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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13978/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20995 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20995del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSalvino Greco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoBenedetto Gargani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 309/2021, pubblicatain data 11 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 1.432,05 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un titolo di credito (assegno circolare insoluto).

La banca intimata ha proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bologna ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione, poiché, nelle more del giudizio, il titolo di credito posto a base del precetto opposto era stato assoggettato a sequestro penale e pagato all’ammini- stratore giudiziario, condannando l’opposta intimante al paga- mento delle spese di lite.

Il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Tralicci, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 cpc– omess a valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ».

La ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della ma- teria del contendere sull’opposizione proposta dalla banca inti- mata, sull’assunto che alla data di notifica del precetto opposto il titolo esecutivo posto a base dello stesso era pienamente ef- ficace.

Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie adeguatamente la effettiva ratio deci- dendidella sentenza impugnata.

Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione al precetto, per essere venuta definiti- vamente meno l’efficacia del titolo posto a base del precetto stesso, nel corso del giudizio di opposizione, in virtù del suo sequestro disposto in sede penale nonché del successivo Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 pagamento della relativa provvista in favore dell’amministra- tore giudiziario.

Nessun rilievo può quindi avere, in quest’ottica, la circostanza che il titolo avesse efficacia esecutiva al momento dell’intima- zione del precetto opposto, in quanto la cessazione della mate- ria del contendere è stata, del tutto correttamente, dichiarata proprio in virtù di un fatto sopravvenuto alla proposizione dell’opposizione al precetto, che avevafatto venir meno l’inte- resse delle parti sia alla statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, siasulla stessa regola- rità degli atti pre-esecutivi . 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa appli- cazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 –91 cpc ed all’ art. 55 D. Lgs. 159/11 - omess a valutazione di una circostanza determinante ex art. 360n. 5 cpc».

La ricorrente deduce che,ai sensi dell’art. 55 del decreto legi- slativo n. 159 del 2011, sebbene a seguito del sequestro penale di prevenzione non possano essere iniziate o proseguite proce- dure esecutive, quelle pendenti restano solo sospese sino alla conclusione dello stesso procedimento di prevenzione .

Da ciò fa discendere che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, esclude ndo l a persistenza dell’interesse delle parti alla decisione sull’opposizione proposta dalla banca intimata, ma avrebbe dovuto dichiarare la mera so- spensione dell’efficacia del precetto e del diritto di essa inti- mante di agire esecutivamente(in attesa della definizione del procedimento penale di prevenzione), condannando comunque la banca opponente al pagamento delle spese di lite in ragione della sua soccombenza virtuale.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

La censura introduce, infatti,una questione nuova (che richiede anche accertamenti di fatto), in rela zione alla pretesa di Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 sospensione dell’efficacia del precetto, che non risulta in alcun modo affrontata nella decisione impugnata e che la ricorrente non indica se, in quali atti ed in quali termini era stata già pro- posta nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

In ogni caso, anche a fini di completezza di esposizione, è op- portuno rilevare che risulta certamente infondato, in diritto, l’assunto per cui avrebbe dovuto essere dichiarata la sospen- sione dell’efficacia del precetto in base alla previsione di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dal momento che la stessa disposizione invocata, anche a volerla ritenere ap- plicabile alla fattispecie, è esplicita nel prevedere la sospen- sione delle sole procedure esecutive già in corso al momento del sequestro penale, mentre vieta espressamente l’inizio di nuove procedure esecutive.

Nella specie, non risultando notificato alcun atto di pignora- mento(almeno per quanto emerge dagli atti) ed essendo il pre- cetto atto stragiudiziale preliminare rispetto all’esecuzione,cer- tamente non vi era spazioper una sospen sione dell’esecuzione , non essendo pendente alcunaprocedura esecutiva .

D’altra parte, tenuto conto dell’avvenuto pagamento del titolo in favore dell’amministratore giudiziario, si era evidentemente determinatala sopravvenuta e definitiva caducazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’intimantesulla base di quel titoloe, di conseguenza, l’inevitabile definitiva perdita di efficacia del precetto opposto ed il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sulla sua legittimità, come corretta- mente statuito dal giudice di secondo grado.

Anzi, può rilevarsi (sempre a soli fini di completezza espositiva) che in effetti, la stessa ricorrente pare addirittura riconoscere implicitamente la correttezza di tale ultima conclusione, lad- doveafferma, nel ricorso, che la banca opponente avrebbe do- vuto essere condannata al pagamento delle spese del giudizio Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 sulla base del principio della soccombenza virtuale,il che pre- suppone appunto il riconoscimento della avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115e omess a valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ».

La ricorrente sostieneche non avrebbe potuto essere pronun- ciata la dichiarazione di cessazione della materia del conten- dere, in mancanza di richiesta concorde delle parti in tal senso e, comunque, tale esito non potrebbe giustificarsi in presenza di un provvisorio sequestro del titolo esecutivo che ne inibiva semplicemente la circolazione.

Sotto il primo profilo, la censura è certamente infondata, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del conten- dere si determinaoggettivamente, in caso di difetto di interesse alla decisione sopravvenuto in corso di causa, a prescindere dalle richieste delle parti in proposito.

Sotto il secondo profilo, essa non coglie invece adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata sul punto.

Il tribunale ha,infatti, posto a base della sua decisione la con- siderazione per cui il titolo di credito posto a base del precetto opposto non solo era stato oggetto di sequestro penale di pre- venzione, ma la relativa provvista era stata anche incassata dall’amministratore giudiziario nominato dal giudice penale e versatasu un conto corrente intestato alla procedura di ammi- nistrazione giudiziaria, così determinando l’inesigibilità ulteriore del credito portato dal titolo stesso e, comunque, rendendo di fatto impossibile un eventuale successivo processo di esecu- zione forzata fondato su quel titolo.

La ragione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dunque,non è stata ravvisata nel la semplice cir- costanza dell’intervenuto sequestro “provvisorio” del titolo di Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 credito e nella temporanea inibizione della sua circolazione, ma altresì nell’avvenuto pagamento della somma dallo stesso por- tata e, quindi, nella definitiva caducazione della sua efficacia come titolo esecutivo, con conseguente im possibilità che lo stessopotesse essere nuovamente portato all’incasso e posto alla base di un ulteriore procedimento esecutivo. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20995 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20995del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSalvino Greco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoBenedetto Gargani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 309/2021, pubblicatain data 11 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 1.432,05 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un titolo di credito (assegno circolare insoluto). La banca intimata ha proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bologna ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione, poiché, nelle more del giudizio, il titolo di credito posto a base del precetto opposto era stato assoggettato a sequestro penale e pagato all’ammini- stratore giudiziario, condannando l’opposta intimante al paga- mento delle spese di lite. Il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Tralicci, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 cpc– omess a valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ». La ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della ma- teria del contendere sull’opposizione proposta dalla banca inti- mata, sull’assunto che alla data di notifica del precetto opposto il titolo esecutivo posto a base dello stesso era pienamente ef- ficace. Il motivo è inammissibile. La censura non coglie adeguatamente la effettiva ratio deci- dendidella sentenza impugnata. Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione al precetto, per essere venuta definiti- vamente meno l’efficacia del titolo posto a base del precetto stesso, nel corso del giudizio di opposizione, in virtù del suo sequestro disposto in sede penale nonché del successivo Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 pagamento della relativa provvista in favore dell’amministra- tore giudiziario. Nessun rilievo può quindi avere, in quest’ottica, la circostanza che il titolo avesse efficacia esecutiva al momento dell’intima- zione del precetto opposto, in quanto la cessazione della mate- ria del contendere è stata, del tutto correttamente, dichiarata proprio in virtù di un fatto sopravvenuto alla proposizione dell’opposizione al precetto, che avevafatto venir meno l’inte- resse delle parti sia alla statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, siasulla stessa regola- rità degli atti pre-esecutivi . 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa appli- cazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115 e 116 –91 cpc ed all’ art. 55 D. Lgs. 159/11 - omess a valutazione di una circostanza determinante ex art. 360n. 5 cpc». La ricorrente deduce che,ai sensi dell’art. 55 del decreto legi- slativo n. 159 del 2011, sebbene a seguito del sequestro penale di prevenzione non possano essere iniziate o proseguite proce- dure esecutive, quelle pendenti restano solo sospese sino alla conclusione dello stesso procedimento di prevenzione . Da ciò fa discendere che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, esclude ndo l a persistenza dell’interesse delle parti alla decisione sull’opposizione proposta dalla banca intimata, ma avrebbe dovuto dichiarare la mera so- spensione dell’efficacia del precetto e del diritto di essa inti- mante di agire esecutivamente(in attesa della definizione del procedimento penale di prevenzione), condannando comunque la banca opponente al pagamento delle spese di lite in ragione della sua soccombenza virtuale. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. La censura introduce, infatti,una questione nuova (che richiede anche accertamenti di fatto), in rela zione alla pretesa di Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 sospensione dell’efficacia del precetto, che non risulta in alcun modo affrontata nella decisione impugnata e che la ricorrente non indica se, in quali atti ed in quali termini era stata già pro- posta nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, anche a fini di completezza di esposizione, è op- portuno rilevare che risulta certamente infondato, in diritto, l’assunto per cui avrebbe dovuto essere dichiarata la sospen- sione dell’efficacia del precetto in base alla previsione di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dal momento che la stessa disposizione invocata, anche a volerla ritenere ap- plicabile alla fattispecie, è esplicita nel prevedere la sospen- sione delle sole procedure esecutive già in corso al momento del sequestro penale, mentre vieta espressamente l’inizio di nuove procedure esecutive. Nella specie, non risultando notificato alcun atto di pignora- mento(almeno per quanto emerge dagli atti) ed essendo il pre- cetto atto stragiudiziale preliminare rispetto all’esecuzione,cer- tamente non vi era spazioper una sospen sione dell’esecuzione , non essendo pendente alcunaprocedura esecutiva . D’altra parte, tenuto conto dell’avvenuto pagamento del titolo in favore dell’amministratore giudiziario, si era evidentemente determinatala sopravvenuta e definitiva caducazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’intimantesulla base di quel titoloe, di conseguenza, l’inevitabile definitiva perdita di efficacia del precetto opposto ed il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sulla sua legittimità, come corretta- mente statuito dal giudice di secondo grado. Anzi, può rilevarsi (sempre a soli fini di completezza espositiva) che in effetti, la stessa ricorrente pare addirittura riconoscere implicitamente la correttezza di tale ultima conclusione, lad- doveafferma, nel ricorso, che la banca opponente avrebbe do- vuto essere condannata al pagamento delle spese del giudizio Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 sulla base del principio della soccombenza virtuale,il che pre- suppone appunto il riconoscimento della avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115e omess a valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ». La ricorrente sostieneche non avrebbe potuto essere pronun- ciata la dichiarazione di cessazione della materia del conten- dere, in mancanza di richiesta concorde delle parti in tal senso e, comunque, tale esito non potrebbe giustificarsi in presenza di un provvisorio sequestro del titolo esecutivo che ne inibiva semplicemente la circolazione. Sotto il primo profilo, la censura è certamente infondata, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del conten- dere si determinaoggettivamente, in caso di difetto di interesse alla decisione sopravvenuto in corso di causa, a prescindere dalle richieste delle parti in proposito. Sotto il secondo profilo, essa non coglie invece adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata sul punto. Il tribunale ha,infatti, posto a base della sua decisione la con- siderazione per cui il titolo di credito posto a base del precetto opposto non solo era stato oggetto di sequestro penale di pre- venzione, ma la relativa provvista era stata anche incassata dall’amministratore giudiziario nominato dal giudice penale e versatasu un conto corrente intestato alla procedura di ammi- nistrazione giudiziaria, così determinando l’inesigibilità ulteriore del credito portato dal titolo stesso e, comunque, rendendo di fatto impossibile un eventuale successivo processo di esecu- zione forzata fondato su quel titolo. La ragione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dunque,non è stata ravvisata nel la semplice cir- costanza dell’intervenuto sequestro “provvisorio” del titolo di Ric. n. 20995/2021 –Sez. 3 – A d. 5 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 credito e nella temporanea inibizione della sua circolazione, ma altresì nell’avvenuto pagamento della somma dallo stesso por- tata e, quindi, nella definitiva caducazione della sua efficacia come titolo esecutivo, con conseguente im possibilità che lo stessopotesse essere nuovamente portato all’incasso e posto alla base di un ulteriore procedimento esecutivo. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 13978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris