CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 28944/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (p [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in particolare, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, si risolve nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e in relazione alla mancata riqualificazione dei reato contestatogli nell'ipotesi di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che non si confrontano con quanto statuito, correttamente e adeguatamente, dai giudici di merito (in particolare la Corte di appello forniva risposta alle suddette doglianze a pag. 6 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etgi versamentoidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere est