CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 agosto 2023
Cassazione n. 44564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della morte del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/06/2018 del Tribunale di Catania: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso; b) rideterminava la pena irrogata all'imputato per tale reato in quindici anni e sei mesi di reclusione ed € 14.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza del 25/01/2022 della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte del Santapaola del 19/07/2022 che è stato trasmesso, il 09/08/2023, dalla Direzione della Casa di reclusione di Milano-Opera dove il ricorrente si trovava detenuto per altra causa. Pertanto, il reato contestato al Santapaola si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma