CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 16453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28327/2017 R.G. proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MATANO GIUSEPPEe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 534/2017 depositata il25/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta dall'odierna parte ricorrente, confermavala decisione di primo grado che aveva rigettato l'azione di accertamento negativo del credito contributivo oggetto di un verbale ispettivo; 2. la pretesa creditoria dell’INPS scaturiva dalla violazione del cd. minimale contributivo; 3. la Corte territoriale , a fondamento del decisum, da un lato, chiariva come oggetto di lite non fosse la stipula di c ontratti part - time quanto la registrazione di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello concordato nei contratti di assunzione, alcuni full timee altri part-time; dall’altro, con riferimento alla posizione di un lavoratore per il quale l’impresa invocava sgravi contributivi , assumendo l’errore ingenerato dall’Istituto, osservava come la condotta dell’INPS al più potesse rilevare sul piano delle sanzioni ma non legittimare il diritto alla riduzione contributiva, difettando , nella specie, la sussistenza de i requisiti normativi della fattispecie agevolativa di cui all’art. 8, comma 9, della legge nr. 407 del 1990; 4. avverso la decisione , ha proposto ricorso la società in epigrafe con sette motivi, resistiti dall’INPS,con controricorso; 5. all’ad unanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod. proc. civ. -è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del DL nr. 389 del 1989; 7. secondo la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe obliterato i contratti part-time succedutisi del tempo e applicato la regola del minimale retributivo (recte:contributivo) non al contratto di lavoro part - time vigente al momento dell'erogazione della prestazione ma ai contratti di lavoro part-timedi assunzione che poi erano stati oggetto di novazione; 8. il motivo presenta un assorbente profilo di inammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione dei contratti di lavoro che si assumono conclusi in sostituzione dei primi.Come sviluppate, le censure si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo366, nr. 6, cod.proc.civ. , anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motiv o non trascr iv e adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione; 9. con il secondo motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.-violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 cod. civ.; 10.secondo la parte ricorrente, il decisum non avrebbe considerato che il risultato dell'attività ispettiva non era coperto da pubblica fede; 11.i rilievi sinteticamente esposti non si confrontano, in modo puntuale, con la sentenza impugnata; 12.la Corte di merito ha chiarito come, a base dell’accertamento di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello pattuito -circostanza da cui derivavail versamento di una contribuzione in misura inferiore al minimale contributivo perché parametrata alla retribuzione corrisposta e non a quella dovuta- gli ispettori avessero posto l e emergenze ricavabili dai documenti di provenienza datoriale (li bro unico e buste paga) e comele stesse ( id est : la corrispondenza dei dati riportati nei documenti aziendali con quelli indicati nel verbale) non fossero state smentite efficacemente dalla parte interessata; 13.tali affermazioni dovevano indurre la società ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, le censure, limitate ad una generica critica del percorso argomentativo, restano prive di concreta riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili; 14.analoghi limiti di ammissibilità incontrano le censure di cui al terzo motivo, con cui è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione dell'articolo 1322 cod.civ., con riferimento all'art. 1 del DL nr.389 del 1989, per non avere la Corte territoriale, pronunciando sul terzo motivo di appello, considerato che, nei contratti di lavoro part time , la contribuzione era da parametrare alle ore pattuite e non alle giornate; 15.la Corte di appello, argomentando in relazione al terzo motivo di impugnazione, ha osservato come il mezzo di gravame, prima ancora che infondato, fosse del tutto defatigatorio perché oggetto di contrasto era solo la non corrispondenza della prestazione eseguita con quella pattuita; 16.in questa sede, parte ricorrente , in modo suggestivo, valorizza la terminologia utilizzata dalla Corte territoriale , giudicandola errata perché riferita alle «giornate» piuttosto che alle «ore lavorate»; 17.all’evidenza, si trattadi un profilo del tutto irrilevante rispetto alla sostanza della decisione impugnata volta ad affermare , in corretta applicazione della regola del minimale contributivo, che, a base del calcolo dei contributi previdenziali , deve essere posta laretribuzione dovuta per contratto e non quella di fatto c orrisposta ; L'obbligo contributivo, infatti, ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e - com'è stato chiarito da Cass. n r . 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore); 18.con il quarto motivo - ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod. proc. civ.-è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs nr. 61 del 2000; 19.parte ricorrente assume che il giudice di secondo grado avrebbe attribuito rilievo ai contratti di assunzione e non a quelli successivi in cui i primi erano novati; 20.il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo di censura; 21.con il quinto motivo -ai sensi dell’art . 360 nr. 3 cod.proc.civ. - e con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – (con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.) parte ricorrente , complessivamente, censura il passaggio motivazionale relativo al mancato riconoscimento degli sgravi in relazione alla posizione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]; 22.la statuizione è criticata perché la ricorrente ( id est : l’appellante) avrebbecontestato il quantum anche delle sanzioni e la Corte di appello non si sarebbe pronunciataal riguardo; 23.le censure sono prospettatein modo del tutto generico, senza l’indicazione specifica degli atti processuali necessari a sostenerle;in definitiva, i motivi si arrestano aimedesimi rilievi di inammissibilità, già evidenziati in sede di scrutinio delle precedenti censure; 24.con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per essersi limitata la Corte di appello a riportare le considerazioni del giudice di primo grado in ordine alla genericità della contestazione dei conteggi senza esprimere un’autonoma pronuncia al riguardo; 25.il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale reso una statuizione coerente con le ragioni dell’impugnazione; 26.l’appellante aveva lamentato una motiva zione apparente del Tribunale, in merito ai conteggi, giudicati genericamente contestati; 27.nell’argomentare le ragioni di infondatezza dell’ottavo motivo di appello, la C orte di appello ha condiviso la conclusione de l Tribunale ed ha osservato come la affermata genericità dei rilievi poggiasse sulla mancata contestazione, da parte dellasocietà, delle operazioni di calcolosviluppate in sede ispettiva; 28.in tal modo, risulta esplicit ato il ragionamento decision ale , reso attraverso argomentazioni logiche ed intellegibili che possono essere condivisibili o meno ma non sono censurabili sul piano strettamente motivazionale; 29. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere complessivamente respinto; 30.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; 31.sussistono, per la ricorrente, le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.500,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri