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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07659/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24708 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 751/16/20, depositata in data 22 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato cessata la materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/92 in ordine al giudizio concernente l'impugnativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'avviso di accertamento TF3030204075/2016 con il quale l'Ufficio aveva recuperato Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione a fatture passive di acquisto merci soggettivamente inesistenti; - la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, in combinato con l'art. 3 del d.l. n. 119/2018, per avere la CTR erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n.

TF3030204075/2016 sulla base della mera declaratoria da parte della contribuente in udienza di avere aderito alla procedura di rottamazione della cartella, che, quand'anche effettivamente perfezionatasi, portava, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/92, un credito inferiore a quello dell'atto impositivo.

2. Il motivo è fondato. 3.La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio in particolare (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000); in particolare, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, (Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020; v. anche Cass. 16922/2016);nel caso di specie, tanto non è avvenuto, atteso che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/92 in ordine al giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento TF3030204075/2016 emesso ai fini Iva a fronte della mera dichiarazione in udienza da parte della società contribuente di avere aderito alla procedura di rottamazione ( ex art. 3 del d.l. n. 119/2018) che, quand'anche effettivamente perfezionatasi, ha ad oggetto la cartella di pagamento il cui importo non coincide con quello dell'atto di accertamento essendo l'iscrizione a ruolo in pendenza di processo ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92 limitata nel quantum. 4.In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24708 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 751/16/20, depositata in data 22 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato cessata la materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/92 in ordine al giudizio concernente l'impugnativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'avviso di accertamento TF3030204075/2016 con il quale l'Ufficio aveva recuperato Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione a fatture passive di acquisto merci soggettivamente inesistenti; - la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, in combinato con l'art. 3 del d.l. n. 119/2018, per avere la CTR erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF3030204075/2016 sulla base della mera declaratoria da parte della contribuente in udienza di avere aderito alla procedura di rottamazione della cartella, che, quand'anche effettivamente perfezionatasi, portava, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/92, un credito inferiore a quello dell'atto impositivo. 2. Il motivo è fondato. 3.La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio in particolare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000); in particolare, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, (Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020; v. anche Cass. 16922/2016);nel caso di specie, tanto non è avvenuto, atteso che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/92 in ordine al giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento TF3030204075/2016 emesso ai fini Iva a fronte della mera dichiarazione in udienza da parte della società contribuente di avere aderito alla procedura di rottamazione ( ex art. 3 del d.l. n. 119/2018) che, quand'anche effettivamente perfezionatasi, ha ad oggetto la cartella di pagamento il cui importo non coincide con quello dell'atto di accertamento essendo l'iscrizione a ruolo in pendenza di processo ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92 limitata nel quantum. 4.In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in
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