Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02327/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriato di somme da lui incassate quale esercente di una ricevitoria del gioco del lotto e non riversate all'Erario, per il complessivo importo di 505.168,49 euro.

2. Il suo ricorso consta di tre motivi.

2.1. Il primo consiste nell'erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendo escludersi la qualifica pubblicistica del ricevitore, il quale ha un ruolo puramente esecutivo - quello, cioè, di riscossione delle giocate - all'interno di un rapporto di natura esclusivamente privatistica con il concessionario ed il gestore del gioco.

Inoltre, le somme da lui incassate non possono considerarsi sin dall'origine denaro pubblico, ma ricavo d'impresa del concessionario, divenendo oggetto di obbligazione tributaria solo nel successivo momento in cui viene determinato l'ammontare del "prelievo unico erariale", il quale è dovuto dal concessionario e non dal ricevitore.

Si deduce l'analogia di posizione con quella dell'esercente l'attività alberghiera, in relazione al versamento dell'imposta di soggiorno, così come disciplinata dal d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano le lacune motivazionali in punto di valutazione delle prove, tali da aver comportato una violazione dello standard di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.

Si tratterebbe, in particolare: a) dell'omessa verifica della paternità della falsificazione del bollettino postale inviato all'Agenzia dei monopoli per simulare l'avvenuto versamento delle somme; b) dell'omesso accertamento dell'interlocutore della telefonata al quale sarebbe stato richiesto l'inoltro del bollettino, non avendo la Corte d'appello verificato l'organizzazione della ricevitoria e, quindi, la presenza di collaboratori addetti alla gestione, non potendo rilevare la semplice titolarità formale dell'esercizio; c) della limitazione delle condotte ad un periodo di poche settimane e dell'orario notturno in cui sono state per lo più effettuate le giocate, dovendo da ciò dedursi l'assenza di una pianificazione illecita e, comunque, l'esecuzione nell'assenza dell'imputato dall'esercizio; d) del mancato rinvenimento delle somme sottratte, tale da renderne incerta la destinazione.

2.3. Il terzo motivo attiene al dinego delle circostanze attenuanti generiche, fondato dalla Corte d'appello sull'irreperibilità dell'imputato, invece non tale (avendo egli eletto domicilio presso il proprio difensore), nonché sulla mancata collaborazione, tuttavia erroneamente intendendosi per tale il legittimo esercizio del diritto di difesa.

L'imputato, invece, non ha tenuto alcuna condotta elusiva od ostruzionistica, è del tutto incensurato, non si è mai reso responsabile di condotte violente o socialmente pericolose e la sua condotta ha riguardato un lasso di tempo assai ristretto, né si può subordinare il riconoscimento di tali attenuanti al risarcimento del danno od anche alla sola offerta reale dello stesso.

3. Il difensore ricorrente ha inviato istanza di rinvio della trattazione del processo, giustificata da suoi concomitanti impegni professionali.

La Corte l'ha respinta, con ordinanza inserita nel verbale d'udienza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente confermato quanto già sinteticamente esposto nell'ordinanza pronunciata in udienza, in ordine al rigetto dell'istanza difensiva di rinvio.

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102, cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109; Sez.

U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828).

È sufficiente rilevare, allora, che, nel caso in esame, il difensore istante se non altro non ha indicato le ragioni dell'impossibilità di avvalersi di sostituti, in questo o negli altri processi cui ha inteso partecipare, peraltro tutti fissati dinanzi ad uffici giudiziari di Roma, con la possibilità, dunque, di chiedere un coordinamento dei relativi orari di trattazione.

2. Venendo ai motivi di ricorso, gli stessi sono tutti inammissibili, anzitutto perché semplicemente reiterativi di quelli d'appello, cui la sentenza impugnata ha risposto in modo ineccepibile.

2.1. A questo si aggiunga che il primo è manifestamente infondato, richiamando le tesi pur affacciatesi nella giurisprudenza di legittimità, ma ormai superate da Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573: che - con principio stabilito ex professo per i gestori ed esercenti di apparecchi da gioco, ma applicabile, per identità di ratio e presupposti, anche a gestori ed esercenti di altri giochi e scommesse in concessione erariale - ha stabilito che integra il delitto di peculato la condotta di tali soggetti che s'impossessino dei proventi del gioco, anche per la parte destinata all'Erario, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione; ciò in quanto - hanno spiegato le Sezioni unite - il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegata parte delle attività proprie del concessionario.Il riferimento difensivo alla figura dell'albergatore, in relazione all'omesso versamento della c.d.

"tassa di soggiorno", è semplicemente eccentrico, trattandosi di posizioni non assimilabili.

All'albergatore - e soltanto nonché specificamente a lui - è stata la legge ad attribuire la qualifica di responsabile d'imposta ed a prevedere una sanzione amministrativo-tributaria, mutando la previgente disciplina, che invece lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione di quel tributo (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020, e art. 5-quinquies, legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146).

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso comunque non sarebbe consentito, poiché consiste esclusivamente in una differente ricostruzione dei fatti, perciò pretendendo dal giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, che gli è preclusa.

2.3. Egualmente dicasi per l'ultima doglianza, in tema di attenuanti generiche, con cui il ricorso lamenta la valutazione compiuta sul punto dai giudici d'appello, limitandosi ad addurre l'assenza di profili negativamente valutabili, ma non l'esistenza di specifici dati suscettibili di positivo apprezzamento, invece necessari per il riconoscimento di tali attenuanti (così, a puro titolo d'esempio tra moltissime altre, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino cinese [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriato di somme da lui incassate quale esercente di una ricevitoria del gioco del lotto e non riversate all'Erario, per il complessivo importo di 505.168,49 euro. 2. Il suo ricorso consta di tre motivi. 2.1. Il primo consiste nell'erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendo escludersi la qualifica pubblicistica del ricevitore, il quale ha un ruolo puramente esecutivo - quello, cioè, di riscossione delle giocate - all'interno di un rapporto di natura esclusivamente privatistica con il concessionario ed il gestore del gioco. Inoltre, le somme da lui incassate non possono considerarsi sin dall'origine denaro pubblico, ma ricavo d'impresa del concessionario, divenendo oggetto di obbligazione tributaria solo nel successivo momento in cui viene determinato l'ammontare del "prelievo unico erariale", il quale è dovuto dal concessionario e non dal ricevitore. Si deduce l'analogia di posizione con quella dell'esercente l'attività alberghiera, in relazione al versamento dell'imposta di soggiorno, così come disciplinata dal d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano le lacune motivazionali in punto di valutazione delle prove, tali da aver comportato una violazione dello standard di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio. Si tratterebbe, in particolare: a) dell'omessa verifica della paternità della falsificazione del bollettino postale inviato all'Agenzia dei monopoli per simulare l'avvenuto versamento delle somme; b) dell'omesso accertamento dell'interlocutore della telefonata al quale sarebbe stato richiesto l'inoltro del bollettino, non avendo la Corte d'appello verificato l'organizzazione della ricevitoria e, quindi, la presenza di collaboratori addetti alla gestione, non potendo rilevare la semplice titolarità formale dell'esercizio; c) della limitazione delle condotte ad un periodo di poche settimane e dell'orario notturno in cui sono state per lo più effettuate le giocate, dovendo da ciò dedursi l'assenza di una pianificazione illecita e, comunque, l'esecuzione nell'assenza dell'imputato dall'esercizio; d) del mancato rinvenimento delle somme sottratte, tale da renderne incerta la destinazione. 2.3. Il terzo motivo attiene al dinego delle circostanze attenuanti generiche, fondato dalla Corte d'appello sull'irreperibilità dell'imputato, invece non tale (avendo egli eletto domicilio presso il proprio difensore), nonché sulla mancata collaborazione, tuttavia erroneamente intendendosi per tale il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'imputato, invece, non ha tenuto alcuna condotta elusiva od ostruzionistica, è del tutto incensurato, non si è mai reso responsabile di condotte violente o socialmente pericolose e la sua condotta ha riguardato un lasso di tempo assai ristretto, né si può subordinare il riconoscimento di tali attenuanti al risarcimento del danno od anche alla sola offerta reale dello stesso. 3. Il difensore ricorrente ha inviato istanza di rinvio della trattazione del processo, giustificata da suoi concomitanti impegni professionali. La Corte l'ha respinta, con ordinanza inserita nel verbale d'udienza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente confermato quanto già sinteticamente esposto nell'ordinanza pronunciata in udienza, in ordine al rigetto dell'istanza difensiva di rinvio. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102, cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109; Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). È sufficiente rilevare, allora, che, nel caso in esame, il difensore istante se non altro non ha indicato le ragioni dell'impossibilità di avvalersi di sostituti, in questo o negli altri processi cui ha inteso partecipare, peraltro tutti fissati dinanzi ad uffici giudiziari di Roma, con la possibilità, dunque, di chiedere un coordinamento dei relativi orari di trattazione. 2. Venendo ai motivi di ricorso, gli stessi sono tutti inammissibili, anzitutto perché semplicemente reiterativi di quelli d'appello, cui la sentenza impugnata ha risposto in modo ineccepibile. 2.1. A questo si aggiunga che il primo è manifestamente infondato, richiamando le tesi pur affacciatesi nella giurisprudenza di legittimità, ma ormai superate da Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573: che - con principio stabilito ex professo per i gestori ed esercenti di apparecchi da gioco, ma applicabile, per identità di ratio e presupposti, anche a gestori ed esercenti di altri giochi e scommesse in concessione erariale - ha stabilito che integra il delitto di peculato la condotta di tali soggetti che s'impossessino dei proventi del gioco, anche per la parte destinata all'Erario, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione; ciò in quanto - hanno spiegato le Sezioni unite - il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegata parte delle attività proprie del concessionario.Il riferimento difensivo alla figura dell'albergatore, in relazione all'omesso versamento della c.d. "tassa di soggiorno", è semplicemente eccentrico, trattandosi di posizioni non assimilabili. All'albergatore - e soltanto nonché specificamente a lui - è stata la legge ad attribuire la qualifica di responsabile d'imposta ed a prevedere una sanzione amministrativo-tributaria, mutando la previgente disciplina, che invece lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione di quel tributo (art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020, e art. 5-quinquies, legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146). 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso comunque non sarebbe consentito, poiché consiste esclusivamente in una differente ricostruzione dei fatti, perciò pretendendo dal giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, che gli è preclusa. 2.3. Egualmente dicasi per l'ultima doglianza, in tema di attenuanti generiche, con cui il ricorso lamenta la valutazione compiuta sul punto dai giudici d'appello, limitandosi ad addurre l'assenza di profili negativamente valutabili, ma non l'esistenza di specifici dati suscettibili di positivo apprezzamento, invece necessari per il riconoscimento di tali attenuanti (così, a puro titolo d'esempio tra moltissime altre, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre