Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08301/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6371/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8532/01/15 depositata il 1 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, la cui applicazione è prorogata sino al 30 giugno 2023 dall'art. 8 comma 8 d.l. 29 dicembre 2022 n. 198; Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la CTR Campania ha rigettato l'appello erariale contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, società beneficiaria di una scissione parziale, contro la cartella di pagamento per IRES del 2004 e TARSU 2011 notificata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ritenuto che la beneficiaria fosse obbligata soltanto in via sussidiaria con la società scissa, aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente alla parte avente ad oggetto l'IRES e i relativi interessi.

La CTR, ritenuto che l'Agenzia avesse appellato soltanto sulla questione relativa alla carenza di legittimazione passiva e che si fosse ormai formato il giudicato sulla nullità della cartella per vizi propri, a seguito della omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione, ha rigettato l'appello, escludendo la responsabilità solidale della beneficiaria che, secondo il Giudice d'appello, risponde solo in via sussidiaria delle obbligazioni tributarie.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società.

Ha depositato memoria l'Agenzia delle Entrate.

A seguito di istanza di rinvio presentata dalla società, che ha allegato e documentato che il Giudice delegato del Fallimento della scissa [OSCURATO:SOCIETA] aveva escluso dallo stato passivo crediti erariali sino all'importo di euro 7.803.984,27 per duplicazione della pretesa e che la società beneficiaria aveva presentato in autotutela istanza volta alla rideterminazione della pretesa, questa Corte con ordinanza 12.10.2021 ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Successivamente, con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Quest'ultima si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la contribuente ha depositato istanza chiedendo la sospensione del processo ai sensi del citato art. 1, comma 197, della L.197/2022; Sussistono i presupposti per la sospensione, sino al 10 luglio 2023, come richiesto; p.q.m. sospende il processo sino al 10 luglio 2023 con rinvio a nuovo ruolo.

Roma, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6371/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8532/01/15 depositata il 1 ottobre 2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, la cui applicazione è prorogata sino al 30 giugno 2023 dall'art. 8 comma 8 d.l. 29 dicembre 2022 n. 198; Letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la CTR Campania ha rigettato l'appello erariale contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, società beneficiaria di una scissione parziale, contro la cartella di pagamento per IRES del 2004 e TARSU 2011 notificata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ritenuto che la beneficiaria fosse obbligata soltanto in via sussidiaria con la società scissa, aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente alla parte avente ad oggetto l'IRES e i relativi interessi. La CTR, ritenuto che l'Agenzia avesse appellato soltanto sulla questione relativa alla carenza di legittimazione passiva e che si fosse ormai formato il giudicato sulla nullità della cartella per vizi propri, a seguito della omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione, ha rigettato l'appello, escludendo la responsabilità solidale della beneficiaria che, secondo il Giudice d'appello, risponde solo in via sussidiaria delle obbligazioni tributarie. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la società. Ha depositato memoria l'Agenzia delle Entrate. A seguito di istanza di rinvio presentata dalla società, che ha allegato e documentato che il Giudice delegato del Fallimento della scissa [OSCURATO:SOCIETA] aveva escluso dallo stato passivo crediti erariali sino all'importo di euro 7.803.984,27 per duplicazione della pretesa e che la società beneficiaria aveva presentato in autotutela istanza volta alla rideterminazione della pretesa, questa Corte con ordinanza 12.10.2021 ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Successivamente, con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Quest'ultima si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la contribuente ha depositato istanza chiedendo la sospensione del processo ai sensi del citato art. 1, comma 197, della L.197/2022; Sussistono i presupposti per la sospensione, sino al 10 luglio 2023, come richiesto; p.q.m. sospende il processo sino al 10 luglio 2023 con rinvio a nuovo ruolo. Roma, 2
Sentenza Cassazione n. 08301/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris