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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17138/2026

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oCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2204/2022depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Benevento, esponendo diessere dirigente amministrativo contabile del Comune di Benevento e diavere svolto, negli anni 2011 e 2012, incarichi di competenza di altridirigenti, senza ricevere la retribuzione di risultato a lui spettante.Ha chiesto pertanto che il Comune di Benevento venisse condannato alpagamento a tale titolo della somma di euro 112.210,46 per l’anno 2011 eNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026di euro 91.272,61 per l’anno 2012, in misura proporzionale al fondosalario dei dirigenti anno per anno stanziato.Il Comune di Benevento si è costituito in giudizio e ha chiesto in viariconvenzionale che il Lanzalone venisse condannato a restituirel’indennità di posizione da lui indebitamente percepita negli anni diservizio 2010-2013, per avere retto ad interim il Settore di gestione delpersonale dell’ente.Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda del Lanzalone ericonosciuto in suo favore la spettanza della retribuzione di risultato per glianni 2011 e 2012, in misura pari rispettivamente a euro 52.372,92 e44.832,33, ma ha accolto anche la domanda del Comune in forza delprincipio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, condannandoil Lanzalone a restituire la somma di euro 127.936,28, a titolo diretribuzione di posizione indebitamente percepita negli anni dal 2010 al2013.2.

Proposto appello da parte del solo Lanzalone, la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 2204/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, lo haparzialmente accolto, disponendo che la somma dovuta dal Lanzalone atitolo di restituzione venisse calcolata al netto delle ritenute fiscali eprevidenziali; per il resto, ha confermato la decisione di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune di Benevento, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, attinente alla domanda di pagamentodella retribuzione di risultato in misura proporzionale al fondo salario, ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione; in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 416 eNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026421 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.; in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta inprimo grado e/o della sentenza impugnata o del procedimento.Lamenta il ricorrente che la decisione del Tribunale, confermata in appello,relativa al quantum della retribuzione di risultato, sia stata adottatautilizzando erroneamente la delibera di giunta comunale n. 82/2016, che,a dire dell’ente, aveva ridotto il Fondo sul quale calcolare la retribuzione dirisultato dopo la notifica del ricorso introduttivo.Tale delibera, di cui il Tribunale aveva inizialmente disposto lo stralcio, erastata prima utilizzata dal CTU per lo svolgimento dell’incarico peritaleprevio suo reperimento sul sito web del Comune e poi riammessa dalgiudice e posta a fondamento della decisione.1.1.

Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.1.1.1.

Rispetto alla asserita violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,non è chiaro quale sia il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare.Se il ricorrente intende riferirsi alla delibera della giunta comunale n.82/2016, utilizzata dal CTU e posta dal Tribunale a base della suadecisione, la censura va disattesa, poiché, al contrario, la sentenzaimpugnata ha esaminato tale documento e anzi lo ha posto alla base dellasua decisione di confermare quanto statuito dal giudice di primo grado.Se invece il ricorrente allude alla documentazione da lui prodotta perdimostrare la reale consistenza del Fondo per la retribuzione dei dirigenti,si tratta di documentazione che è stata esaminata dal CTU e dal giudice,ma che è stata considerata subvalente rispetto alla delibera del 2016, cheaveva rideterminato l’entità del Fondo.Da questo punto di vista la censura non può trovare pertantoaccoglimento, poiché, per giurisprudenza costante, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuidetermini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellaNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrala prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v., exvariis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024); la decisività e,a ben vedere, l’omesso esame sono invece necessariamente esclusiallorché il documento sia stato comunque considerato dal giudice e questilo abbia tuttavia giudicato non rilevante o non probante rispetto ad altrielementi istruttori, non potendo trasformarsi il mezzo in esame nellostrumento per sindacare il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito,del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025).1.1.2.

Rispetto alla asserita violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., varammentato come, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori delgiudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione dipreclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti laricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di unapista probatoria (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020).Nel caso in esame, tali presupposti ricorrono, poiché l’acquisizioneofficiosa della delibera è avvenuta in quanto la documentazione prodottadall’originario ricorrente appariva insufficiente a dimostrare la consistenzadel Fondo per la retribuzione dei dirigenti ed era emerso che il Comuneaveva proceduto a una sua rideterminazione.Il fatto poi che il documento fosse stato formato in epoca successivarispetto all’introduzione del giudizio non rende di per sé scorretta ladecisione del giudice di acquisirlo, atteso che i documenti sopravvenuti sisottraggono perfino alle preclusioni istruttorie e dunque ben possonoessere ammessi d’ufficio, quando la loro esistenza sia portata aconoscenza del giudice.Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1.3.

La censura concernente l’art. 2697 c.c. è palesemente infondata,poiché la violazione del precetto ivi contenuto si configura nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17313 del19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018)Nel caso oggi all’esame, il fatto che la Corte territoriale sia giunta aritenere provata la consistenza del Fondo, sia pure attraverso mezzi diprova diversi da quelli addotti dal ricorrente, esclude in radice che essaabbia utilizzato la regola residuale dell’art. 2697 c.c. e che dunque abbiapotuto addossare l’onere della prova a una parte cui non spettava.1.1.4.

Passando alla doglianza concernente l’asserita nullità della CTU, è lostesso ricorrente a riconoscere che la delibera del 2016, inizialmentescartata e utilizzata dal CTU per la sua relazione, è stata poi riammessadal giudice come documento dopo il deposito dell’elaborato peritale, nelcorso dell’udienza di discussione.Il vizio denunciato potrebbe pertanto consistere al più nel fatto che il CTU,pur autorizzato a prendere in esame documenti non ancora entrati nelprocesso, ha utilizzato la delibera per stilare la relazione, senza sollecitarepreviamente il contraddittorio con le parti e con i loro consulenti.Sennonché, va ricordato che, a mente dell’art. 157, secondo comma,c.p.c., la nullità processuale di un atto deve essere fatta valere nella primaistanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.Ne consegue che, qualora una parte ritenga che il CTU abbia violato ilcontraddittorio nel corso delle indagini peritali, essa ha l’onere di eccepiretale violazione o nel termine concesso dal giudice per le osservazioni diNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026parte ex art. 195, terzo comma, c.p.c. o, al più tardi, nell’udienzasuccessiva al deposito celebrata davanti al giudice.Come di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, si tratta dinullità relativa, soggetta alle regole sulla sanatoria degli atti processualiper acquiescenza delle parti (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3086 del01/02/2022; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17916 del 01/06/2022,Sez. 3, Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025).Nel caso odierno, il ricorrente, mentre sostiene che il giudice, nel corsodell’udienza di discussione, avrebbe ammesso d’ufficio il documento giàutilizzato dal CTU, nulla dice sulla linea difensiva assunta in ordine a talevizio dopo il deposito della relazione o nel corso delle udienze successive.A pag. 16 del ricorso, il Lanzalone così ricostruisce la sequenzaprocessuale: «[t]ale delibera non è stata trasmessa dal CTU alle parti“prima della elaborazione della bozza”, come stabilito con ordinanza del17-01.2019 ed è stata acquisita, in quanto allegata dal CTU, solo all’ultimaudienza, prima della lettura del dispositivo, senza che si sia mai costituitosu di essa un valido contraddittorio».In nessun passaggio del ricorso, il ricorrente dà dunque conto di aversollevato un’eccezione specifica e tempestiva in ordine alla violazione delcontraddittorio sull’acquisizione della delibera, né in ordine alla successivaordinanza istruttoria del giudice, che quella delibera aveva riammessoesplicitamente nel giudizio.Neppure rileva che la sentenza sia stata emessa nella stessa udienza incui la delibera è stata acquisita dal giudice.Anche a voler trascurare il fatto che, dopo il deposito della relazione eprima dell’udienza di discussione del 27 giugno 2019, è lo stessoricorrente a dare atto dello svolgimento di un’udienza intermedia celebratail 23 maggio 2019, in cui la difesa del Lanzalone nulla risulta aver dedottoin ordine al vizio specifico, va osservato che nell’udienza ex art. 420 c.p.c.la pronuncia della sentenza è adottata all’esito della discussione, sicché leNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026parti ben possono, prima di tale momento, chiedere di dedurre a verbalecircostanze che potrebbero a loro avviso determinare la nullità delprocedimento.Il ricorrente nulla dice su questo, né riporta stralci di verbali o di propriimpedire la sanatoria.2.

Con il secondo motivo di ricorso, attinente alla domandariconvenzionale dell’ente, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di alcuni fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, vale a dire l’art. 27 del CCNLComparto enti locali, che rimanda agli enti locali la determinazione dellaretribuzione dirigenziale, l’art. 14 CCDI Dirigenti e l’art. 40 dello Statutodell’ente, che prevedono la retribuzione aggiuntiva per gli incarichi adinterim, la prevalenza delle norme contrattuali su quelle di legge quanto altrattamento migliorativo, il principio di specialità della contrattazionedecentrata.2.1.

Con tale motivo il ricorrente, pur rubricandolo sotto il n. 5 dell’art.360 c.p.c., denuncia in realtà la violazione di norme di diritto.La censura è tuttavia da un lato inammissibile, dall’altro infondata.2.2.

L’inammissibilità riguarda la asserita violazione dell’art. 14 CCDIDirigenti (e dell’art. 40 dello Statuto dell’ente) e scaturisce dal fatto chel'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede dilegittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordinazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi,rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente allaverifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, conconseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senzalamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazionecollettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice diNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito abbia dato della contrattazione integrativa (v. da ultimo Cass., Sez.L, Ordinanza n. 21480 del 26/07/2025).2.3.

L’infondatezza riguarda invece altri aspetti.In primo luogo, la censura va disattesa nella parte in cui afferma che visarebbe una prevalenza della contrattazione integrativa sullacontrattazione nazionale.

Sotto questo profilo, la censura si pone inevidente contrasto con la gerarchia delle fonti indicata dall’art. 40 deld.lgs. n. 165 del 2001.In secondo luogo, il motivo è infondato nella parte in cui pretende diricondurre il diritto a percepire somme ulteriori all’art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], cheriguarda la graduazione delle posizioni dirigenziali, non già la diversaquestione che viene in rilievo dello svolgimento in via temporanea ed inaggiunta di altro incarico dirigenziale.

Tale rilievo riguarda anche il comma5 dell’art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel prevedere che gli enti del comparto adeterminate condizioni «possono superare il valore massimo dellaretribuzione di posizione indicato nel comma 2», autorizza uninnalzamento quantitativo della retribuzione di posizione, ma certo nonprevede che gli stessi enti possano prevedere un compenso ulteriore perlo svolgimento di incarichi aggiuntivi.3.

Con il terzo motivo di ricorso, sempre attinente alla domandariconvenzionale dell’ente di restituzione della retribuzione di posizione, ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5,c.p.c., l’omesso esame e/o la non applicazione dei principi di buona fededell’accipiens, dell’affidamento del dipendente pubblico e dell’intangibilitàdei suoi diritti, alla luce dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU e dellagiurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza 11 febbraio2021, Casarin c.

Italia.3.1.

Nella parte in cui si fonda sull’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ilmotivo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale si è mostrata benconsapevole della portata della sentenza Casarin, ma ha escluso che nelNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026caso sottoposto al suo esame sussistessero tutte le condizioni indicate intale sentenza per giustificare l’irripetibilità delle somme erogate allavoratore.Si è dunque trattato di un accertamento in fatto, come tale insuscettibiledi sindacato da parte del giudice di legittimità.Né rileva che la sentenza impugnata si sia soffermata più su alcune di talicondizioni e meno su altre, posto che, ai fini indicati dalla Corte EDU, tuttii requisiti da essa elencati devono ricorrere affinché l’accipiens possa dirsiautorizzato a trattenere la somma ricevuta.3.2.

Parimenti inammissibile è il motivo se riguardato sotto la lentedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Da un lato, va osservato che il vizio di motivazione può essere fatto valeresolo in caso di omesso esame di fatti storici o naturalistici (Cass., Sez. 6,Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Sez. 6, Ordinanza n. 22397 del06/09/2019Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), mentre ilricorrente nella specie si riferisce espressamente all’omesso esame deiprincipi giuridici ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.Da un altro lato, anche quando sono richiamati dati che potrebbero inastratto essere considerati fatti storici, come ad esempio la circostanzaindicata a pagina 26, secondo cui «le retribuzioni sono state certamenteutilizzate a fini alimentari», il ricorrente non solo non delinea conprecisione i contorni di tali fatti, ma soprattutto non indica quando ecome, nel corso dei due gradi di merito, le circostanze attinenti ai fatti nonesaminati sarebbero state portate all’attenzione dei giudici: in tal modo, ilricorrente non ha assolto a quell’onere di localizzazione che il nuovo art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. impone a chi voglia farlo valere, secondo ilcostante e condivisibile insegnamento di questa Corte (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018, Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/20263.3.

Quanto poi all’istanza con cui il ricorrente chiede che sia sollevata unaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., nella parte in cuitale norma non consentirebbe di adeguare l’ordinamento italiano allagiurisprudenza della Corte EDU sull’art. 1 del Prot. 1 CEDU, è sufficientericordare come, nelle more del giudizio, una simile questione sia già statasollevata e dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale nella sentenzan. 8 del 2023.In tale pronuncia la Corte, lungi dal sottovalutare la portata della sentenzaCasarin, ha tuttavia negato che essa imponesse di escludere alla radice,appunto attraverso un intervento sull’art. 2033 c.c., l’irripetibilità dellesomme percepite in buona fede dal lavoratore o dal destinatario deltrattamento previdenziale indebito, affermando al contrario che, inpresenza delle condizioni fissate dalla giurisprudenza della Corte EDU,l’ordinamento interno è già dotato di strumenti idonei a differire oescludere in tutto o in parte l’esigibilità della pretesa restitutoria.Ne discende - come questa Corte ha già avuto occasione di precisareall’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 - chela pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogatiai lavoratori, aventi carattere di indebito, con l’unico limite della necessitàdi tutelare l'affidamento legittimo dell’accipiens sulla spettanza di unaprestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausolagenerale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare lasua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi deldebitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del casoconcreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, conconseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione delpagamento in restituzione.

Ne consegue che l’accipiens, per giustificarel’inesigibilità della prestazione restitutoria e paralizzare la pretesarestitutoria dell’amministrazione, non può limitarsi a invocare un genericoaffidamento, dovendo quantomeno allegare l’esistenza di circostanze,Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026inerenti alla proprie condizioni personali e alle modalità di restituzionedell'indebito fissate dalla datrice di lavoro, che rendano particolarmentedisagevole e gravoso far fronte all'obbligo restitutorio (Cass., Sez.

L,Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, Sez.

L, Ordinanza n. 14142 del21/05/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 4088 del 23/02/2026, Sez.

L, Sentenzan. 10919 del 24/04/2026).4.

Con il quarto motivo di ricorso, sempre attinente alla domandariconvenzionale dell’ente, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2943 c.c.,sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto applicabile la prescrizione decennale, anziché quellaquinquennale, alla prescrizione del credito restitutorio dell’ente.Il motivo è infondato, poiché l’azione della pubblica amministrazione neiconfronti del lavoratore per la restituzione di somme indebitamentepercepite non si sottrae alle regole generali sul termine di prescrizionedell’azione di ripetizione dell’indebito, che è quello decennale fissatodall’art. 2943.

Come condivisibilmente puntualizzato da Cass., Sez.

L,Sentenza n. 28436 del 05/11/2019, l'azione per la restituzione di sommecorrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunquealla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale previstadall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delleerogazioni, poi risultate non dovute, a mano a mano effettuate, sicché ilcredito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebitaerogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità dipagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la suacausa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.5.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 6.000 per compensiprofessionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2204/2022depositata il 24/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Benevento, esponendo diessere dirigente amministrativo contabile del Comune di Benevento e diavere svolto, negli anni 2011 e 2012, incarichi di competenza di altridirigenti, senza ricevere la retribuzione di risultato a lui spettante.Ha chiesto pertanto che il Comune di Benevento venisse condannato alpagamento a tale titolo della somma di euro 112.210,46 per l’anno 2011 eNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026di euro 91.272,61 per l’anno 2012, in misura proporzionale al fondosalario dei dirigenti anno per anno stanziato.Il Comune di Benevento si è costituito in giudizio e ha chiesto in viariconvenzionale che il Lanzalone venisse condannato a restituirel’indennità di posizione da lui indebitamente percepita negli anni diservizio 2010-2013, per avere retto ad interim il Settore di gestione delpersonale dell’ente.Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda del Lanzalone ericonosciuto in suo favore la spettanza della retribuzione di risultato per glianni 2011 e 2012, in misura pari rispettivamente a euro 52.372,92 e44.832,33, ma ha accolto anche la domanda del Comune in forza delprincipio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, condannandoil Lanzalone a restituire la somma di euro 127.936,28, a titolo diretribuzione di posizione indebitamente percepita negli anni dal 2010 al2013.2. Proposto appello da parte del solo Lanzalone, la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 2204/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, lo haparzialmente accolto, disponendo che la somma dovuta dal Lanzalone atitolo di restituzione venisse calcolata al netto delle ritenute fiscali eprevidenziali; per il resto, ha confermato la decisione di primo grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di quattro motivi.Resiste con controricorso il Comune di Benevento, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, attinente alla domanda di pagamentodella retribuzione di risultato in misura proporzionale al fondo salario, ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione; in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 416 eNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026421 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.; in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta inprimo grado e/o della sentenza impugnata o del procedimento.Lamenta il ricorrente che la decisione del Tribunale, confermata in appello,relativa al quantum della retribuzione di risultato, sia stata adottatautilizzando erroneamente la delibera di giunta comunale n. 82/2016, che,a dire dell’ente, aveva ridotto il Fondo sul quale calcolare la retribuzione dirisultato dopo la notifica del ricorso introduttivo.Tale delibera, di cui il Tribunale aveva inizialmente disposto lo stralcio, erastata prima utilizzata dal CTU per lo svolgimento dell’incarico peritaleprevio suo reperimento sul sito web del Comune e poi riammessa dalgiudice e posta a fondamento della decisione.1.1. Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.1.1.1. Rispetto alla asserita violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,non è chiaro quale sia il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare.Se il ricorrente intende riferirsi alla delibera della giunta comunale n.82/2016, utilizzata dal CTU e posta dal Tribunale a base della suadecisione, la censura va disattesa, poiché, al contrario, la sentenzaimpugnata ha esaminato tale documento e anzi lo ha posto alla base dellasua decisione di confermare quanto statuito dal giudice di primo grado.Se invece il ricorrente allude alla documentazione da lui prodotta perdimostrare la reale consistenza del Fondo per la retribuzione dei dirigenti,si tratta di documentazione che è stata esaminata dal CTU e dal giudice,ma che è stata considerata subvalente rispetto alla delibera del 2016, cheaveva rideterminato l’entità del Fondo.Da questo punto di vista la censura non può trovare pertantoaccoglimento, poiché, per giurisprudenza costante, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuidetermini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellaNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrala prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v., exvariis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024); la decisività e,a ben vedere, l’omesso esame sono invece necessariamente esclusiallorché il documento sia stato comunque considerato dal giudice e questilo abbia tuttavia giudicato non rilevante o non probante rispetto ad altrielementi istruttori, non potendo trasformarsi il mezzo in esame nellostrumento per sindacare il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito,del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025).1.1.2. Rispetto alla asserita violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., varammentato come, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori delgiudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione dipreclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti laricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di unapista probatoria (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020).Nel caso in esame, tali presupposti ricorrono, poiché l’acquisizioneofficiosa della delibera è avvenuta in quanto la documentazione prodottadall’originario ricorrente appariva insufficiente a dimostrare la consistenzadel Fondo per la retribuzione dei dirigenti ed era emerso che il Comuneaveva proceduto a una sua rideterminazione.Il fatto poi che il documento fosse stato formato in epoca successivarispetto all’introduzione del giudizio non rende di per sé scorretta ladecisione del giudice di acquisirlo, atteso che i documenti sopravvenuti sisottraggono perfino alle preclusioni istruttorie e dunque ben possonoessere ammessi d’ufficio, quando la loro esistenza sia portata aconoscenza del giudice.Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1.3. La censura concernente l’art. 2697 c.c. è palesemente infondata,poiché la violazione del precetto ivi contenuto si configura nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018)Nel caso oggi all’esame, il fatto che la Corte territoriale sia giunta aritenere provata la consistenza del Fondo, sia pure attraverso mezzi diprova diversi da quelli addotti dal ricorrente, esclude in radice che essaabbia utilizzato la regola residuale dell’art. 2697 c.c. e che dunque abbiapotuto addossare l’onere della prova a una parte cui non spettava.1.1.4. Passando alla doglianza concernente l’asserita nullità della CTU, è lostesso ricorrente a riconoscere che la delibera del 2016, inizialmentescartata e utilizzata dal CTU per la sua relazione, è stata poi riammessadal giudice come documento dopo il deposito dell’elaborato peritale, nelcorso dell’udienza di discussione.Il vizio denunciato potrebbe pertanto consistere al più nel fatto che il CTU,pur autorizzato a prendere in esame documenti non ancora entrati nelprocesso, ha utilizzato la delibera per stilare la relazione, senza sollecitarepreviamente il contraddittorio con le parti e con i loro consulenti.Sennonché, va ricordato che, a mente dell’art. 157, secondo comma,c.p.c., la nullità processuale di un atto deve essere fatta valere nella primaistanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.Ne consegue che, qualora una parte ritenga che il CTU abbia violato ilcontraddittorio nel corso delle indagini peritali, essa ha l’onere di eccepiretale violazione o nel termine concesso dal giudice per le osservazioni diNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026parte ex art. 195, terzo comma, c.p.c. o, al più tardi, nell’udienzasuccessiva al deposito celebrata davanti al giudice.Come di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, si tratta dinullità relativa, soggetta alle regole sulla sanatoria degli atti processualiper acquiescenza delle parti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del01/02/2022; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17916 del 01/06/2022,Sez. 3, Ordinanza n. 16182 del 16/06/2025).Nel caso odierno, il ricorrente, mentre sostiene che il giudice, nel corsodell’udienza di discussione, avrebbe ammesso d’ufficio il documento giàutilizzato dal CTU, nulla dice sulla linea difensiva assunta in ordine a talevizio dopo il deposito della relazione o nel corso delle udienze successive.A pag. 16 del ricorso, il Lanzalone così ricostruisce la sequenzaprocessuale: «[t]ale delibera non è stata trasmessa dal CTU alle parti“prima della elaborazione della bozza”, come stabilito con ordinanza del17-01.2019 ed è stata acquisita, in quanto allegata dal CTU, solo all’ultimaudienza, prima della lettura del dispositivo, senza che si sia mai costituitosu di essa un valido contraddittorio».In nessun passaggio del ricorso, il ricorrente dà dunque conto di aversollevato un’eccezione specifica e tempestiva in ordine alla violazione delcontraddittorio sull’acquisizione della delibera, né in ordine alla successivaordinanza istruttoria del giudice, che quella delibera aveva riammessoesplicitamente nel giudizio.Neppure rileva che la sentenza sia stata emessa nella stessa udienza incui la delibera è stata acquisita dal giudice.Anche a voler trascurare il fatto che, dopo il deposito della relazione eprima dell’udienza di discussione del 27 giugno 2019, è lo stessoricorrente a dare atto dello svolgimento di un’udienza intermedia celebratail 23 maggio 2019, in cui la difesa del Lanzalone nulla risulta aver dedottoin ordine al vizio specifico, va osservato che nell’udienza ex art. 420 c.p.c.la pronuncia della sentenza è adottata all’esito della discussione, sicché leNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026parti ben possono, prima di tale momento, chiedere di dedurre a verbalecircostanze che potrebbero a loro avviso determinare la nullità delprocedimento.Il ricorrente nulla dice su questo, né riporta stralci di verbali o di propriimpedire la sanatoria.2. Con il secondo motivo di ricorso, attinente alla domandariconvenzionale dell’ente, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di alcuni fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, vale a dire l’art. 27 del CCNLComparto enti locali, che rimanda agli enti locali la determinazione dellaretribuzione dirigenziale, l’art. 14 CCDI Dirigenti e l’art. 40 dello Statutodell’ente, che prevedono la retribuzione aggiuntiva per gli incarichi adinterim, la prevalenza delle norme contrattuali su quelle di legge quanto altrattamento migliorativo, il principio di specialità della contrattazionedecentrata.2.1. Con tale motivo il ricorrente, pur rubricandolo sotto il n. 5 dell’art.360 c.p.c., denuncia in realtà la violazione di norme di diritto.La censura è tuttavia da un lato inammissibile, dall’altro infondata.2.2. L’inammissibilità riguarda la asserita violazione dell’art. 14 CCDIDirigenti (e dell’art. 40 dello Statuto dell’ente) e scaturisce dal fatto chel'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede dilegittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordinazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi,rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente allaverifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, conconseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senzalamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazionecollettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice diNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito abbia dato della contrattazione integrativa (v. da ultimo Cass., Sez.L, Ordinanza n. 21480 del 26/07/2025).2.3. L’infondatezza riguarda invece altri aspetti.In primo luogo, la censura va disattesa nella parte in cui afferma che visarebbe una prevalenza della contrattazione integrativa sullacontrattazione nazionale. Sotto questo profilo, la censura si pone inevidente contrasto con la gerarchia delle fonti indicata dall’art. 40 deld.lgs. n. 165 del 2001.In secondo luogo, il motivo è infondato nella parte in cui pretende diricondurre il diritto a percepire somme ulteriori all’art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], cheriguarda la graduazione delle posizioni dirigenziali, non già la diversaquestione che viene in rilievo dello svolgimento in via temporanea ed inaggiunta di altro incarico dirigenziale. Tale rilievo riguarda anche il comma5 dell’art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel prevedere che gli enti del comparto adeterminate condizioni «possono superare il valore massimo dellaretribuzione di posizione indicato nel comma 2», autorizza uninnalzamento quantitativo della retribuzione di posizione, ma certo nonprevede che gli stessi enti possano prevedere un compenso ulteriore perlo svolgimento di incarichi aggiuntivi.3. Con il terzo motivo di ricorso, sempre attinente alla domandariconvenzionale dell’ente di restituzione della retribuzione di posizione, ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5,c.p.c., l’omesso esame e/o la non applicazione dei principi di buona fededell’accipiens, dell’affidamento del dipendente pubblico e dell’intangibilitàdei suoi diritti, alla luce dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU e dellagiurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza 11 febbraio2021, Casarin c. Italia.3.1. Nella parte in cui si fonda sull’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ilmotivo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale si è mostrata benconsapevole della portata della sentenza Casarin, ma ha escluso che nelNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026caso sottoposto al suo esame sussistessero tutte le condizioni indicate intale sentenza per giustificare l’irripetibilità delle somme erogate allavoratore.Si è dunque trattato di un accertamento in fatto, come tale insuscettibiledi sindacato da parte del giudice di legittimità.Né rileva che la sentenza impugnata si sia soffermata più su alcune di talicondizioni e meno su altre, posto che, ai fini indicati dalla Corte EDU, tuttii requisiti da essa elencati devono ricorrere affinché l’accipiens possa dirsiautorizzato a trattenere la somma ricevuta.3.2. Parimenti inammissibile è il motivo se riguardato sotto la lentedell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Da un lato, va osservato che il vizio di motivazione può essere fatto valeresolo in caso di omesso esame di fatti storici o naturalistici (Cass., Sez. 6,Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Sez. 6, Ordinanza n. 22397 del06/09/2019Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), mentre ilricorrente nella specie si riferisce espressamente all’omesso esame deiprincipi giuridici ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.Da un altro lato, anche quando sono richiamati dati che potrebbero inastratto essere considerati fatti storici, come ad esempio la circostanzaindicata a pagina 26, secondo cui «le retribuzioni sono state certamenteutilizzate a fini alimentari», il ricorrente non solo non delinea conprecisione i contorni di tali fatti, ma soprattutto non indica quando ecome, nel corso dei due gradi di merito, le circostanze attinenti ai fatti nonesaminati sarebbero state portate all’attenzione dei giudici: in tal modo, ilricorrente non ha assolto a quell’onere di localizzazione che il nuovo art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. impone a chi voglia farlo valere, secondo ilcostante e condivisibile insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018, Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/20263.3. Quanto poi all’istanza con cui il ricorrente chiede che sia sollevata unaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., nella parte in cuitale norma non consentirebbe di adeguare l’ordinamento italiano allagiurisprudenza della Corte EDU sull’art. 1 del Prot. 1 CEDU, è sufficientericordare come, nelle more del giudizio, una simile questione sia già statasollevata e dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale nella sentenzan. 8 del 2023.In tale pronuncia la Corte, lungi dal sottovalutare la portata della sentenzaCasarin, ha tuttavia negato che essa imponesse di escludere alla radice,appunto attraverso un intervento sull’art. 2033 c.c., l’irripetibilità dellesomme percepite in buona fede dal lavoratore o dal destinatario deltrattamento previdenziale indebito, affermando al contrario che, inpresenza delle condizioni fissate dalla giurisprudenza della Corte EDU,l’ordinamento interno è già dotato di strumenti idonei a differire oescludere in tutto o in parte l’esigibilità della pretesa restitutoria.Ne discende - come questa Corte ha già avuto occasione di precisareall’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 - chela pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogatiai lavoratori, aventi carattere di indebito, con l’unico limite della necessitàdi tutelare l'affidamento legittimo dell’accipiens sulla spettanza di unaprestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausolagenerale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare lasua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi deldebitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del casoconcreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, conconseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione delpagamento in restituzione. Ne consegue che l’accipiens, per giustificarel’inesigibilità della prestazione restitutoria e paralizzare la pretesarestitutoria dell’amministrazione, non può limitarsi a invocare un genericoaffidamento, dovendo quantomeno allegare l’esistenza di circostanze,Numero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026inerenti alla proprie condizioni personali e alle modalità di restituzionedell'indebito fissate dalla datrice di lavoro, che rendano particolarmentedisagevole e gravoso far fronte all'obbligo restitutorio (Cass., Sez. L,Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, Sez. L, Ordinanza n. 14142 del21/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 4088 del 23/02/2026, Sez. L, Sentenzan. 10919 del 24/04/2026).4. Con il quarto motivo di ricorso, sempre attinente alla domandariconvenzionale dell’ente, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2943 c.c.,sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto applicabile la prescrizione decennale, anziché quellaquinquennale, alla prescrizione del credito restitutorio dell’ente.Il motivo è infondato, poiché l’azione della pubblica amministrazione neiconfronti del lavoratore per la restituzione di somme indebitamentepercepite non si sottrae alle regole generali sul termine di prescrizionedell’azione di ripetizione dell’indebito, che è quello decennale fissatodall’art. 2943. Come condivisibilmente puntualizzato da Cass., Sez. L,Sentenza n. 28436 del 05/11/2019, l'azione per la restituzione di sommecorrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunquealla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale previstadall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delleerogazioni, poi risultate non dovute, a mano a mano effettuate, sicché ilcredito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebitaerogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità dipagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la suacausa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MNumero registro generale 28448/2022Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 17138/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 6.000 per compensiprofessionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris