CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 9/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 15/12/2016, con la quale veniva dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Ameur in relazione ai reati di cui agli artt. 648, commi 1 e 2, 495, commi 1 e 2, e 99, co. 4. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ameur lamenta, in un unico motivo di impugnazione, la mancanza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. peri. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., alla mancata esclusione della contestata recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla revoca della sospensione condizionale della pena ed alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. 3. Le doglianze difensive, manifestamente infondate, reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative ed a fronte della quale i motivi del ricorso non sono specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4. La Corte territoriale ha ampiamente motivato, con percorso ricostruttivo logico ed esente da errori interpretativi, sulla non riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. (in considerazione del numero e della diversa tipologia dei beni ricettati e della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai precedenti e dalle ulteriori condotte oggetto di giudizio) e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (in considerazione del valore non irrisorio dei beni e dei danni derivanti dalla loro sottrazione, anche in ordine alla perdita di contatti e informazioni in essi contenuti, a nulla rilevando la circostanza che i beni siano ritornati nel possesso dei proprietari). Esente da vizi di motivazione è la sentenza anche in punto di giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la contestata recidiva (in considerazione del peso rilevante della recidiva e della circostanza - sintomatica di personalità criminale particolarmente negativa - dell'aver riportato condanne sotti vari alias). La Corte territoriale ha fatto, inoltre buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo non applicabile la disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e reati oggetto di precedente sentenza del Tribunale di Ancona, affermando con motivazione sintetica ma esaustiva in ordina all'inesistenza di un unico disegno criminoso a base delle distinte condotte poste in essere dal ricorrente. 5. Manifestamente infondata è, infine, la censura sulla carenza di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena. L'omessa motivazione è irrilevante quando, come nel caso di specie, la revoca consegua di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen., alla commissione di altro delitto durante il periodo quinquennale di esperimento (vedi in proposito Sez. 4, n. 341 del 26/10/1988, Saraniti, Rv. 180146 - 01 -). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci