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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20591/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26161/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 2661/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione , affidandosi ad un motivo, avverso il «capo sub 4» della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto in parte l’opposizione all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ. spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Galleria del Vetro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in liquidazione.

2. Gli intimati resistono con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia il vizio di ultrapetizione inficiante la «declaratoria contenuta sub

4. della gravata sentenza».

Secondo il ricorrente, il giudice territoriale « nell’esaminare la questione relativa al pagamento di euro 92.311,20 effettuato dal garante Unicredit, pur rilevando che la domanda qui proposta non si ritrova tra quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] e Galleria del Vetro» ha concluso «contraddittoriamente ed in difetto di domanda di parte interessata dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di avere ricevuto dalla garante Unicredit […] la somma di euro 92.311,20 in data 24 aprile 2015» ed accerta to che « il credito del precettante è pertanto estinto nella misura corrispondente».

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisatoche per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma , num. 3 , cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantireal giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenzagravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926).

2.2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo.

In premessa rispetto all’illustrazione del motivo di censura, parte ricorrente, sotto l’intestazione «fatto e svolgimento del processo”, si r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] limita alla pedissequa trascrizione della parte della sentenza impugnata contenente la narrativa della vicenda controversa come sviluppatasi in prime e seconde cure, seguita dalla trascrizione del dispositivo della decisione, riportato peraltro senza l’indicazione numerica segnante i vari capi delle statuizioniadottate dal giudice territoriale.

Null’altro è aggiunto o specificato circa i fatti di causa: ma lo svolgimento del processo contenuto nella gravata sentenza, per come fedelmente riprodotto nel ricorso introduttivo, è privo di una adeguata illustrazione (anzi omette in radice l’illustrazione) dei motivi dedotti con l’originaria opposizione all’esecuzione, delle difese svolte dal creditore opposto, delle doglianze poste a base dell’appello, cioè a dire, in sintesi, del thema decidendum della lite.

In particolare, rimane del tutto oscuro il contenuto degli atti di causa (scritti difensivi e verbali di udienza) con cui è stata introdotta nella lite (nonché, a fortiori,il tempo ed il modo di tale allegazione) la questione concernente l’estinzione del credito per ricezione ad opera dell’odierno ricorrente di somme da soggetto garante: circostanza che precludeil vaglio sulla fondatezza del vizio di ultrapetizione lamentato, postulante la necessaria comparazione tra chiesto e pronunciato.

In definitiva: una complessiva e grave lacunosità che rende alla Corte inintellegibile la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la statuizione impugnata (individuata nel suo contenuto soltanto nel motivo di ricorso). 3.Le spese del grado seguono la soccombenza.

4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisd ello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26161/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Tagliamento n. 55, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 2661/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione , affidandosi ad un motivo, avverso il «capo sub 4» della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto in parte l’opposizione all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ. spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Galleria del Vetro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in liquidazione. 2. Gli intimati resistono con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia il vizio di ultrapetizione inficiante la «declaratoria contenuta sub 4. della gravata sentenza». Secondo il ricorrente, il giudice territoriale « nell’esaminare la questione relativa al pagamento di euro 92.311,20 effettuato dal garante Unicredit, pur rilevando che la domanda qui proposta non si ritrova tra quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] e Galleria del Vetro» ha concluso «contraddittoriamente ed in difetto di domanda di parte interessata dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di avere ricevuto dalla garante Unicredit […] la somma di euro 92.311,20 in data 24 aprile 2015» ed accerta to che « il credito del precettante è pertanto estinto nella misura corrispondente». 2. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisatoche per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma , num. 3 , cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantireal giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenzagravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 2.2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo. In premessa rispetto all’illustrazione del motivo di censura, parte ricorrente, sotto l’intestazione «fatto e svolgimento del processo”, si r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] limita alla pedissequa trascrizione della parte della sentenza impugnata contenente la narrativa della vicenda controversa come sviluppatasi in prime e seconde cure, seguita dalla trascrizione del dispositivo della decisione, riportato peraltro senza l’indicazione numerica segnante i vari capi delle statuizioniadottate dal giudice territoriale. Null’altro è aggiunto o specificato circa i fatti di causa: ma lo svolgimento del processo contenuto nella gravata sentenza, per come fedelmente riprodotto nel ricorso introduttivo, è privo di una adeguata illustrazione (anzi omette in radice l’illustrazione) dei motivi dedotti con l’originaria opposizione all’esecuzione, delle difese svolte dal creditore opposto, delle doglianze poste a base dell’appello, cioè a dire, in sintesi, del thema decidendum della lite. In particolare, rimane del tutto oscuro il contenuto degli atti di causa (scritti difensivi e verbali di udienza) con cui è stata introdotta nella lite (nonché, a fortiori,il tempo ed il modo di tale allegazione) la questione concernente l’estinzione del credito per ricezione ad opera dell’odierno ricorrente di somme da soggetto garante: circostanza che precludeil vaglio sulla fondatezza del vizio di ultrapetizione lamentato, postulante la necessaria comparazione tra chiesto e pronunciato. In definitiva: una complessiva e grave lacunosità che rende alla Corte inintellegibile la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la statuizione impugnata (individuata nel suo contenuto soltanto nel motivo di ricorso). 3.Le spese del grado seguono la soccombenza. 4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a r.g. n. 26161/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisd ello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,
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