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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39939/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Cagliari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: (a)l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale di Cagliari, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, (b)l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti generiche, l’accoglimento del sesto motivo di ricorso proposto con riguardo al capo 8)con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamentea tale capo, (c)inammissibilità del resto del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o,in subordine, per il suo rigetto.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si riportava ai motivi di ricorso ed alle memorie trasmesse chiedendo l’accoglimento del ricorso; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Cagliari decidendo con le forme del rito abbreviato: (a) riformava lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dai reati contestati ai capi 18)e 19 ) relativi al tentativo di rapina all'interno del caveau dell'istituto di vigilanza “La Vedetta2 - M ondialpol di Sassari ”; (b) confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C hessa per la rapina ai danni del“market Conad” di Ittiri e per i reati correlati; (c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per gli altri reati a lui ascritti, ovvero (1) per la partecipazione all'associazione a delinquere denominata “banda Olianas”, (2) per la rapina ai danni del furgone portavalori della “Vigilpol” in B onorva e per i reati alla stessa collegati, (3) per il danneggiamento avvenuto in Bonorva il 1 settembre 2015 descritto al capo 8) , (4) per le rapin e al caveau della società “L a V edetta 2 – M ondialpol ” , (5) per altri reati (tra cui anche due furti aggravati).

2. Contro tale sentenza ricorreva il P rocuratore G enerale presso la Corte di appello di Cagliari,che: 2.1.con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], assolto in appello dopo la condanna in primo grado per le condotte contestate ai capi 18) e 19) deduceva: -violazione di legge (artt. 56, 628 cod. pen. artt. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974) e vizio di motivazione: mancherebbe la motivazione c.d.

“ rafforzata ” necessaria per il ribaltamento della sentenza di condanna; la Corte d'appello avrebbe assolto senza confrontarsi con la capacità dimostrativa degli elementi di prova e con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale; in particolare si deduceva che (a) la conversazione del 28 f ebbraio 2020 d el T aula con il figlio indicherebbe che l’imputato sarebbe stato informato del progetto di rapina, (b) che il C hessa e d il M ereu si sarebbero recati nell'ovile del T aula al fine di segnalare eventuali controlli di polizia proprio la mattina del giorno in cui era stata programmata l'azione criminosa, (c) non sarebbero state esaminate numerose intercettazioniindicative d ella complicità del T aula , ed , in particolare , quella intercorsa alle ore 12:30 del giorno della rapina, dalla quale emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato appuntamento ai complici nel suo ovile , rendendosi disponibile ad assisterlidopo l’azione criminosa, (d) c he [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del fallimento del progetto criminoso res o evidente dalla presenza delle forze dell’ordinesul luogo del delitto;

2.2. con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del C hessa , assolti sia in primo che in secondo grado per le condotte descritte ai capi 15), 16) e 17 ) deduceva: (a) vizio di motivazione in ordine aldifetto di valutazione della rilevanza dei sopralluoghi, dell'utilizzo dell’auto rubata al macellaio , del fatto che gli imputati si sarebbero incontrati durante la notte in cui erano stati consumati i delitti nonché delle registrazioni delle t elecamere di sorveglianza (che avendo una bassa qualità non avrebbero potuto essere utilizzate né contro, né a favore degli imputati); (b) violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione parcellizzata degli indizi che, invece, avrebbero dovuto essere considerati unitariamente.

3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per le condotte descritte ai capi 12 ), 13 ) e 14 ) riferiti alla rapina del 29 f ebbraio 2016 presso il caveau della società di vigilanza “L a [OSCURATO:PERSONA] 2” della M ondialpol di Sassari ; si contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo a quelle registrate nel corso della intercettazione ambientale durante la quale [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA] D ente , si a in relazione a quelle rese nel corso dell'interrogatorio del 6 maggio 2019.

Si deduceva, inoltre,che non sarebbe stato valutato quanto allegato con l'atto d'appello e, segnatamente, (a) la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a riferire in modo fantasioso le vicende intercorse,confermata dal fatto che nelle intercettazioni lo stesso aveva sempre indicato cifre diverse relazioni alle banconote a lui affidate per lo smacchiamento, (b) il fatto che il denaro provento della rapina alla Mondialpol,essendo stato appreso nel caveau, non poteva essere macchiato, sicché l'attività di smacchiatura non avrebbe potuto essere riferita a l denaro provento diquesta rapina, (c) l’esistenza d i rancori tra il fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], (d) il fatto chei fratelli M urr u av rebbero tentato di rubare il denaro custodito in un nascondiglio nei dintorni dell’ovile del [OSCURATO:PERSONA], (e) il rinvenimento in un terreno adiacente all’ovile d el C hessa di banconote macchiate con inchiostro blu, ma non di banconote integre (le uniche riferibili alla rapina presso il caveau della Mondialpol), (f) la falsità delle dichiarazioni in ordine allo smarrimento dei caricatori durante il conflitto a fuoco.

In sintesi,si contestava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe stata effettuata senza alcun approfondimento dei motivi di astio tra il dichiarante edil [OSCURATO:PERSONA] e senza valutare la fragilità degli ipotetici riscontri esterni.

Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello violerebbe anche la regola di giudizio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”; 3.2.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle condotte descritte ai capi 2), 3), 4 ), 5 ), 6 ), 8 ), e 9 ) relativi alla rapina al furgone portavalori della “Vigilpol”, avvenuta a B onorva il 1 settembre nel 2015 ; si contestava l'interpretazione delcontenuto delle intercettazioni, già criticata con l'atto d'appello,con il quale si era proposta una versione alternativa circa la riconducibilità del rumore registrato ad un incidente piuttosto che ad una rapina; si allegava,inoltre, che nei processi relativi al le posizioni dei presunti complici non sarebbero emersi riferimenti al [OSCURATO:PERSONA]; infine si deduceva che la conversazione utilizzata per conferma re la responsabilità non sarebbe chiara e che lalettura alternativa proposta dalla difesa sarebbe, invece, logica e conforme alle massime di esperienza;

3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo 1), ovvero per la partecipazione all'associazione a delinquere nota come “banda Olianas”; si deduceva (a) che la partecipazione ad una singola riunione ed il possesso di banconote macchiate non sarebbe ro sufficient i a dimostrare la stabile ed organica affiliazione; (b) che in relazione alle condotte descritte ai capi 15 ) e 18 ) sarebbestato escluso ogni ruolo della “ banda O lianas ”; (c) che dalle pronunce definitive che avevano accertato la sussistenza dell'associazione non sarebbero emersi contatti tra i partecipi e [OSCURATO:PERSONA] C hessa ; (d ) che non sarebbero state fornite risposte alle allegazioni difensive circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte a quella riunione e che l'interesse degli altri partecipi ad incontrarlo sarebbe dipeso, al più, dalla volontà di renderlo partecipe di un singolo reato, ma non del sodalizio ; (d) che l ’ appellativo “ compagnetti ” utilizzatonel corso delle intercettazioni sarebbe inidone o a dimostrare l ’ affectio societatis; (e) che la rapina del 29 f ebbraio 2016 non sarebbe mai stata contestata al gruppo Olianas.

In sintesi,si deduceva che sarebbe stata fornita una risposta discontinua ed insufficiente alle doglianze avanzate con la prima impugnazione, con la quale, peraltro,si era anche propost a la configurabilità di un ipotetico inquadramento della condotta nella fattispecie del concorso esterno;

3.4. violazione di legge (art. 62 - bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello non avrebbe valutato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da alcuni dei reati contestati e che la scelta di ammettere la colpevolezza e di collaborare al ritrovamento delle armi clandestine avrebbero dovuto essere valutati positivamente per la concessione delle attenuanti atipiche, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una scelta molto rischiosa;

3.5. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione:si deduceva che sarebbero stati quantificati in modo sproporzionato rispetto alla gravità dei reati accertati (per il reato di rapina erano stati inflitti cinque mesi di reclusione , mentre per i furti e per il sequestro di persona– reati meno gravi della rapina - erano stati quantificati aumenti più severi;

3.6. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo 8) della rubrica accusatoria , che sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, che risale al 23 gennaio 2025.

3.7. Con memorie difensive, si instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava memorie e documenti (consulenza tecnica di parte) e chiedeva l’inammissibilità o,in subordine, il rigetto del ricorso del pubblico ministero .

5. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , chiedeva il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto dal pubblico ministero è inammissibile.

1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità nella parte in cui contestala legittimità dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per le condotte descritte ai capi 18)e 19).

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione c.d.

“ rafforzata ” , tenuto conto che l’assoluzionedecisa dalla Corte di appello ha riformato integralmente lasentenza di condanna di primo grado.

Sul punto il collegio riafferma che n ei casi - come quello di specie - di progressione processuale non conforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato e specifico con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado offrendo una motivazione c.d.

“rafforzata” che giustifichi la diversa decisione.

Si ribadisce cioè che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.

U. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv. 191229).

1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche , la Corte d'appello ha effettuato una persuasiva rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte,ritenendo che gli elementi posti a fondamento della condanna del [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a sostenere il giudizio di colpevolezza.

Nello specifico la Corte ha rilevato (a) che era stato accertato che il T aula non aveva fatto parte del gruppo che avrebbe dovuto consumare la rapina ai danni dell'istituto “La V edetta 2”, dato che lo stesso durante il tentativo di assalto si trovava altrove insieme al figlio , (b) che lo stesso dimostrava di non essere a conoscenza dei particolari del programma criminoso, dato che le conversazioni registrate indicavano una non chiara consapevolezza del momento in cui l'assalto avrebbe dovuto essere compiuto, (b) che il trasferimento di armi che secondo il Tribunale sarebbe avvenuto in presenza del [OSCURATO:PERSONA] era stato ipotizzato sulla base di rumori la cui origine poteva esserediversa da quella che era statasuggestivamente assegnata agli stessi dal primo giudice .

In conclusione , la Corte riteneva che era dubbio il contributo morale in ipotesi offerto dal [OSCURATO:PERSONA] ai presunti complici in quanto a distanza di giorni dal tentativo di rapina lo stesso si dimostrava inconsapevole del fallimento dell'impresa ( tanto che aveva cercato di riprendere l'argomento con il [OSCURATO:PERSONA] che non gli aveva risposto).

L ’ insufficienza del compendio probatorio, come rivalutato, conduceva la Corte a ritenere che l'interessamento del T aula per l'azione criminale poteva essere ragionevolmente conseguente alla sua frequentazione d ell'ambiente malavitoso che aveva generato il progetto criminoso, ma che non vi erano elementi univoci per ritenere che lo stesso avesse offerto un contributo materiale o morale all'operazione.

Si tratta di una motivazione che rispetta gli oneri di motivazione rafforzata in quanto si confronta con tutti gli elementi che il Tribunale aveva posto a fondamento della condanna, ritenendo che gli stessi non avessero la capacità probatoria per sostenere un giudizio di colpevolezza.

A fronte di tale persuasiva motivazione il pubblico ministero ricorreva chiedendo una integrale rivalutazione del compendio probatorio ovvero il compimento di un'attività esclusa dalla competenza della Cassazione cui è affidato solo il compito di controllare la logicità della motivazione e la sua aderenza alle prove raccolte. 1.3.Il ricorso del pubblico ministero èinammissibile anche nella parte in cui contesta la conferma dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per le condotte descritte ai capi 15)16) e 17 ).

Il ricorrente ha, infatti, illegittimamente proposto un ricorso per Cassazione che non allega una “violazione di legge”, ma un “ vizio di motivazione ” , non deducibile dalla parte pubblica in caso di doppia conforme assolutoria, come previsto dall'art.608, comma 1 - bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre , che, sebbene la rubrica del secondo motivo di doglianza relativaalla mancata valutazione “ integrale ” del compendio indiziario indichi una “violazione di legge” e, segnatamente , della regola di valutazione indicata dall'art.192 cod. proc. pen., tuttavia tale doglianza si risolve , anch'essa , nella deduzione di un vizio di motivazione in quanto è diretta a critica re la valutazione della capacità dimostrativa degli indizi ed insta per una integrale rivalutazione degli stessi.

Si tratta della richiesta di una integrale rivalutazione del compendio probatorio che -come si è già evidenziato al §

1.1. - esula dalla competenza del Giudice di legittimità. 2.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che di seguito si specificheranno. 2.1.Il primo motivo di ricorso contesta la motivazione relativa alla conferma della condanna per le condotte descritte ai capi 12), 13) e 14) riferiti alla rapina del 29 febbraio 2016 presso il caveau della società di vigilanza “[OSCURATO:PERSONA] 2” della Mondialpol di Sassari.

Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa da lla competenza del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).

In particolare , il ricorren te contestava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] siano essi tratti dalle intercettazioni che derivanti dal l'interrogatorio .

Con riferimento ai contenuti delle intercettazioni il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep.2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.

Con riguardo invece alla valutazione della testimonianza si ribadisce che l’esame della dichiarazione, in genere, e di quella proveniente da persona coinvolta nel fatto, in specie, si perfeziona attraverso i seguenti passaggi valutativi: (a) la valutazione della attendibilità “intrinseca” del dichiarante; (b) la valutazione della attendibilità “estrinseca” del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto; (c) quando il dichiarante, come nel caso in esame, è una persona “coinvolta nel fatto” la valutazione della attendibilità estrinseca deve essere effettuata attraverso la identificazione di riscontri individualizzanti ovvero di elementi esterni al dichiarato che confermino la specifica attribuzione della condotta penalmente rilevante all’accusato (art. 192, comma 3 , cod. proc. pen.); (d) i precedenti passaggi valutativi non esimono il giudice dalla complessiva valutazione della “credibilità” dei contenuti accusatori della testimonianza, da effettuare attraverso la valutazione sia della compatibilità degli stessi con le altre prove raccolte sia della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa.

Nel caso in esame, esclusa la rivisitabilitàdei contenuti delle intercettazioni, dato che non è stato allegato alcun travisamento decisivo, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che anche la valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio si sottrae ad ogni censura.

Invero la Corte d'appello offerto una esaustiva e persuasiva valutazione delle dichiarazioni contestate rilevando come il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato (a) intrinsecamente attendibile in quanto non avrebbe alcun avuto alcun motivo di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la paternità del racconto incolpandolo di reati di estrema gravitàe che la tesi difensiva secondo la quale e gli lo avrebbe chiamato in correitàper non incolpare il fratello era una illazione che non si confrontava con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per tutelare il fratello non av rebbe avuto bisogno di incolpare il [OSCURATO:PERSONA]; (b) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano anche attendibili estrinsecamente in quanto avevano trovato riscontro esterno nel possesso in capo al [OSCURATO:PERSONA] di banconote non macchiate che , con ragionevole probabilità , erano proprio quelle provento della rapina in contestazione (la contro - affermazione contenuta nel ricorso non risulta dedotta nel rispetto dell’onere di autosufficienzanon essendo stata allegata o indicata la fonte di prova che proverebbe che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità “solo” di banconote macchiate)e nella prova della sussistenza di un conflitto a fuoco, nulla rilevando che l'arma usata dal vigilante fosse una pistola e non un fucile a pompa e che i caricatori per il fucile mitragliatore fossero stati rinvenuti all'interno di un autoveicolo abbandonato e dato alle fiamme; tale ultimo dato , infatti , secondo la persuasiva valutazione della Corte di merito era compatibile con la percezione da parte degli autori della rapina di avere perduto i caricatori (pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata).

2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto c on lo stesso si reitera no le contestazioni in ordine alla capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento delle condotte descritte ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), e 9) relative alla rapina al furgone portavalori della Vigilpol avvenuta in Bonorva il 1 settembre del 2015 e si chiede la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (in specie delle intercettazioni), ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità a cui è affidato esclusivamente il compito del controllo della tenuta logica della motivazione e della sua coerenza con le prove raccolte, il cui travisamento (qualora dedotto, e non è questo il caso ) deve essere supportato dallaallegazione - o precisa indicazione - della prova che si assume travisata nel rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso.

Nel caso in esame,a pag. 24 della sentenza impugnata , l a Corte di appello , con motivazione che non si presta a cen sure ribadiva che la descrizione delle modalità esecutive della rapina effettuata in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, in un contesto nel quale lo stesso non aveva motivo di mentire costituiva una prova decisiva per l a conferma della responsabilità,nulla rilevando che, nel separato processo a carico dei coimputati , il nome del [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai emerso , circostanza che - come legittimamente ritenuto dalla Corte di appello - non poteva essere considerata un elemento a favore né tantomeno può essere utilizzata per demolire la imponente capacità dimostrativa delle intercettazioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

2.3. Le doglianze proposte con il terzo motivo di ricorso rivolte a contestare la legittimità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo 1) ov vero per la partecipazione del C hessa all'associazione a delinquere nota come “banda Olianas” non superano la soglia di ammissibilità perché, ancora una volta , si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della decisione, senza la indicazione di illogicità manifest e e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della condanna e senza la al legazione di - altrettanto decisivi - travisamenti delle prove poste a fondamento della condanna.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una esaustiva e persuasiva motivazionein ordine alle questioni devolute con l’appello, ribadendo la solidità del compendio probatorio che sostiene e giustifica l’accertamento della consapevolepartecipazione del ricorrente alla associazione contestata.

La Corte ribadiva,innanzitutto, che la rapina al furgone portavalori e quella consumata in danno della società “[OSCURATO:PERSONA] 2” erano riconducibili al sodalizio.

La Corte riteneva, con ragionamento persuasivo, che la riconducibilità delle rapine all'associazione non fosse contraddetta dalla mancata partecipazione alle stesse di tutti i componenti del sodalizio, dato che l a contraria affermazione difensiva si fondava su una massima di esperienza che non trovava riscontro nelle prove raccolte.

Emergeva invece che i capi del la banda , pur avendo concorso moralmenteal reato non ne erano stati , per le più svariate ragioni gli autori materiali (pag. 24 della sentenza impugnata).

La Corte riteneva altresì che non sarebbe neanche significativo - come reiteratamente allegato dal ricorrente - il fatto che il C hessa non avesse partecipato alla riunione organizzata presso l'ovile del Sanna in quanto la sussistenza di volontà di esclusione del ricorrente da parte degli altri sodali non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali.

Infine la Corte di merito valorizzava la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento ai sodali con il nome di “compagnetti” in quanto ritenuta , persuasivamente, espressiv a dell' affe ctio societatis In c onclusione , il C ollegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata in ordine la conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'associazione descritta al capo 1)- da valutarsi unitamente alla motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ampiamente esplicato le ragioni della sussistenza dell’associazione e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa- non si presti ad alcuna censura rilevabile in questa sede .

1.4. La doglianza proposta nei confronti del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata.

In materia il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3,n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame la Corte d'appello, in coerenza con le richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava che gli elementi positivi allegati dalla difesa non potevano che essere considerati subvalenti rispetto a quelli negativi in quanto il fatto che il Ch essa fosse pregiudicato per reati contro il patrimonio «l'assoluta gravità dei fatti» e l'utilizzo di armi particolarmente m icidiali non potevano essere contrastati dal comportamento processuale, in quanto le condotte ammessenon avrebbero potuto essere negat e in quanto pacificamente emergenti dagli atti (pagg. 80 e 81 della sentenza impugnata). 1.5 Anche la doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione non supera la soglia di ammissibilità.

La Corte di appello sottolineava che l'aumento complessivo era elevato solo in apparenza considerando il numero dei reati coinvolti ed i modesti aumenti, così confermando il trattamento sanzionatorio definito in primo grado e rispondendo all’unico tema devoluto con l’atto di appello, relativo “solo” alla determinazione della pena.

Decisivo è il rilievo che con la prima impugnazione il ricorrente non criticava né la quantificazione dei singoli aumenti, né la relativa carenza di motivazione.

Pur confermando l’autorevole giurisprudenza secondo cui giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite: Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 –01), il [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel caso in esame la doglianza è stata tardivamente proposta con il ricorso per Cassazione sicché il motivo non può essere ritenuto ammissibile.

1.6. E’ fondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del danneggiamento contestato al capo 8) della rubrica, nonostante il relativo termine fosse decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.che risale al 23 gennaio 2025.

Il termine risulta spirato nel gennaio 2024 tenuto conto della data del commesso reato,il 1 settembre 2015, e de i 281 g iorni di sospension e ( derivanti da due rinvii chiesti dalla difesa in appello per un totale di 136 giorni e della adesione aduna astensione proclamata dalle Camere penali per 145 giorni ) .

La fondatezza del motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui infligge per il reato indicato il capo 8)l'aumento per la continuazione: deve pertanto essere eliminata dalla sanzione complessiva la pena, già ridotta per il rito, di gg. 20 di reclusione ed euro 33, 00 di multa relativa all’aumento per la continuazione disposto in relazione al capo 8).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di danneggiamento di cui al capo 8), perchèil reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a gg. 20 di reclusione ed euro 33,00 di multa (già ridotta per il rito).

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F rancesco G iuseppe.

D ichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Così deciso, il giorno 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Cagliari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: (a)l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale di Cagliari, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, (b)l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti generiche, l’accoglimento del sesto motivo di ricorso proposto con riguardo al capo 8)con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamentea tale capo, (c)inammissibilità del resto del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o,in subordine, per il suo rigetto. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si riportava ai motivi di ricorso ed alle memorie trasmesse chiedendo l’accoglimento del ricorso; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Cagliari decidendo con le forme del rito abbreviato: (a) riformava lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dai reati contestati ai capi 18)e 19 ) relativi al tentativo di rapina all'interno del caveau dell'istituto di vigilanza “La Vedetta2 - M ondialpol di Sassari ”; (b) confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C hessa per la rapina ai danni del“market Conad” di Ittiri e per i reati correlati; (c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per gli altri reati a lui ascritti, ovvero (1) per la partecipazione all'associazione a delinquere denominata “banda Olianas”, (2) per la rapina ai danni del furgone portavalori della “Vigilpol” in B onorva e per i reati alla stessa collegati, (3) per il danneggiamento avvenuto in Bonorva il 1 settembre 2015 descritto al capo 8) , (4) per le rapin e al caveau della società “L a V edetta 2 – M ondialpol ” , (5) per altri reati (tra cui anche due furti aggravati). 2. Contro tale sentenza ricorreva il P rocuratore G enerale presso la Corte di appello di Cagliari,che: 2.1.con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], assolto in appello dopo la condanna in primo grado per le condotte contestate ai capi 18) e 19) deduceva: -violazione di legge (artt. 56, 628 cod. pen. artt. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974) e vizio di motivazione: mancherebbe la motivazione c.d. “ rafforzata ” necessaria per il ribaltamento della sentenza di condanna; la Corte d'appello avrebbe assolto senza confrontarsi con la capacità dimostrativa degli elementi di prova e con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale; in particolare si deduceva che (a) la conversazione del 28 f ebbraio 2020 d el T aula con il figlio indicherebbe che l’imputato sarebbe stato informato del progetto di rapina, (b) che il C hessa e d il M ereu si sarebbero recati nell'ovile del T aula al fine di segnalare eventuali controlli di polizia proprio la mattina del giorno in cui era stata programmata l'azione criminosa, (c) non sarebbero state esaminate numerose intercettazioniindicative d ella complicità del T aula , ed , in particolare , quella intercorsa alle ore 12:30 del giorno della rapina, dalla quale emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato appuntamento ai complici nel suo ovile , rendendosi disponibile ad assisterlidopo l’azione criminosa, (d) c he [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del fallimento del progetto criminoso res o evidente dalla presenza delle forze dell’ordinesul luogo del delitto; 2.2. con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del C hessa , assolti sia in primo che in secondo grado per le condotte descritte ai capi 15), 16) e 17 ) deduceva: (a) vizio di motivazione in ordine aldifetto di valutazione della rilevanza dei sopralluoghi, dell'utilizzo dell’auto rubata al macellaio , del fatto che gli imputati si sarebbero incontrati durante la notte in cui erano stati consumati i delitti nonché delle registrazioni delle t elecamere di sorveglianza (che avendo una bassa qualità non avrebbero potuto essere utilizzate né contro, né a favore degli imputati); (b) violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione parcellizzata degli indizi che, invece, avrebbero dovuto essere considerati unitariamente. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per le condotte descritte ai capi 12 ), 13 ) e 14 ) riferiti alla rapina del 29 f ebbraio 2016 presso il caveau della società di vigilanza “L a [OSCURATO:PERSONA] 2” della M ondialpol di Sassari ; si contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo a quelle registrate nel corso della intercettazione ambientale durante la quale [OSCURATO:PERSONA] parlava con [OSCURATO:PERSONA] D ente , si a in relazione a quelle rese nel corso dell'interrogatorio del 6 maggio 2019. Si deduceva, inoltre,che non sarebbe stato valutato quanto allegato con l'atto d'appello e, segnatamente, (a) la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a riferire in modo fantasioso le vicende intercorse,confermata dal fatto che nelle intercettazioni lo stesso aveva sempre indicato cifre diverse relazioni alle banconote a lui affidate per lo smacchiamento, (b) il fatto che il denaro provento della rapina alla Mondialpol,essendo stato appreso nel caveau, non poteva essere macchiato, sicché l'attività di smacchiatura non avrebbe potuto essere riferita a l denaro provento diquesta rapina, (c) l’esistenza d i rancori tra il fratello di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], (d) il fatto chei fratelli M urr u av rebbero tentato di rubare il denaro custodito in un nascondiglio nei dintorni dell’ovile del [OSCURATO:PERSONA], (e) il rinvenimento in un terreno adiacente all’ovile d el C hessa di banconote macchiate con inchiostro blu, ma non di banconote integre (le uniche riferibili alla rapina presso il caveau della Mondialpol), (f) la falsità delle dichiarazioni in ordine allo smarrimento dei caricatori durante il conflitto a fuoco. In sintesi,si contestava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe stata effettuata senza alcun approfondimento dei motivi di astio tra il dichiarante edil [OSCURATO:PERSONA] e senza valutare la fragilità degli ipotetici riscontri esterni. Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello violerebbe anche la regola di giudizio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”; 3.2.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle condotte descritte ai capi 2), 3), 4 ), 5 ), 6 ), 8 ), e 9 ) relativi alla rapina al furgone portavalori della “Vigilpol”, avvenuta a B onorva il 1 settembre nel 2015 ; si contestava l'interpretazione delcontenuto delle intercettazioni, già criticata con l'atto d'appello,con il quale si era proposta una versione alternativa circa la riconducibilità del rumore registrato ad un incidente piuttosto che ad una rapina; si allegava,inoltre, che nei processi relativi al le posizioni dei presunti complici non sarebbero emersi riferimenti al [OSCURATO:PERSONA]; infine si deduceva che la conversazione utilizzata per conferma re la responsabilità non sarebbe chiara e che lalettura alternativa proposta dalla difesa sarebbe, invece, logica e conforme alle massime di esperienza; 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo 1), ovvero per la partecipazione all'associazione a delinquere nota come “banda Olianas”; si deduceva (a) che la partecipazione ad una singola riunione ed il possesso di banconote macchiate non sarebbe ro sufficient i a dimostrare la stabile ed organica affiliazione; (b) che in relazione alle condotte descritte ai capi 15 ) e 18 ) sarebbestato escluso ogni ruolo della “ banda O lianas ”; (c) che dalle pronunce definitive che avevano accertato la sussistenza dell'associazione non sarebbero emersi contatti tra i partecipi e [OSCURATO:PERSONA] C hessa ; (d ) che non sarebbero state fornite risposte alle allegazioni difensive circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte a quella riunione e che l'interesse degli altri partecipi ad incontrarlo sarebbe dipeso, al più, dalla volontà di renderlo partecipe di un singolo reato, ma non del sodalizio ; (d) che l ’ appellativo “ compagnetti ” utilizzatonel corso delle intercettazioni sarebbe inidone o a dimostrare l ’ affectio societatis; (e) che la rapina del 29 f ebbraio 2016 non sarebbe mai stata contestata al gruppo Olianas. In sintesi,si deduceva che sarebbe stata fornita una risposta discontinua ed insufficiente alle doglianze avanzate con la prima impugnazione, con la quale, peraltro,si era anche propost a la configurabilità di un ipotetico inquadramento della condotta nella fattispecie del concorso esterno; 3.4. violazione di legge (art. 62 - bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello non avrebbe valutato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da alcuni dei reati contestati e che la scelta di ammettere la colpevolezza e di collaborare al ritrovamento delle armi clandestine avrebbero dovuto essere valutati positivamente per la concessione delle attenuanti atipiche, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una scelta molto rischiosa; 3.5. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione:si deduceva che sarebbero stati quantificati in modo sproporzionato rispetto alla gravità dei reati accertati (per il reato di rapina erano stati inflitti cinque mesi di reclusione , mentre per i furti e per il sequestro di persona– reati meno gravi della rapina - erano stati quantificati aumenti più severi; 3.6. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo 8) della rubrica accusatoria , che sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, che risale al 23 gennaio 2025. 3.7. Con memorie difensive, si instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava memorie e documenti (consulenza tecnica di parte) e chiedeva l’inammissibilità o,in subordine, il rigetto del ricorso del pubblico ministero . 5. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , chiedeva il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto dal pubblico ministero è inammissibile. 1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità nella parte in cui contestala legittimità dell’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per le condotte descritte ai capi 18)e 19). Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione c.d. “ rafforzata ” , tenuto conto che l’assoluzionedecisa dalla Corte di appello ha riformato integralmente lasentenza di condanna di primo grado. Sul punto il collegio riafferma che n ei casi - come quello di specie - di progressione processuale non conforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato e specifico con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado offrendo una motivazione c.d. “rafforzata” che giustifichi la diversa decisione. Si ribadisce cioè che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv. 191229). 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche , la Corte d'appello ha effettuato una persuasiva rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte,ritenendo che gli elementi posti a fondamento della condanna del [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a sostenere il giudizio di colpevolezza. Nello specifico la Corte ha rilevato (a) che era stato accertato che il T aula non aveva fatto parte del gruppo che avrebbe dovuto consumare la rapina ai danni dell'istituto “La V edetta 2”, dato che lo stesso durante il tentativo di assalto si trovava altrove insieme al figlio , (b) che lo stesso dimostrava di non essere a conoscenza dei particolari del programma criminoso, dato che le conversazioni registrate indicavano una non chiara consapevolezza del momento in cui l'assalto avrebbe dovuto essere compiuto, (b) che il trasferimento di armi che secondo il Tribunale sarebbe avvenuto in presenza del [OSCURATO:PERSONA] era stato ipotizzato sulla base di rumori la cui origine poteva esserediversa da quella che era statasuggestivamente assegnata agli stessi dal primo giudice . In conclusione , la Corte riteneva che era dubbio il contributo morale in ipotesi offerto dal [OSCURATO:PERSONA] ai presunti complici in quanto a distanza di giorni dal tentativo di rapina lo stesso si dimostrava inconsapevole del fallimento dell'impresa ( tanto che aveva cercato di riprendere l'argomento con il [OSCURATO:PERSONA] che non gli aveva risposto). L ’ insufficienza del compendio probatorio, come rivalutato, conduceva la Corte a ritenere che l'interessamento del T aula per l'azione criminale poteva essere ragionevolmente conseguente alla sua frequentazione d ell'ambiente malavitoso che aveva generato il progetto criminoso, ma che non vi erano elementi univoci per ritenere che lo stesso avesse offerto un contributo materiale o morale all'operazione. Si tratta di una motivazione che rispetta gli oneri di motivazione rafforzata in quanto si confronta con tutti gli elementi che il Tribunale aveva posto a fondamento della condanna, ritenendo che gli stessi non avessero la capacità probatoria per sostenere un giudizio di colpevolezza. A fronte di tale persuasiva motivazione il pubblico ministero ricorreva chiedendo una integrale rivalutazione del compendio probatorio ovvero il compimento di un'attività esclusa dalla competenza della Cassazione cui è affidato solo il compito di controllare la logicità della motivazione e la sua aderenza alle prove raccolte. 1.3.Il ricorso del pubblico ministero èinammissibile anche nella parte in cui contesta la conferma dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per le condotte descritte ai capi 15)16) e 17 ). Il ricorrente ha, infatti, illegittimamente proposto un ricorso per Cassazione che non allega una “violazione di legge”, ma un “ vizio di motivazione ” , non deducibile dalla parte pubblica in caso di doppia conforme assolutoria, come previsto dall'art.608, comma 1 - bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre , che, sebbene la rubrica del secondo motivo di doglianza relativaalla mancata valutazione “ integrale ” del compendio indiziario indichi una “violazione di legge” e, segnatamente , della regola di valutazione indicata dall'art.192 cod. proc. pen., tuttavia tale doglianza si risolve , anch'essa , nella deduzione di un vizio di motivazione in quanto è diretta a critica re la valutazione della capacità dimostrativa degli indizi ed insta per una integrale rivalutazione degli stessi. Si tratta della richiesta di una integrale rivalutazione del compendio probatorio che -come si è già evidenziato al § 1.1. - esula dalla competenza del Giudice di legittimità. 2.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che di seguito si specificheranno. 2.1.Il primo motivo di ricorso contesta la motivazione relativa alla conferma della condanna per le condotte descritte ai capi 12), 13) e 14) riferiti alla rapina del 29 febbraio 2016 presso il caveau della società di vigilanza “[OSCURATO:PERSONA] 2” della Mondialpol di Sassari. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa da lla competenza del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). In particolare , il ricorren te contestava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] siano essi tratti dalle intercettazioni che derivanti dal l'interrogatorio . Con riferimento ai contenuti delle intercettazioni il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep.2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Con riguardo invece alla valutazione della testimonianza si ribadisce che l’esame della dichiarazione, in genere, e di quella proveniente da persona coinvolta nel fatto, in specie, si perfeziona attraverso i seguenti passaggi valutativi: (a) la valutazione della attendibilità “intrinseca” del dichiarante; (b) la valutazione della attendibilità “estrinseca” del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto; (c) quando il dichiarante, come nel caso in esame, è una persona “coinvolta nel fatto” la valutazione della attendibilità estrinseca deve essere effettuata attraverso la identificazione di riscontri individualizzanti ovvero di elementi esterni al dichiarato che confermino la specifica attribuzione della condotta penalmente rilevante all’accusato (art. 192, comma 3 , cod. proc. pen.); (d) i precedenti passaggi valutativi non esimono il giudice dalla complessiva valutazione della “credibilità” dei contenuti accusatori della testimonianza, da effettuare attraverso la valutazione sia della compatibilità degli stessi con le altre prove raccolte sia della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa. Nel caso in esame, esclusa la rivisitabilitàdei contenuti delle intercettazioni, dato che non è stato allegato alcun travisamento decisivo, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che anche la valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio si sottrae ad ogni censura. Invero la Corte d'appello offerto una esaustiva e persuasiva valutazione delle dichiarazioni contestate rilevando come il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato (a) intrinsecamente attendibile in quanto non avrebbe alcun avuto alcun motivo di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la paternità del racconto incolpandolo di reati di estrema gravitàe che la tesi difensiva secondo la quale e gli lo avrebbe chiamato in correitàper non incolpare il fratello era una illazione che non si confrontava con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per tutelare il fratello non av rebbe avuto bisogno di incolpare il [OSCURATO:PERSONA]; (b) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano anche attendibili estrinsecamente in quanto avevano trovato riscontro esterno nel possesso in capo al [OSCURATO:PERSONA] di banconote non macchiate che , con ragionevole probabilità , erano proprio quelle provento della rapina in contestazione (la contro - affermazione contenuta nel ricorso non risulta dedotta nel rispetto dell’onere di autosufficienzanon essendo stata allegata o indicata la fonte di prova che proverebbe che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità “solo” di banconote macchiate)e nella prova della sussistenza di un conflitto a fuoco, nulla rilevando che l'arma usata dal vigilante fosse una pistola e non un fucile a pompa e che i caricatori per il fucile mitragliatore fossero stati rinvenuti all'interno di un autoveicolo abbandonato e dato alle fiamme; tale ultimo dato , infatti , secondo la persuasiva valutazione della Corte di merito era compatibile con la percezione da parte degli autori della rapina di avere perduto i caricatori (pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto c on lo stesso si reitera no le contestazioni in ordine alla capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento delle condotte descritte ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 8), e 9) relative alla rapina al furgone portavalori della Vigilpol avvenuta in Bonorva il 1 settembre del 2015 e si chiede la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (in specie delle intercettazioni), ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità a cui è affidato esclusivamente il compito del controllo della tenuta logica della motivazione e della sua coerenza con le prove raccolte, il cui travisamento (qualora dedotto, e non è questo il caso ) deve essere supportato dallaallegazione - o precisa indicazione - della prova che si assume travisata nel rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso. Nel caso in esame,a pag. 24 della sentenza impugnata , l a Corte di appello , con motivazione che non si presta a cen sure ribadiva che la descrizione delle modalità esecutive della rapina effettuata in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, in un contesto nel quale lo stesso non aveva motivo di mentire costituiva una prova decisiva per l a conferma della responsabilità,nulla rilevando che, nel separato processo a carico dei coimputati , il nome del [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai emerso , circostanza che - come legittimamente ritenuto dalla Corte di appello - non poteva essere considerata un elemento a favore né tantomeno può essere utilizzata per demolire la imponente capacità dimostrativa delle intercettazioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 2.3. Le doglianze proposte con il terzo motivo di ricorso rivolte a contestare la legittimità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo 1) ov vero per la partecipazione del C hessa all'associazione a delinquere nota come “banda Olianas” non superano la soglia di ammissibilità perché, ancora una volta , si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della decisione, senza la indicazione di illogicità manifest e e decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della condanna e senza la al legazione di - altrettanto decisivi - travisamenti delle prove poste a fondamento della condanna. Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una esaustiva e persuasiva motivazionein ordine alle questioni devolute con l’appello, ribadendo la solidità del compendio probatorio che sostiene e giustifica l’accertamento della consapevolepartecipazione del ricorrente alla associazione contestata. La Corte ribadiva,innanzitutto, che la rapina al furgone portavalori e quella consumata in danno della società “[OSCURATO:PERSONA] 2” erano riconducibili al sodalizio. La Corte riteneva, con ragionamento persuasivo, che la riconducibilità delle rapine all'associazione non fosse contraddetta dalla mancata partecipazione alle stesse di tutti i componenti del sodalizio, dato che l a contraria affermazione difensiva si fondava su una massima di esperienza che non trovava riscontro nelle prove raccolte. Emergeva invece che i capi del la banda , pur avendo concorso moralmenteal reato non ne erano stati , per le più svariate ragioni gli autori materiali (pag. 24 della sentenza impugnata). La Corte riteneva altresì che non sarebbe neanche significativo - come reiteratamente allegato dal ricorrente - il fatto che il C hessa non avesse partecipato alla riunione organizzata presso l'ovile del Sanna in quanto la sussistenza di volontà di esclusione del ricorrente da parte degli altri sodali non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali. Infine la Corte di merito valorizzava la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento ai sodali con il nome di “compagnetti” in quanto ritenuta , persuasivamente, espressiv a dell' affe ctio societatis In c onclusione , il C ollegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata in ordine la conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'associazione descritta al capo 1)- da valutarsi unitamente alla motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ampiamente esplicato le ragioni della sussistenza dell’associazione e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa- non si presti ad alcuna censura rilevabile in questa sede . 1.4. La doglianza proposta nei confronti del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. In materia il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3,n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame la Corte d'appello, in coerenza con le richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava che gli elementi positivi allegati dalla difesa non potevano che essere considerati subvalenti rispetto a quelli negativi in quanto il fatto che il Ch essa fosse pregiudicato per reati contro il patrimonio «l'assoluta gravità dei fatti» e l'utilizzo di armi particolarmente m icidiali non potevano essere contrastati dal comportamento processuale, in quanto le condotte ammessenon avrebbero potuto essere negat e in quanto pacificamente emergenti dagli atti (pagg. 80 e 81 della sentenza impugnata). 1.5 Anche la doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione non supera la soglia di ammissibilità. La Corte di appello sottolineava che l'aumento complessivo era elevato solo in apparenza considerando il numero dei reati coinvolti ed i modesti aumenti, così confermando il trattamento sanzionatorio definito in primo grado e rispondendo all’unico tema devoluto con l’atto di appello, relativo “solo” alla determinazione della pena. Decisivo è il rilievo che con la prima impugnazione il ricorrente non criticava né la quantificazione dei singoli aumenti, né la relativa carenza di motivazione. Pur confermando l’autorevole giurisprudenza secondo cui giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 –01), il [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel caso in esame la doglianza è stata tardivamente proposta con il ricorso per Cassazione sicché il motivo non può essere ritenuto ammissibile. 1.6. E’ fondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del danneggiamento contestato al capo 8) della rubrica, nonostante il relativo termine fosse decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.che risale al 23 gennaio 2025. Il termine risulta spirato nel gennaio 2024 tenuto conto della data del commesso reato,il 1 settembre 2015, e de i 281 g iorni di sospension e ( derivanti da due rinvii chiesti dalla difesa in appello per un totale di 136 giorni e della adesione aduna astensione proclamata dalle Camere penali per 145 giorni ) . La fondatezza del motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui infligge per il reato indicato il capo 8)l'aumento per la continuazione: deve pertanto essere eliminata dalla sanzione complessiva la pena, già ridotta per il rito, di gg. 20 di reclusione ed euro 33, 00 di multa relativa all’aumento per la continuazione disposto in relazione al capo 8). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di danneggiamento di cui al capo 8), perchèil reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a gg. 20 di reclusione ed euro 33,00 di multa (già ridotta per il rito). Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F rancesco G iuseppe. D ichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la corte d'appello di Cagliari. Così deciso, il giorno 28
Sentenza Cassazione n. 39939/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris