CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 09/06/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 28595-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 1 N.R.G. 28595/2016 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 7002/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di ANFFAS [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di illegittimità o nullità della richiesta di pagamento di differenze, su premi versati, per Euro 69.374,17 o, in subordine, alla declaratoria di illegittimità della rettifica della classificazione con efficacia retroattiva; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha dato atto che, con lettera del 26 maggio 2011, l'Inail aveva comunicato alla società la variazione del rapporto assicurativo, per modifica del settore di appartenenza, con decorrenza retroattiva dal 10 maggio 2006;N.R.G. 28595/2016 3. i giudici hanno osservato che, pure ammesso che la variazione del tasso applicato rappresentasse la conseguenza della conformazione alla classificazione già operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della legge nr. 88 del 1989, nel caso in esame, la parte appellata aveva contestato la modifica del settore di appartenenza e l'Inali, a fronte di dette contestazione, non aveva dedotto alcun elemento in ordine alla coerenza dell'attività svolta con il settore economico relativo al nuovo inquadramento; 4. in altre parole, ove pure il provvedimento fosse stato adottato dall'Inail quale atto dovuto per conformarsi alla variazione adottata dall'Inps, tanto, secondo la Corte del merito, non esonerava l'Istituto dal fornire in giudizio la prova della sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione del nuovo inquadramento assicurativo, non essendo precluso alla parte, titolare di un diritto soggettivo all'inquadramento previsto per legge, la facoltà di far valere nei confronti dell'Inali, quale titolare del rapporto assicurativo, l'erroneità dell'inquadramento operato dall'Inps e recepito nel provvedimento di variazione; 5. ricorre l'INAIL con due motivi; 6. resiste con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la società in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge nr. 88 del 1989 e dell'art. 2 del d.lgs. nr . 38 del 2000 (anche in riferimento agli artt. 3, comma 2, 11 e 14 comma 3 del DM 12.12.2000, norma delegata in forza degli artt. 39,40 e 41 del D.P.R. nr. 1124 del 1965; 2. l'INAIL, sulla premessa di fatto che, nel 2011, a seguito di verifica, emergeva il diverso inquadramento operato dall'INPS e N.R.G. 28595/2016 che, conseguentemente, redigeva il certificato di variazione del 26 maggio 2011, con decorrenza retroattiva nel termine di prescrizione di 5 anni, ha censurato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto, nella sostanza, che l'inquadramento operato dall'Inps non fosse vincolante nei confronti dell'INAIL; così facendo, la Corte di merito si sarebbe posta in contrasto con la normativa di riferimento, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità; 3. il motivo è fondato; 4. deve ritenersi pacifico che il provvedimento in discussione sia stato adottato per conformare la classificazione aziendale, ai fini assicurativi, alla variazione adottata dall'Inps, 5. in più occasioni, la Corte ha affermato (v. Cass. nr. 5942 del 2006; conf. Cass. nr.11267 del 2007; in motivaz. anche Cass.nr. 8068 del 2011 che afferma, tra l'altro, il valore costitutivo dell'inquadramento INPS; Cass. nr. 15938 del 2011; Cass. nr. 25818 del 2014) che «a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (ad eccezione della materia degli sgravi) e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; 6.11 principio si pone sulla scia di Cass., sez.un., nr. 4837 del 1994, chiamata a dirimere il contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica dell'art. 49 della legge 9 marzo 1988 nr. 89, 7. come noto, l'art. 49 cit., con il titolo «classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali», stabilisce, al comma 1, che «la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto (id est: dall'INPS) ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri[...]». N..R.G. 28595/2016 Segue la ripartizione dei datori di lavoro in cinque «settori» (industria, artigianato, terziario, agricoltura, credito assicurazioni e tributi), ciascuno dei quali ha una propria definizione. Con il successivo comma 2, viene, poi, istituito il settore residuale delle «attività varie», nel quale sono inquadrati «i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle di cui al comma primo»; 8.1e citate sezioni unite hanno riconosciuto efficacia generale, nel sistema previdenziale, ai nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro e ai provvedimenti adottati dall'INPS sulla base di tali criteri, nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge nr. 88 del 1989, essi producono effetti vincolanti in tutti i casi in cui l'inquadramento del datore di lavoro in uno dei settori produttivi elencanti nell'art. 49 costituisce presupposto per l'applicazione, da parte di qualsiasi ente, di norme ed istituti di natura previdenziale o assistenziale; 9. il principio risulta rafforzato dalla testuale previsione di cui all'art. 2 del d.lgs nr. 38 del 2000 (recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che così stabilisce: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integ razioni. 2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del testo unico»;N.R.G. 28595/2016 8. nel caso di specie, per come indicato in sentenza, la variazione ha riguardato un inquadramento che originariamente fissato in «attività varie» (secondo comma dell'art. 49) è stato modificato in «terziario» (art. 49, comma 1, lett. d). La fattispecie concreta rientra, dunque, a pieno titolo, nella previsione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. nr. 38 del 2000:la relativa classificazione è disposta dall'INPS; 9. coerentemente con tali premesse, il carico di allegazione e di prova dell'INAIL, convenuto in giudizio dall'imprenditore con azione di accertamento a seguito di provvedimento di rettifica d'ufficio, per adeguamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 cit. e dell'art. 2 del D.Lgs. nr. 38 del 2000, è, dunque, circoscritto alla deduzione e dimostrazione che il provvedimento di variazione derivi dal «doveroso» allineamento con la classificazione aziendale adottata dall'INPS; 10. la sentenza impugnata - che ha, invece, individuato un onere diverso ed ulteriore - è pertanto incorsa in errore di diritto; 11. resta assorbito il secondo motivo che pone la questione della decorrenza del provvedimento di rettifica (su cui peraltro questa Corte già si è pronunciata: Cass. nr. 4794 del 2019 e Cass.nr. 9227 del 2018 cit.; v. anche Cass. nr. 19979 del 2017; in motiv. Cass. nr. 10113 del 2022) non affrontata dalla Corte di merito perché, logicamente, assorbita; 12. in conclusione, la pronuncia della Corte di appello di Roma va cassata in accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, e rinviata alla medesima Corte, in diversa composizione, che, nel procedere al nuovo esame, si atterrà a quanto sopra esposto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le N, R.G