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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 01674/2022

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4/08/2014) del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale che aveva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] oltre un milio- ne e centomila euro.

Il ricorso in oggetto si inserisce in un risalente e nutrito contenzioso tra le stesse parti ed origina, tra le altre, dalla sentenza (n. 3516 del 2012), resa dal Tribunale di Roma, di ineffi- cacia, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di una cessione di credito effet- tuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA]- ments [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con contro- ricorso, contenente ricorso incidentale, articolato su un unico moti- vo.

Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l'udienza pubblica di di- scussione del 4 novembre 2021 [tenuta, con riferimento a detto ri- corso, non essendovi stata richiesta di discussione orale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con ec- cezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105].

Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 2 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Entrambe le parti hanno depositato memoria (direttamente in forma cartacea) e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale è per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 282 cod. proc. civ. ed af- ferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, di- chiarativa dell’inefficacia della cessione di credito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]., è esecutiva in quanto non vi sono previsioni di legge che escludono detta efficacia per le sentenze dichiarative e per quelle costitutive.

Il secondo mezzo è per violazione e falsa applicazione degli artt. 282 e 337 cod. proc. civ. e dell’art. 2740 cod. civ.: esso af- ferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma è passata in giudicato.

Il terzo motivo reca censura di omissione di pronuncia e viola- zione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo.

Il motivo afferma che la predetta sentenza del Tribunale di Roma è passata in giudicato a seguito della mancata impugnazione di meri- to da parte della [OSCURATO:PERSONA]. sul capo di sen- tenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, relativo alla ineffica- cia della cessione di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, in tema di efficacia delle sentenze costitutive (Cass. n. 28508 del 08/11/2018 Rv. 651634 – 01): «L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze co- stitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giu- dicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 3 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compra- vendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non con- cluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anti- cipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rite- nuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudizia- le la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata conte- stualmente all'accoglimento della revocatoria fallimentare, in quan- to meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'acco- glimento dell'azione revocatoria).».

Nella specie, l'effetto dell'inop- ponibilità della cessione è sicuramente l'oggetto principale della domanda e discende in via diretta dal riconoscimento costitutivo dei relativi presupposti, dando luogo ad una situazione giuridica prima non sussistente Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale possono esse- re congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati, dovendosi affermare, previa riqualificazione del terzo motivo di ricorso (come consentito da quasi un decennio: Sez.

U n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01) che la sentenza del Tribunale di Aosta, alla quale la questione risultava essere stata compiutamente devoluta, nulla scrive in ordine al passaggio in giu- dicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3516 del 2012 a se- guito della statuizione della Corte di Appello di Roma che investita dell’impugnazione di merito avverso detta pronuncia di primo gra- do, affermava (con sentenza n. 4276 del 2016) essere passata in giudicato la condanna al risarcimento del danno, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 4 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Per vero la pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti si li- mita a rilevare che la sentenza di primo grado (la n. 3516 del 2012) non poteva avere efficacia esecutiva in quanto costitutiva ma nulla scrive in ordine alla (mancata) proposizione dell’appello av- verso alcuni dei suoi capi e segnatamente quello concernente la [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento a detto ambito di omesso esame la sentenza in scrutinio è inadeguatamente motivata.

In particolare, la ratio deci- dendi dell'insensibilità dell'ordinanza di assegnazione alle vicende successive del titolo è adeguatamente censurata con l'invocazione del passaggio in giudicato di questo e quindi della rilevanza di tale circostanza; ed in effetti il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza di assegnazione, finché questa è sub iudice in virtù della dispiegata opposizione formale contro di essa, deve co- munque valutare se e come il titolo esistesse; ne consegue che egli deve certamente considerare anche il giudicato, se del caso so- pravvenuto sul punto, di revoca in forza del quale l'odierna ricor- rente principale aveva azionato il suo credito.

Il ricorso principale, è pertanto, accolto con riferimento al se- condo e al terzo motivo, previa riqualificazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché l’affermazione del Tribu- nale di Aosta è priva di motivazione non in senso formale, bensì sostanziale, laddove tratta il tema della mancanza di esecutività della sentenza di primo grado, ossia nulla spiega in ordine al fatto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione sul credito risarcitorio della [OSCURATO:PERSONA], con la prospet- tabile conseguenza che essa è esecutiva.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso prin- cipale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della Eurose- curities [OSCURATO:PERSONA] in quanto esso fa valere soltanto un’ipotesi Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 5 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 di nullità della sentenza per compensazione delle spese di lite, sen- za sussistenza di idonee ragioni, con la conseguenza che l’accoglimento per ragioni di radicale nullità motivazionale del prov- vedimento comporta assorbimento dell’unico mezzo incidentale, posto che il giudice del rinvio dovrà, all’esito del giudizio di opposi- zione agli atti, provvedere nuovamente sulle spese del giudizio di- nanzi ad esso.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in appli- cazione dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ., al Tribunale di Tori- no, ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di Aosta già pronunciati in altre cause tra le stesse parti e stante il ridotto nu- mero di magistrati ivi in servizio e addetti all’ambito del contenzio- so civile-esecutivo.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

L’impugnazione è stata accolta e pertanto non deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo, assorbito il ri- corso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo- tivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torino, anche per le spe- se di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 6 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/08/2014) del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale che aveva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] oltre un milio- ne e centomila euro. Il ricorso in oggetto si inserisce in un risalente e nutrito contenzioso tra le stesse parti ed origina, tra le altre, dalla sentenza (n. 3516 del 2012), resa dal Tribunale di Roma, di ineffi- cacia, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di una cessione di credito effet- tuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA]- ments [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con contro- ricorso, contenente ricorso incidentale, articolato su un unico moti- vo. Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l'udienza pubblica di di- scussione del 4 novembre 2021 [tenuta, con riferimento a detto ri- corso, non essendovi stata richiesta di discussione orale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con ec- cezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105]. Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 2 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Entrambe le parti hanno depositato memoria (direttamente in forma cartacea) e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale è per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 282 cod. proc. civ. ed af- ferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, di- chiarativa dell’inefficacia della cessione di credito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]., è esecutiva in quanto non vi sono previsioni di legge che escludono detta efficacia per le sentenze dichiarative e per quelle costitutive. Il secondo mezzo è per violazione e falsa applicazione degli artt. 282 e 337 cod. proc. civ. e dell’art. 2740 cod. civ.: esso af- ferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma è passata in giudicato. Il terzo motivo reca censura di omissione di pronuncia e viola- zione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo. Il motivo afferma che la predetta sentenza del Tribunale di Roma è passata in giudicato a seguito della mancata impugnazione di meri- to da parte della [OSCURATO:PERSONA]. sul capo di sen- tenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, relativo alla ineffica- cia della cessione di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, in tema di efficacia delle sentenze costitutive (Cass. n. 28508 del 08/11/2018 Rv. 651634 – 01): «L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze co- stitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giu- dicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 3 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compra- vendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non con- cluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anti- cipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rite- nuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudizia- le la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata conte- stualmente all'accoglimento della revocatoria fallimentare, in quan- to meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'acco- glimento dell'azione revocatoria).». Nella specie, l'effetto dell'inop- ponibilità della cessione è sicuramente l'oggetto principale della domanda e discende in via diretta dal riconoscimento costitutivo dei relativi presupposti, dando luogo ad una situazione giuridica prima non sussistente Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale possono esse- re congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati, dovendosi affermare, previa riqualificazione del terzo motivo di ricorso (come consentito da quasi un decennio: Sez. U n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01) che la sentenza del Tribunale di Aosta, alla quale la questione risultava essere stata compiutamente devoluta, nulla scrive in ordine al passaggio in giu- dicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3516 del 2012 a se- guito della statuizione della Corte di Appello di Roma che investita dell’impugnazione di merito avverso detta pronuncia di primo gra- do, affermava (con sentenza n. 4276 del 2016) essere passata in giudicato la condanna al risarcimento del danno, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 4 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Per vero la pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti si li- mita a rilevare che la sentenza di primo grado (la n. 3516 del 2012) non poteva avere efficacia esecutiva in quanto costitutiva ma nulla scrive in ordine alla (mancata) proposizione dell’appello av- verso alcuni dei suoi capi e segnatamente quello concernente la [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a detto ambito di omesso esame la sentenza in scrutinio è inadeguatamente motivata. In particolare, la ratio deci- dendi dell'insensibilità dell'ordinanza di assegnazione alle vicende successive del titolo è adeguatamente censurata con l'invocazione del passaggio in giudicato di questo e quindi della rilevanza di tale circostanza; ed in effetti il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza di assegnazione, finché questa è sub iudice in virtù della dispiegata opposizione formale contro di essa, deve co- munque valutare se e come il titolo esistesse; ne consegue che egli deve certamente considerare anche il giudicato, se del caso so- pravvenuto sul punto, di revoca in forza del quale l'odierna ricor- rente principale aveva azionato il suo credito. Il ricorso principale, è pertanto, accolto con riferimento al se- condo e al terzo motivo, previa riqualificazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché l’affermazione del Tribu- nale di Aosta è priva di motivazione non in senso formale, bensì sostanziale, laddove tratta il tema della mancanza di esecutività della sentenza di primo grado, ossia nulla spiega in ordine al fatto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione sul credito risarcitorio della [OSCURATO:PERSONA], con la prospet- tabile conseguenza che essa è esecutiva. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso prin- cipale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della Eurose- curities [OSCURATO:PERSONA] in quanto esso fa valere soltanto un’ipotesi Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 5 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 7213/2019 Numero sezionale 2645/2021 Numero di raccolta generale 1674/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 di nullità della sentenza per compensazione delle spese di lite, sen- za sussistenza di idonee ragioni, con la conseguenza che l’accoglimento per ragioni di radicale nullità motivazionale del prov- vedimento comporta assorbimento dell’unico mezzo incidentale, posto che il giudice del rinvio dovrà, all’esito del giudizio di opposi- zione agli atti, provvedere nuovamente sulle spese del giudizio di- nanzi ad esso. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in appli- cazione dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ., al Tribunale di Tori- no, ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di Aosta già pronunciati in altre cause tra le stesse parti e stante il ridotto nu- mero di magistrati ivi in servizio e addetti all’ambito del contenzio- so civile-esecutivo. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. L’impugnazione è stata accolta e pertanto non deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo, assorbito il ri- corso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo- tivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torino, anche per le spe- se di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 7213/2019; estensore: C. Valle; pag. 6 di 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8
Sentenza Cassazione n. 01674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris