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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04999/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, oltre che riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello, è manifestamente infondato tenuto conto della preclusa possibilità ex art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, risultando, invero, questione non demandata al vaglio della Corte di appello quella afferente alla sussistenza della recidiva, tema niente affatto sovrapponibile a quello relativo al contestato bilanciamento in termini di equivalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, oltre che riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello, è manifestamente infondato tenuto conto della preclusa possibilità ex art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, risultando, invero, questione non demandata al vaglio della Corte di appello quella afferente alla sussistenza della recidiva, tema niente affatto sovrapponibile a quello relativo al contestato bilanciamento in termini di equivalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
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