CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 12/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa per i reati di cui agli artt.648 cod. pen. e 23 1.110/75, riuniti sotto il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la diminuente del rito. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione con il quale lamenta il mancato invito alle parti, ad opera del Giudice, di riconsiderare l'accordo rispetto alla entità della pena a seguito della riqualificazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Infatti, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla entità della pena stabilita con l'accordo tra le parti (ex plurimis: Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m