CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2018
Cassazione n. 05815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9529-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. (già UBIS - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2227/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 263/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.9529/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza n. 2227/2018, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la [OSCURATO:PERSONA] scpa (ora [OSCURATO:PERSONA] scpa) a far tempo dall’1.1.2003 e previo accertamento dell’illiceità dell’appalto stipulato contestualmente alla cessione del ramo di azienda corrispondente, disposto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20-29 del D.lgs. n. 276/2003 nonché dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto con diritto del lavoratore a essere reintegrato nelle mansioni svolte sino al 31.3.2009; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due articolati motivi; chela [OSCURATO:PERSONA] scpa ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente; chetale atto risulta solo notificato alla controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese in considerazione, da un lato, della tempestività della rinuncia e, dall’altro, della mancanza di atti successivi alla notifica della rinuncia, da parte della società, finalizzati ad insistere sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Co