CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 18243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (cui 06USVR9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9.10.2024, ha disposto l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica federativa del Brasile. La sentenza è stata comunicata a Gentilcore, presente nel procedimento, e al suo difensore il 9.10.2024. 2. Il 20.11.2024 hanno proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'estradando gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — nominati entrambi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]-, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione- La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla produzione documentale, ai sensi dell'art. 705, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. quanto al giudizio di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 2. In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art.704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella specie, fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014, Makeiev, Rv. 260720). Nel caso di specie, a fronte di una sentenza depositata il 9.10.2024 e comunicata lo stesso giorno all'estradando e al suo difensore, il ricorso per cassazione è stato proposto il 20.11.2024. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 febbraio