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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28543/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DA3GORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 013GCA9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KLZDR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 1/7/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza del 20/9/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina impropria aggravata e di ricettazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A) in furto tentato e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene, in particolare, che i fatti di cui al capo A) debbano più correttamente essere sussunti nella fattispecie di tentato furto, atteso che non è stato dimostrato chi effettivamente fosse alla guida dell'autovettura, unico soggetto al quale può addebitarsi la decisione di commettere un'azione violenta per sfuggire al blocco stradale, né chi tra gli occupanti durante la fuga abbia lanciato i cartoni per fermare l'inseguimento delle forze dell'ordine.

Dunque, erra la Corte territoriale laddove attribuisce ai sette occupanti un ruolo attivo nella condotta violenta dell'autista, non avendo alcuna efficacia dimostrativa la circostanza che tutti siano saliti repentinamente a bordo dell'auto.

Sotto altro profilo, osservano i ricorrenti che il travisamento della prova ha comportato quale ulteriore conseguenza la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sia sotto il profilo materiale, che sotto quello morale. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione per il tentativo nella massima misura ed alla mancata attestazione della pena base entro il minimo edittale.

La Corte territoriale ritiene corretta la diminuzione nella misura della metà riconosciuta per il tentativo, ma nulla dice in ordine allo scollamento della pena base rispetto al minimo edittale.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame, fondando la recidiva unicamente sui precedenti penali dell'imputato, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia, in proposito, che la motivazione del provvedimento impugnato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze è scarna e non dà conto del percorso logico che ha portato a ritenere le circostanze attenuanti riconosciute equivalenti alle circostanze aggravanti. 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione della pena per il tentativo nella massima estensione e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Osserva sul punto che la motivazione è illogica laddove giustifica la riduzione della metà operata per il tentativo, in luogo di quella massima di due terzi, con la circostanza che l'azione predatoria era in uno stadio avanzato, posto che la cassaforte era stata già divelta e caricata sull'autovettura appositamente predisposta.

Evidenzia, invece, come l'azione si sia arrestata in una fase iniziale e non abbia cagionato danni significativi, con la conseguenza che la pena avrebbe dovuto essere diminuita di due terzi. 3.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione al mancato contenimento nei minimi degli aumenti di pena per la continuazione e con riferimento al trattamento sanzionatorio e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che l'iter argomentativo posto a fondamento del trattamento sanzionatorio nel suo complesso è illogico e del tutto insufficiente, posto che la Corte territoriale si limita a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica \i argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massinnata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità del tentativo di rapina nei fatti contestati al capo A), che alla esclusione della applicabilità della attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.

Invero, ha evidenziato che la condotta di tutti gli imputati - saliti a bordo dell'autovettura nonostante lo stato dei luoghi consentisse la fuga solo a patto di scontrarsi con gli agenti operanti che ostruivano l'uscita dal cortile dell'esercizio commerciale - dà conto della loro piena consapevolezza che l'azione violenza costituiva l'unico modo per assicurarsi la fuga; che, in secondo luogo il lancio di cartoni di grosse dimensioni dall'abitacolo dell'autovettura, occupato da ben sei passeggeri (oltre il conducente), sarebbe stato materialmente impossibile senza la collaborazione di tutti gli occupanti. 2.2 Inammissibile è il secondo motivo di ricorso per diverse ragioni: in relazione alla denunciata carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione per il tentativo nella massima misura è del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha dato conto della misura della diminuzione effettuata, considerato che l'azione predatoria non si era arrestata alla fase iniziale.

Invero, la doglianza è solo indicata nella intestazione del motivo di ricorso, senza un ulteriore sviluppo, con la conseguenza che non è dato conoscerne le ragioni.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).

In relazione alla assenza di motivazione in ordine alla mancata attestazione della pena base entro il minimo edittale, si osserva che il motivo è stato sviluppato solo in questa sede.

Ed invero, il corrispondente motivo di appello era palesemente generico, sol che si consideri che il difensore prendeva atto «che si è partiti da una pena ben superiore al minimo edittale» (pagina 7 dei motivi di appello), soffermandosi su altre questioni relative alla dosimetria della pena.

Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravare di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Tutti i motivi cui è affidato il ricorso sono inammissibili per difetto di specificità, posto che - oltre a considerazioni di carattere generale ed astratto - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

In altri termini, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi di ordine logico, ha dato conto delle ragioni per cui non è stata esclusa la recidiva, individuate sia nelle risultanze del certificato penale, sia nel negativo giudizio sulla personalità del ricorrente - la cui condotta non è stata inibita dalle precedenti condanne - che ha dimostrato così totale indifferenza al rispetto della legge.

Ebbene, il primo motivo di ricorso ignora detto percorso logico argomentativo, affermando che la recidiva è stata ritenuta solo in relazione all'esistenza di precedenti penali.

Rispetto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, manca qualsiasi interesse, in quanto - pur pervenendo ad un giudizio di equivalenza - il primo giudice ha poi in concreto effettuato la diminuzione nel calcolo della pena come se le circostanze attenuanti fossero state ritenute prevalenti.

Quanto alla riduzione della pena per il reato tentato nella misura di un mezzo, le ragioni sono state individuate nello stadio avanzato della condotta criminosa e nei danni significativi cagionati in seguito allo sradicamento della cassaforte e al danneggiamento della porta di ingresso.

Ebbene, la difesa con il motivo di ricorso, in buona sostanza, si limita ad affermare di non condividere i motivi addotti dal giudice di appello sul punto, senza allegare elementi di segno inverso che contraddicano quanto affermato in sentenza.

Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale giustifica lo scostamento dai minimi edittali nella determinazione della pena base in ragione della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta criminosa ed in particolare dalla spericolata fuga di cui si è reso protagonista il ricorrente e, per quanto riguarda gli aumenti per la continuazione, ritiene congrui gli aumenti di pena come effettua dal giudice di primo grado, tenuto conto della realizzazione professionale delle ricettazioni delle targhe e della loro finalizzazione alla commissione del reato di cui al capo A).

Anche rispetto a tale punto della motivazione il ricorso non oppone argomenti, se non considerazioni generiche.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DA3GORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 013GCA9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KLZDR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 1/7/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza del 20/9/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina impropria aggravata e di ricettazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A) in furto tentato e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ritiene, in particolare, che i fatti di cui al capo A) debbano più correttamente essere sussunti nella fattispecie di tentato furto, atteso che non è stato dimostrato chi effettivamente fosse alla guida dell'autovettura, unico soggetto al quale può addebitarsi la decisione di commettere un'azione violenta per sfuggire al blocco stradale, né chi tra gli occupanti durante la fuga abbia lanciato i cartoni per fermare l'inseguimento delle forze dell'ordine. Dunque, erra la Corte territoriale laddove attribuisce ai sette occupanti un ruolo attivo nella condotta violenta dell'autista, non avendo alcuna efficacia dimostrativa la circostanza che tutti siano saliti repentinamente a bordo dell'auto. Sotto altro profilo, osservano i ricorrenti che il travisamento della prova ha comportato quale ulteriore conseguenza la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sia sotto il profilo materiale, che sotto quello morale. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione per il tentativo nella massima misura ed alla mancata attestazione della pena base entro il minimo edittale. La Corte territoriale ritiene corretta la diminuzione nella misura della metà riconosciuta per il tentativo, ma nulla dice in ordine allo scollamento della pena base rispetto al minimo edittale. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame, fondando la recidiva unicamente sui precedenti penali dell'imputato, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia, in proposito, che la motivazione del provvedimento impugnato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze è scarna e non dà conto del percorso logico che ha portato a ritenere le circostanze attenuanti riconosciute equivalenti alle circostanze aggravanti. 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione della pena per il tentativo nella massima estensione e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva sul punto che la motivazione è illogica laddove giustifica la riduzione della metà operata per il tentativo, in luogo di quella massima di due terzi, con la circostanza che l'azione predatoria era in uno stadio avanzato, posto che la cassaforte era stata già divelta e caricata sull'autovettura appositamente predisposta. Evidenzia, invece, come l'azione si sia arrestata in una fase iniziale e non abbia cagionato danni significativi, con la conseguenza che la pena avrebbe dovuto essere diminuita di due terzi. 3.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione al mancato contenimento nei minimi degli aumenti di pena per la continuazione e con riferimento al trattamento sanzionatorio e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che l'iter argomentativo posto a fondamento del trattamento sanzionatorio nel suo complesso è illogico e del tutto insufficiente, posto che la Corte territoriale si limita a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica \i argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massinnata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione sia in relazione alla configurabilità del tentativo di rapina nei fatti contestati al capo A), che alla esclusione della applicabilità della attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. Invero, ha evidenziato che la condotta di tutti gli imputati - saliti a bordo dell'autovettura nonostante lo stato dei luoghi consentisse la fuga solo a patto di scontrarsi con gli agenti operanti che ostruivano l'uscita dal cortile dell'esercizio commerciale - dà conto della loro piena consapevolezza che l'azione violenza costituiva l'unico modo per assicurarsi la fuga; che, in secondo luogo il lancio di cartoni di grosse dimensioni dall'abitacolo dell'autovettura, occupato da ben sei passeggeri (oltre il conducente), sarebbe stato materialmente impossibile senza la collaborazione di tutti gli occupanti. 2.2 Inammissibile è il secondo motivo di ricorso per diverse ragioni: in relazione alla denunciata carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione per il tentativo nella massima misura è del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha dato conto della misura della diminuzione effettuata, considerato che l'azione predatoria non si era arrestata alla fase iniziale. Invero, la doglianza è solo indicata nella intestazione del motivo di ricorso, senza un ulteriore sviluppo, con la conseguenza che non è dato conoscerne le ragioni. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). In relazione alla assenza di motivazione in ordine alla mancata attestazione della pena base entro il minimo edittale, si osserva che il motivo è stato sviluppato solo in questa sede. Ed invero, il corrispondente motivo di appello era palesemente generico, sol che si consideri che il difensore prendeva atto «che si è partiti da una pena ben superiore al minimo edittale» (pagina 7 dei motivi di appello), soffermandosi su altre questioni relative alla dosimetria della pena. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravare di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Tutti i motivi cui è affidato il ricorso sono inammissibili per difetto di specificità, posto che - oltre a considerazioni di carattere generale ed astratto - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che con motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi di ordine logico, ha dato conto delle ragioni per cui non è stata esclusa la recidiva, individuate sia nelle risultanze del certificato penale, sia nel negativo giudizio sulla personalità del ricorrente - la cui condotta non è stata inibita dalle precedenti condanne - che ha dimostrato così totale indifferenza al rispetto della legge. Ebbene, il primo motivo di ricorso ignora detto percorso logico argomentativo, affermando che la recidiva è stata ritenuta solo in relazione all'esistenza di precedenti penali. Rispetto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, manca qualsiasi interesse, in quanto - pur pervenendo ad un giudizio di equivalenza - il primo giudice ha poi in concreto effettuato la diminuzione nel calcolo della pena come se le circostanze attenuanti fossero state ritenute prevalenti. Quanto alla riduzione della pena per il reato tentato nella misura di un mezzo, le ragioni sono state individuate nello stadio avanzato della condotta criminosa e nei danni significativi cagionati in seguito allo sradicamento della cassaforte e al danneggiamento della porta di ingresso. Ebbene, la difesa con il motivo di ricorso, in buona sostanza, si limita ad affermare di non condividere i motivi addotti dal giudice di appello sul punto, senza allegare elementi di segno inverso che contraddicano quanto affermato in sentenza. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale giustifica lo scostamento dai minimi edittali nella determinazione della pena base in ragione della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta criminosa ed in particolare dalla spericolata fuga di cui si è reso protagonista il ricorrente e, per quanto riguarda gli aumenti per la continuazione, ritiene congrui gli aumenti di pena come effettua dal giudice di primo grado, tenuto conto della realizzazione professionale delle ricettazioni delle targhe e della loro finalizzazione alla commissione del reato di cui al capo A). Anche rispetto a tale punto della motivazione il ricorso non oppone argomenti, se non considerazioni generiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri
Sentenza Cassazione n. 28543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris