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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04492/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31568 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sr.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce ai controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 78/2; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2661/07/2021, depositata in data 9 luglio 2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 568/08/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce, avverso gli avvisi di rettifica dell'accertamento prot. n. 45893/RU e n. 45896/RU notificati nel 2019 con i quali, a seguito di controllo a posteriori ai sensi dell'art. 78 del Reg. n. 2913/92, aveva recuperato maggiori dazi all'importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 ("parti di macchina della voce 8428" ossia "altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione"), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia "parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427" e cioè "carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento"); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l'autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; sul punto, la società aveva fornito particolareggiate spiegazioni e illustrazioni tramite numerosi rilievi fotografici.

Trattavasi, inoltre, di una nomenclatura doganale (n. 8428) utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] da svariati anni.

Al fine di garantire la certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, il codice doganale dell'Unione aveva previsto la vincolatività delle informazioni tariffarie sia per il contribuente che per la stessa amministrazione; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -la società contribuente ha depositato memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31568 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sr.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce ai controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 78/2; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2661/07/2021, depositata in data 9 luglio 2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 568/08/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], operante nella fabbricazione, vendita, noleggio di beni strumentali, pezzi di ricambio e attrezzature per sistemi elevatori e apparecchiature per la movimentazione della merce, avverso gli avvisi di rettifica dell'accertamento prot. n. 45893/RU e n. 45896/RU notificati nel 2019 con i quali, a seguito di controllo a posteriori ai sensi dell'art. 78 del Reg. n. 2913/92, aveva recuperato maggiori dazi all'importazione riclassificando la merce importata invece che sotto la voce doganale 8431390000 ("parti di macchina della voce 8428" ossia "altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione"), sotto la diversa voce doganale 8431200080 (ossia "parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427" e cioè "carrelli stivatori, altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento"); -la CTR- confermando la decisione di primo grado - per quanto di interesse, ha affermato che l'autorità doganale olandese aveva rilasciato alla consociata della [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] BV, appartenente allo stesso gruppo, le ITV che, facendo riferimento alla medesima merce oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, avevano confermato la voce doganale n. 8428 utilizzata dalla contribuente; sul punto, la società aveva fornito particolareggiate spiegazioni e illustrazioni tramite numerosi rilievi fotografici. Trattavasi, inoltre, di una nomenclatura doganale (n. 8428) utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] da svariati anni. Al fine di garantire la certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, il codice doganale dell'Unione aveva previsto la vincolatività delle informazioni tariffarie sia per il contribuente che per la stessa amministrazione; -la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -la società contribuente ha depositato memoria eccependo la formazione di giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano tra le stesse parti n. 2768 del 2021 depositata il 22 giugno 2021 con attestazione, ex art. 124 disp. att. c.p.c., di passaggio in giudicato in data 21 gennaio 2022; -rilevato che la causa non appare di immediata evidenza decisoria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; Cosi deciso in Roma in data 23 novembre
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