CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28494-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 760/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRPEF ed IVA del 2007 con il quale veniva evidenziata la mancata operatività dell'azienda, determinandosi il reddito minimo calcolato in base a quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio perché la società contribuente ha acquistato delle auto senza mai rivenderle, ad eccezione di due autovetture, ponendo in essere atteggiamenti che lasciavano intravedere la volontà di trattenere presso di sé tali autovetture, tanto da partecipare a gare automobilistiche di pregio e vincendo dei premi; inoltre per tali auto veniva pagato il bollo auto, cosicché tali automezzi non erano destinati alla rivendita. La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis Ric. 2021 n. 28494 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- cod. civ., nonché dei principi contabili dell'OIC in connessione con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la società contribuente è risultata pienamente operativa sulla base della corretta allocazione contabile delle autovetture tra le rimanenze. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13