicamente e completa ma, a ben vedere, le perspicue censure proposte dalla difesa ne rivelano lacune decisive su punti essenziali della ricostruzione della vicenda oggetto di imputazione e della stessa configurabilità del delitto di bancarotta distrattiva.

La sentenza, infatti,non si è occupata di chiarire la ragione per la quale se la condotta di cessione dell'attività di ristorazione a [OSCURATO:SOCIETA] era volta a mantenerne la disponibilità e la gestione in capo a [OSCURATO:PERSONA], la medesima attività, in seguito, era stata oggetto di affitto aziendale ad altre due società, a loro volta inadempienti al pagamento dei canoni ma i cui titolari erano estranei agli imputati.

Su questo determinante aspetto risulta manchevole ogni spiegazione, essendosi limitati i Giudici del merito ad affermare - pagina 14 del testo - che il fatto che le affittuarie non fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], dato, quindi, non posto in discussione nel ragionamento decisorio, sarebbe irrilevante, poiché l'intento fraudolento irsarebbe confermato dallaesuccessive vicende negoziali, che avevano consentito a Varo di non adempiere al contratto di cessione, come sarebbe stato previsto fin dall'inizio nel disegno fraudolento dell'imputato; peraltro, neppure vi è una traccia in sentenza della prosecuzione dell'attività di ristorazione da parte di esponenti ricollegabili direttamente o indirettamente a [OSCURATO:SOCIETA], come sarebbe stato necessario evidenziare in coerenza con l'ipotizzato schema fraudolento.

L'assenza di considerazione di questi profili della vicenda, essenziali nella ricostruzione illecita della stessa operata nella fase di merito, rende tautologica la motivazione, inadeguata a spiegare le ragioni della decisione.

2.3. Altra palese incongruenza logico-argomentativa messa in luce dalla difesa è ravvisabile nella parte in cui non ci si avvede di come oltre all'Erario, tra i creditori della fallita vi era la stessa banca; in proposito la sentenza, nel ritenere che gli imputati abbiano inteso sottrarre alla garanzia dei creditori con i contratti di affitto di azienda, l'unico asset aziendale produttivo, non ha però spiegato come questa finalità sia compatibile con il fatto che uno degli affittuari era persona presentata a [OSCURATO:PERSONA] proprio dalla banca, verosimilmente allo scopo di far proseguire l'attività e, così, non perdere la garanzia del proprio credito.

Sul punto la difesa ha rappresentato, in modo non illogico ma anzi plausibile, che nel contratto di cessione tra la fallita e [OSCURATO:SOCIETA] l'accollo dei debiti della prima da parte della seconda non fosse liberatorio, essendo già previsti l'affitto di azienda e la corresponsione dei canoni di locazione da parte delle affittuarie, allo scopo di saldare i debiti bancari. 3.11 terzo motivo di ricorso appare infondato, non ravvisandosi la dedotta violazione dell'art 523/2 cpp, né il mancato rispetto della regola per la quale l'imputato ed il difensore hanno diritto ad avere per ultimi la parola, apparendo, per contro, corretta la scelta processuale operata dalla Corte territoriale di rigettare la relativa eccezione proposta in appello dalla difesa.

In sostanza la doglianza ora in esame equipara la tardiva presentazione delle conclusioni di parte civile alla mancata presentazione delle conclusioni, interpretata, secondo la giurisprudenza correttamente riportata nell'atto di impugnazione come revoca tacita della costituzione stessa.

Tuttavia è pacifico, poiché lo stesso ricorrente ne dà atto, che il deposito delle conclusioni di parte civile, benché tardivo vi sia stato. 3.1.Va in proposito ricordato che questa Corte ha già opinato, in una antica ma non contraddetta pronunzia, che qualora la parte civile si sia già costituita e la sua costituzione non sia stata in alcun modo contestata, non possono essere ritenute tardive, e quindi inducenti alla revoca tacita della predetta costituzione, le attività espletate di presentazione delle conclusioni e della nota delle spese da parte del difensore presente al dibattimento, allorché si sia già conclusa la requisitoria del P.m. o sia già iniziata l'arringa del difensore dell'imputato, senza che possa aversi riguardo all'ordine delle discussioni, trattandosi di un ordine non stabilito a pena di nullità, salvo che l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto ed ottenuto per ultimi la parola sez. 4, Sentenza n. 2719 del 25/11/1986 Ud. (dep. 04/03/1987) Rv. 175269.

In tal senso va annotato che, essendo la nullità prevista solo a presidio della facoltà di parlare per ultimi del difensore e dell'imputato, il ricorrente neppure ha rappresentato di aver chiesto di esercitare tale facoltà.

3.2. Per altro verso, questa Corte si è già espressa , nel solco della precedente pronunzia, e in una fattispecie che risulta sovrapponibile alla presente, in cui si è dato atto che la parte civile ha svolto la propria discussione orale presentando la conclusioni scritte all'esito dell'intervento della difesa dell'imputato, ed ha chiarito che non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

Sez. 5, Sentenza n. 29675 del 02/05/2016 Ud. (dep. 13/07/2016 ) Rv. 267385 Massime precedenti conformi: N. 39595 del 2007 Rv. 237773 - 01, N. 42715 del 2012 Rv. 254172.

4. Il quarto motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio è assorbito dalla determinazione di annullamento per la fattispecie di bancarotta per distrazione e la Corte del rinvio se ne occuperà all'esito del relativo giudizio.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata per [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di bancarotta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per la eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso va rigettato.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Annulla la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di bancarotta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione del difensore e conclude per il rigetto del ricorso esperito da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore La Corte prende atto della requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] da Giugno 2007 al fallimento, il secondo amministratore di fatto, per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver reiteratamente omesso il pagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché per bancarotta distrattiva in relazione all'azienda Dalmata, esercente attività di ristorazione, tramite la sua cessione alla società Varo, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo nominale di 300mila euro a fronte di un corrispettivo versato di 15mila euro mentre per la residua parte la cessionaria si accollava il debito della cedente verso la banca finanziatrice, debito peraltro mai assolto. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta, avendo il Tribunale escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità. Sentenza di fallimento di Luglio 2013. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, si è lamentata la violazione di legge quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose, che la Corte territoriale aveva confermato in ragione del carattere sistematico delle omissioni, estese per tutti gli anni di esercizio delle attività, omissioni con le quali gli imputati avevano realizzato una forma di finanziamento illecito. La difesa contesta il ritenuto carattere sistematico delle omissioni, ponendo in rilievo che nei primi tre anni di attività ed in specie nel 2007, la società aveva versato una parte dei contributi e delle imposte per un importo complessivo non trascurabile mentre gli adempimenti per gli anni 2008 e 2009, sempre decrescenti, risentivano della mancanza di redditività dell'impresa; si censura la motivazione, altresì, per la ritenuta estensione dell'omissione, limitata invece a soli due anni. A sostegno della tesi si sottolinea che il Tribunale aveva escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità a causa della esiguità della somma evasa. 1.1. Si adoperano gli argomenti precedenti anche per criticare la conferma di responsabilità in punto di dolo del delitto, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il coefficiente psicologico in ragione della sistematicità delle omissioni, che rendeva prevedibile il dissesto societario ed addirittura preordinato. Il ricorrente aggiunge che i versamenti parziali all'Erario sarebbero incompatibili con la preordinazione e con l'ipotesi di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori, comportamento che la giurisprudenza di legittimità considera necessario per l'integrazione del delitto. 2. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'ad 216 LF per la ritenuta condotta distrattiva. La difesa rappresenta che le operazioni giudicate illecite erano finalizzate a salvare l'attività aziendale e che il mancato accollo, da parte della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], dei debiti della fallita verso la banca non era attribuibile agli imputati, e da esso era derivato il fallimento. In seguito Varo aveva stipulato, in successione tra loro, due contratti di affitto di azienda con diritto di opzione per l'acquisto dell'attività relativa, con due diverse società ma entrambe le affittuarie non avevano versato i canoni di locazione, tantomeno esercitato il diritto di acquisto. La sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare il contratto di compravendita dell'attività tra le società Gemma e Varo come distrattivo, qualificandolo come uno schermo tramite il quale conservare la gestione dell'impresa a [OSCURATO:PERSONA]; sul punto i Giudici di appello avevano osservato che era stata corrisposta solo una minima parte del prezzo di acquisto e che [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore di fatto della venditrice, oltre che esercente il controllo dell'acquirente, essendone socio al 95%. La difesa deduce che il contratto era funzionale a presentare quale titolare dell'impresa di ristorazione una società immune da debiti, e quindi, l'acquisto maggiormente appetibile sul mercato e se la affittuarie avessero corrisposto i canoni, Varo avrebbe potuto saldare i debiti con la banca, che si era accollati. Si deduce e si sottoliena, altresì, che i soggetti titolari della società affittuarie erano estranei agli imputati, tanto che il primo contratto era stato stipulato grazie alla mediazione del direttore della banca creditrice, che si era attivato per evitare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Per altro verso si censura specificamente il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale aveva desunto l'intento fraudolento dal ripetuto mancato pagamento dei canoni di locazione da parte delle due affittuarie, con motivazione palesemente illogica, in quanto traeva il giudizio sulla correttezza dell'operazione dal suo esito. La difesa cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la valutazione sulla fraudolenza delle condotte distrattive deve essere condotta con giudizio ex ante, ragion per cui l'intera operazione potrebbe qualificarsi come imprudente ai sensi dell'art 217 LF ma non certo in frode. In proposito si ricorda la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta e le sue conseguenze in punto di onere probatorio, sottolineando l'assenza di valutazione e motivazione quanto alla presenza di indici di fraudolenza, mettendo in risalto ancora che nel giudizio si era accertata l'inesistenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e le società affittuarie; si dà rilievo, quindi, alla finalità dell'operazione, prodromica alla stipula di contratti di fitto, a loro volta funzionali ad ottenere la liquidità necessaria ad estinguere il debito verso la banca;l'iniziativa, quindi, sarebbe ben coerente con criteri di ragionevolezza imprenditoriale e, pertanto, estranea allo schema tipico della frode necessario ad integrare il delitto. A sostegno della sua tesi la difesa deduce che il debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso la banca era stato in parte saldato attraverso versamenti personali dei soci fideiussori, che neppure si erano insinuati al passivo fallimentare, comportamento che convaliderebbe l'assenza di un disegno illecitamente spoliativo dei beni sociali. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 523/2 cpp, poiché la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione con la quale la difesa aveva invocato l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile a causa della tardività delle conclusioni scritte, depositate solo dopo la discussione della difesa dell'imputato. Si invoca la violazione dell'art 523 cpp, nella parte in cui afferma il diritto dell'imputato e del difensore di avere per ultimi la parola in relazione a quanto dedotto ed argomentato dalla altre parti processuali. Si citano più pronunzie di questa Corte, per le quali la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura una forma di revoca tacita della costituzione in giudizio della parte civile.4.Col quarto motivo si deducono violazione di legge : artt 62 bis, 133 cp e vizio motivazionale quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta. Il ricorrente si duole della scelta con la quale i Giudici del merito avevano negato il giudizio di prevalenza invocato, anche in considerazione di precedenti penali, ormai depenalizzati, dichiarati estinti ex art 445/2 cpp e molto lontani nel tempo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per [OSCURATO:PERSONA], al quale ha allegato il certificato di morte dell'imputato. A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] per difetto legittimazione del difensore e per il rigetto del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve prendere atto del certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e' fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Occorre, in diritto, ribadire il consolidato principio espresso da questa Corte regolatrice, al quale il Collegio intende dare seguito, per il quale il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società. Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877. Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090 - 01, N. 15613 del 2015 Rv. 263803. E' proprio questa la condotta scolpita nel capo di imputazione, dove è descritta nel senso che il sistematico omesso versamento di imposte e contributi concorreva a determinare il dissesto della società poi fallita, e correttamente ritenuta dai Giudici di appello, secondo i quali - pagina 16 del testo - tale omesso versamento aveva contribuito alla realizzazione ed all'aggravamento del dissesto, sottolineandosi che con esso si era anticipato l'inevitabile fallimento. La Corte ha, altresì, confutato la tesi difensiva della mancanza di sistematicità degli inadempimenti - qui riproposta - osservando che nonostante i versamenti parziali, le omissioni si erano verificate per tutti gli anni di esercizio dell'attività, a partire dal primo, così realizzandosi una forma di autofinanziamento illecito elevato a sistema ; ha aggiunto che i pagamenti parziali, addotti dalla difesa a sostegno delle sue ragioni, erano intervenuti successivamente e che il curatore ne aveva tenuto conto nel quantificare il debito verso l'Erario. Il ricorrente,del resto, non contesta il verificarsi delle omissioni ed il ripetersi delle stesse, limitandosi a rappresentare, anche con la presente impugnazione, il loro carattere parziale rispetto agli importi che avrebbe dovuto versare. 1.1. La motivazione innanzi sintetizzata dà conto, altresì, dei motivi per i quali neppure appare condivisibile la critica difensiva relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, che è stato razionalmente ricavato dalla reiterazione per più esercizi delle condotte omissive per fini di autofinanziamento illecito della società. 1.2. La pronunzia risulta in armonia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 )Rv. 273337.Sez 5,Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015 ) Rv. 264080. Massime precedenti conformi: N. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, N. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046. 2.Sono, invece, centrate e condivisibili le specifiche censure articolate nel secondo motivo di ricorso, ampiamente riassunte sub 2 e 2.1 del ritenuto in fatto, attraverso le quali, in sostanza, la difesa ha dedotto e congruamente argomentato che la finalità ultima dell'operazione giudicata distrattiva, cioè la cessione dell'attività di ristorazione dalla fallita a [OSCURATO:SOCIETA] ed i successivi contratti di affitto di azienda da quest'ultima ad altre società, era quella di presentare quale titolare dell'impresa una società immune da debiti, maggiormente appetibile sul mercato e consentire il pagamento dei debiti tramite i canoni di locazione che dovevano essere corrisposti dalle affittuarie; ha, peraltro, posto in evidenza l'estraneità agli imputati dei soggetti ai quali le affittuarie erano riconducibili, con ciò smentendosi l'assunto accusatorio, convalidato dai Giudici del merito, per il quale l'obbiettivo perseguito e realizzato attraverso la complessa attività negoziale avente ad oggetto l'impresa di ristorazione sarebbe stata quello di mantenerne la disponibilità e la gestione in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. A riguardo occorre rimarcare che la sentenza impugnata si fonda sulla valutazione combinata di più elementi che, di regola, costituiscono indizi di distrazione di beni aziendali, come la riconducibilità, a vario titolo, delle società Gemma e Varo a [OSCURATO:PERSONA]; la medesimezza delle sedi sociali di queste società e delle affittuarie; la costituzione di Varo pochi giorni prima del contratto di cessione dell'attività in suo favore; il mancato pagamento dei debiti verso la banca da parte di Varo ed il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte delle affittuarie; la mancanza di controprestazioni dalla cessionaria, alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il suo unico asset produttivo, senza poi esercitare azioni per il recupero dei canoni non versati. La ponderazione combinata dei suddetti elementi ha portato alla conclusione che la società in seguito fallita, già gravata di debiti ed in crisi finanziaria, si era privata dell'attività ancora produttiva di redditi allo scopo di sottrarla ai creditori. 2.2.La motivazione solo in apparenza risulta ben organizzata logicamente e completa ma, a ben vedere, le perspicue censure proposte dalla difesa ne rivelano lacune decisive su punti essenziali della ricostruzione della vicenda oggetto di imputazione e della stessa configurabilità del delitto di bancarotta distrattiva. La sentenza, infatti,non si è occupata di chiarire la ragione per la quale se la condotta di cessione dell'attività di ristorazione a [OSCURATO:SOCIETA] era volta a mantenerne la disponibilità e la gestione in capo a [OSCURATO:PERSONA], la medesima attività, in seguito, era stata oggetto di affitto aziendale ad altre due società, a loro volta inadempienti al pagamento dei canoni ma i cui titolari erano estranei agli imputati. Su questo determinante aspetto risulta manchevole ogni spiegazione, essendosi limitati i Giudici del merito ad affermare - pagina 14 del testo - che il fatto che le affittuarie non fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], dato, quindi, non posto in discussione nel ragionamento decisorio, sarebbe irrilevante, poiché l'intento fraudolento irsarebbe confermato dallaesuccessive vicende negoziali, che avevano consentito a Varo di non adempiere al contratto di cessione, come sarebbe stato previsto fin dall'inizio nel disegno fraudolento dell'imputato; peraltro, neppure vi è una traccia in sentenza della prosecuzione dell'attività di ristorazione da parte di esponenti ricollegabili direttamente o indirettamente a [OSCURATO:SOCIETA], come sarebbe stato necessario evidenziare in coerenza con l'ipotizzato schema fraudolento. L'assenza di considerazione di questi profili della vicenda, essenziali nella ricostruzione illecita della stessa operata nella fase di merito, rende tautologica la motivazione, inadeguata a spiegare le ragioni della decisione. 2.3. Altra palese incongruenza logico-argomentativa messa in luce dalla difesa è ravvisabile nella parte in cui non ci si avvede di come oltre all'Erario, tra i creditori della fallita vi era la stessa banca; in proposito la sentenza, nel ritenere che gli imputati abbiano inteso sottrarre alla garanzia dei creditori con i contratti di affitto di azienda, l'unico asset aziendale produttivo, non ha però spiegato come questa finalità sia compatibile con il fatto che uno degli affittuari era persona presentata a [OSCURATO:PERSONA] proprio dalla banca, verosimilmente allo scopo di far proseguire l'attività e, così, non perdere la garanzia del proprio credito. Sul punto la difesa ha rappresentato, in modo non illogico ma anzi plausibile, che nel contratto di cessione tra la fallita e [OSCURATO:SOCIETA] l'accollo dei debiti della prima da parte della seconda non fosse liberatorio, essendo già previsti l'affitto di azienda e la corresponsione dei canoni di locazione da parte delle affittuarie, allo scopo di saldare i debiti bancari. 3.11 terzo motivo di ricorso appare infondato, non ravvisandosi la dedotta violazione dell'art 523/2 cpp, né il mancato rispetto della regola per la quale l'imputato ed il difensore hanno diritto ad avere per ultimi la parola, apparendo, per contro, corretta la scelta processuale operata dalla Corte territoriale di rigettare la relativa eccezione proposta in appello dalla difesa. In sostanza la doglianza ora in esame equipara la tardiva presentazione delle conclusioni di parte civile alla mancata presentazione delle conclusioni, interpretata, secondo la giurisprudenza correttamente riportata nell'atto di impugnazione come revoca tacita della costituzione stessa. Tuttavia è pacifico, poiché lo stesso ricorrente ne dà atto, che il deposito delle conclusioni di parte civile, benché tardivo vi sia stato. 3.1.Va in proposito ricordato che questa Corte ha già opinato, in una antica ma non contraddetta pronunzia, che qualora la parte civile si sia già costituita e la sua costituzione non sia stata in alcun modo contestata, non possono essere ritenute tardive, e quindi inducenti alla revoca tacita della predetta costituzione, le attività espletate di presentazione delle conclusioni e della nota delle spese da parte del difensore presente al dibattimento, allorché si sia già conclusa la requisitoria del P.m. o sia già iniziata l'arringa del difensore dell'imputato, senza che possa aversi riguardo all'ordine delle discussioni, trattandosi di un ordine non stabilito a pena di nullità, salvo che l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto ed ottenuto per ultimi la parola sez. 4, Sentenza n. 2719 del 25/11/1986 Ud. (dep. 04/03/1987) Rv. 175269. In tal senso va annotato che, essendo la nullità prevista solo a presidio della facoltà di parlare per ultimi del difensore e dell'imputato, il ricorrente neppure ha rappresentato di aver chiesto di esercitare tale facoltà. 3.2. Per altro verso, questa Corte si è già espressa , nel solco della precedente pronunzia, e in una fattispecie che risulta sovrapponibile alla presente, in cui si è dato atto che la parte civile ha svolto la propria discussione orale presentando la conclusioni scritte all'esito dell'intervento della difesa dell'imputato, ed ha chiarito che non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese. Sez. 5, Sentenza n. 29675 del 02/05/2016 Ud. (dep. 13/07/2016 ) Rv. 267385 Massime precedenti conformi: N. 39595 del 2007 Rv. 237773 - 01, N. 42715 del 2012 Rv. 254172. 4. Il quarto motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio è assorbito dalla determinazione di annullamento per la fattispecie di bancarotta per distrazione e la Corte del rinvio se ne occuperà all'esito del relativo giudizio. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata per [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di bancarotta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per la eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso va rigettato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di bancarotta per distrazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezio
Sentenza Cassazione n. 11991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris