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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14759/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova non potendosi formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti per la gravità del reato commesso (che implica pregressi collegamenti in contesti di criminalità internazionale) e per il solo iniziale processo di revisione critica sino ad ora evidenziato; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova non potendosi formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti per la gravità del reato commesso (che implica pregressi collegamenti in contesti di criminalità internazionale) e per il solo iniziale processo di revisione critica sino ad ora evidenziato; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore
Sentenza Cassazione n. 14759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris