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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11620/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi per PALMA [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo, con la quale PALMA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per concorso continuato nel delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990, avente a oggetto la detenzione a fini di spaccio di più quantitativi di marijuana (almeno K. 300 nel mese di aprile 2018), con la recidiva reiterata (in provincia di Brindisi fino all'aprile 2018).

2. La Corte territoriale, ripercorsi gli elementi probatori acquisiti, ha precisato che all'identificazione del PALMA si era giunti partendo dal controllo del traffico telefonico tra più utenze, tutte intestate a soggetti africani e risultate in uso anche a cittadini albanesi, tra i quali l'interlocutore del PALMA in relazione alle condotte contestate, cioè tale SERJANI Flodian.

In particolare, dalle prove acquisite, analiticamente riportate nelle due sentenze di merito, erano emersi il collegamento certo tra le utenze n. 977 (in uso al SERJANI) e n. 307 (in uso al PALMA), anche in ragione della comune identità dell'intestatario fittizio, nonché dei riscontri ricavati dagli esiti dei servizi di OCP approntati, dell'esame dei tabulati e dell'aggancio delle celle, incrociato con il tracciamento veicolare, grazie al GPS installato.

Quanto all'altra coppia di utenze in collegamento tra loro, riconducibili sempre al medesimo intestatario fittizio, cioè la n. 123, ricondotta al SERJANI e la n. 642, attribuita al PALMA, anch'esse considerate di interesse investigativo, l'utilizzazione della seconda da parte del PALMA è stata ritenuta sulla scorta di diversi elementi, tra cui la circostanza del riferimento al complice indicato come "biondo", presente sia negli scambi di sms tra la coppia di utenze 977-307, che in quelli ricollegabili alla coppia di utenze 642-123, da cui era stato ricavato un argomento di ordine logico, nonché dal tenore analogo dei messaggi scambiati.

Nella sentenza appellata si rinviene, inoltre, la ricostruzione analitica di tali messaggi, riferiti ora agli scambi delle prime due utenze, ora a quelli delle seconde, essendosi evidenziato come, rispetto ai primi, fosse stato possibile ricostruire le condotte culminate nella ritenuta consegna di due carichi di stupefacente delle ore 18:00 del giorno 08 aprile 2018 (rispettivamente per Kg. 100 e Kg. 60) e parimenti accertare il collegamento tra l'utenza n. 307, ritenuta in uso al PALMA, e altra utenza attribuita allo stesso SERJANI (come verificato in sede peritale, vedi nota 1 di pag. 9 della sentenza appellata).

Grazie al tenore dei messaggi, dunque, si era risaliti alla prova dell'esistenza di un vero e proprio deposito della droga, in capo all'imputato in concorso con il citato SERJANI, presso il quale al12 aprile 2018 era stoccata la merce degli "ultimi tre viaggi", per un totale di circa Kg.

300. La ricerca del deposito, che gli investigatori avevano ipotizzato trovarsi presso l'abitazione del PALMA, aveva avuto però esito negativoe in sede di perquisizione effettuata il 18 aprile 2018, laddove, invece, il successivo 31 maggio 2019, ad esito di un'altra attività investigativa, era Stata sequestrata la somma di euro 3.550,00, suddivisa in banconote di diverso taglio.

In definitiva, il Tribunale aveva ritenuto certa l'identificazione del PALMA, quanto alle utenze 307 e 417, siccome riscontrate dai servizi di ?PC del 17 aprile 2018, utilizzate dopo la fissazione dell'appuntamento, una per l'incontro dei pomeriggio, l'altra per quello serale; ma anche quanto alla citata utenza n. 642, rilevando come l'attribuzione delle utenze fittiziamente intestate facesse parte di un preciso modus operandi, con il quale era coerente anche l'utenza 642, tenuto conto della identità del tenore dei messaggi, oltre che del riferimento fatto al "biondo" di cui si è detto, nonché al dato della ripartizione dei compiti, emergendo che era il SERJANI a dare ordini al PALMA sul cosa fare, a chi consegnare e dove andare.

Si è poi ritenuta dimostrata, anche in difetto di sequéstro, la ingente quantità della sostanza trattata, sul punto essendo stata valorizzata la chiarezza dei riferimenti ai quantitativi di stupefacente, per un totale di circa Kg. 300, di gran lunga superiore ai limiti necessari per la sua configurabilità.

3. A fronte delle doglianze veicolate con il gravame, la Corte d'appello ha confermato il giudizio del Tribunale, ritenendo intanto infondata l'eccezione di nullità della vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, dopo la trasmissione degli atti da parte di quello dichiaratosi territorialmente incompetente (cioè il Tribunale di Firenze), così come quella inerente alla dedotta competenza territoriale del Tribunale di Brindisi.

Quanto alla prima, quel giudice ha ritenuto che il Tribunale di Arezzo avesse considerato quella davanti a sé mera prosecuzione del giudizio instauratosi davanti al Tribunale di Firenze, stante la natura processuale della sentenza dichiarativa della incompetenza.

L'atto di trasmissione, pertanto, non aveva chiuso una fase processuale, né determinato una regressione dei procedimento, con conseguente regolarità dell'avviso dell'udienza in luogo della citazione a giudizio.

Ha, poi, ritenuto parimenti infondata l'eccezione di incompetenza, alla stregua del disposto di cui all'art. 51, comma 3-bis, codice di rito, in base al quale deve derogarsi dagli ordinari criteri quando si proceda per uno dei reati di cui alla lista (tra cui l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 a carico del concorrente SEJANI).

In tal caso, infatti, tale reato opera una vis attractiva rispetto agli altri, gli ordinari criteri tornando ad operare nella fase dibattimentale, a nulla rilevando la separazione dei processi quanto alla competenza di che trattasi.

La competenza del Tribunale di Arezzo, peraltro, è stata correttamente indíviduaa, secondo la Corte territoriale, proprio in virtù ditale vis attractiva, tenuto conto dei luogo di consumazione del reato associativo attraente (avendo il sodalizi 9 in questione operato in Albania e tra le province di Arezzo e Brindisi).

Nel merito, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze veicolate con il gravame introducessero mere valutazioni alternative, a tratt generiche e inidonee a incrinare il nucleo essenziale delta ricostruzione probatoria, quanto alle deposizioni dei testi CANGIANO e SESTA, ritenendo irrilevante che il primo avesse dovuto consultare la documentazione, poiché ciò non ne inficiava l'attendibilità.

In definitiva, quel giudice, rilevato che nella specie si era trattato di c.d.

"droga parlata", ha ritenuto irrilevante la mancanza di un sequestro, alla luce del tenore dei messaggi captati, anche per quanto inerisce alla sussistenza della contestata aggravante della ingente quantità, confermata dalla captazione dei flussi di comunicazione, nei quali si era fatto espresso rinvio a più di trecento chilogrammi di "fumo".

Nessun elemento, poi, è stato ravvisato da quel giudice per il riconoscimento delle generiche, sussistendo di contro elementi negativi, tra cui il curriculum vitae del PALMA, gravato da più precedenti penali.

4. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, formulando sette motivi.

Con il primo e il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale con riferimento ai due profili oggetto delle eccezioni preliminari inerenti alla vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, a seguito della declaratoria di incompetenza di quello di Firenze e della asserita competenza del Tribunale di Brindisi.

Quanto al primo punto, la difesa ha censurato la scelta del Tribunale di Arezzo di operare la citazione attraverso un semplice biglietto di cancelleria del 20/11/2019, comunicato al difensore il successivo 26/11 per l'udienza fissata il 3/12, senza possibilità per la difesa di presentare neppure una lista testi.

Ha contestato l'interpretazione avallata dal giudice del gravame, secondo la quale la trasmissione degli atti a seguito della declaratoria d'incompetenza costituirebbe niente di più che una prosecuzione del medesimo processo davanti al giudice indicato come competente, prospettando una difforme lettura dei richiami giurisprudenziali operati dalla Corte territoriale.

Quanto, invece, al secondo punto, la difesa ha rilevato che la Corte del gravame non avrebbe risposto alla censura formulata con l'appello: in quella sede, era stata prospettata la competenza del Tribunale aretino solo in via subordinata, con la questione principale essendosi invece rilevata la competenza del Tribunale di Brindisi.

Nel caso all'esame, secondo il deducente, sarebbe emerso dalla stessa imputazione che il PALMA, unico imputato, risponde di un'unica accusa da solo e non quale concorrente in uno dei reati di cui alla lista dell'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo stata disposta la separazione dei procedimenti, senza che si fosse acquisita notizia circa l'esito del procedimento a carico del SEJANI.

Sotto altro profilo, poi, il deducente, per quanto sembra trarsi dalle argomentazioni esposte a pag. 11 del ricorso, ha rilevato che il reato si sarebbe sviluppato a partire dal gennaio 2018 e, ancor prima, dal dicembre del 2017, allorquando quello associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, esercitante la c.d. vis attractiva, si era già perfezionato.

Il PALMA, inoltre, non sarebbe mai andato, né mai sarebbe stato controllato ad Arezzo.

Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quanto alla prova dei fatti di cui all'imputazione: la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un doppio vizio, per non avere i giudici del gravame, da un lato, operato un confronto con l'argomentazione difensiva secondo cui, in presenza di una contestazione c.d. chiusa ("fino all'aprile 2018", da intendersi come il 1° aprile), non avrebbero potut essere prese in considerazione condotte attribuite al PALMA dopo quella data.

Oltretutto, riprendendo il tema della competenza per territorio, la difesa ha osservato che, trattandosi di reato permanente, l'autorità giudiziaria competente sarebbe stata quella del uogo in cui essa aveva avuto inizio.

Dall'altro, ha osservato che delle ulteriori condotte Si sarebbe potuto tener conto solo ove esse avessero formato oggetto di contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, a differenza dei casi di contestazione c.d.

"aperta", nei quali il giudice può valutare anche condotte realizzate fino alla data della sentenza di primo grado.

Di qui la conseguenza, prospettata a difesa, della impossibilità di valorizzare attività investigative compiute dal 7/4 al 18/4/2018, ma anche l'esito del sequestro del denaro nel maggio dell'anno successivo.

Con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla prova della identificazione del PALMA, rilevando una contraddizione tra le deposizioni dei testi SESTA e CANGIANO, con riferimento alla genericità delle liste dei passeggeri e alla distanza tra le contrade Bagnardi e Malandrino, contestando anche il giudizio della Corte in ordine al contenuto "valutativo" delle doglianze, cui i giudici d'appello avrebbero fatto ricorso per sottrarsi all'obbligo motivazionale.

Con il quinto motivo, ha dedotto gli stessi vizi, questa volta con riferimento alla prova delle condotte di reato: il mancato accertamento della disponibilità della merce a monte, da parte del PALMA, impedirebbe di ritenerne provata la responsabilità, rilevandosi una lacuna investigativa e istruttoria sul punto che í giudici territoriali avrebbero ritenuto di superare semplicemente dando "per scontato" che l'imputato potesse fornire lo stupefacente.

Sotto altro profilo, sarebbe difettato, secondo la difesa, quel maggior rigore valutativo imposto dalla circostanza che, nella specie, non era stato operato alcun sequestro di droga (versandosi in ipotesi di c.d.

"droga parlata").

Il medesimo rilievo è stato Obroposto anche con riferimento ad altri passaggi della decisione, sia quanto alla prova, che si assume mancante, della conclusione del trasporto della droga; che avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che si assume esser rimasto, al più, allo stadio del mero tentativo, a tal fine valorizzando, non solo il mancato reperimento di stupefacente, ma anche il mancato fermo del PALMA che era stato lasciato andare.

Con il sesto motivo, ha dedotto violazione di legge ed errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta aggravante della ingente quantità.

Ancora una volta, la difesa ha stigmatizzato il mancato sequestro di stupefacente, per affermare l'issenza di rigore motivazionale circa la sussistenza di tale elemento circostanziale, rispetto al quale i giudici del doppio grado si sarebbero limitati a sommare i numeri comparsi nelle captazioni, rilevando, quanto al sequestro del denaro, che esso era intervenuto oltre un anno dopo i fatti per cui si procede.

Infine, con il settimo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio: in particolare, si è contestato il dìniego delle generiche, fondato sulla circostanza che il PALMA non aveva ammesso gli addebiti, senza alcuna considerazione del suo comportamento positivo e dell'assenza di precedenti specifici, quelli annoverati essendo risalenti; e si è pure contestata la pena base, ritenuta molto alta (anni tr di reclusione), non essendo neppure chiaro, secondo il deducente, se la recidiva sia stata esc usa esclusivamente per l'operatività del meccanismo di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. 5.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La decisione dei primi due motivi impone una premessa.

Com'è noto, a seguito di due sentenze del giudice delle leggi (le n. 76/1993 e n. 70/1996, rispettivamente inerenti alla pronuncia di incompetenza per materia e per territorio), la regola prevista dall'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, ove nel dibattimento di primo grado il giudice ritenga che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero (la norma prevedendo originariamente la trasmissione direttamente al giudice competente, punto sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con le citate pronunce).

Tuttavia, la stessa Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 70 del 1996, impongono - anche nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo e la questione è stata ritenuta non fondata Con la sentenza n. 104 del 2001 del giudice delle leggi.

In quella sede, si è precisato che l'esigenza di salvaguardare le facoltà connesse al diritto di difesa dell'imputato (come l'accesso al rito abbreviato) non ricorre nei casi, come quello all'esame, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei quali pertanto la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo olo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare.

Infatti, la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 cit. può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (e qui il tema si intreccia con quello oggetto del secondo motivo di r corso), «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipo esi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto> , cosicché la portata di tale decisione trova un limite nei casi in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito della competenza.

Pertanto, la declarat ria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma direttamente al giudice competente per il giudizio.

Il tema è stato ripreso anche dal massimo organo della nomofilachia che, rinviando, per l'appunto, ai dicta del giudice delle leggi, ha ricordato che quest'ultimo aveva delimitato l'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, definito nello stesso dispositivo, ove è stata dichiarata l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono "la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza (vedi, in motivazione, Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 - 01, con riferimento alla declaratoria di incompetenza per materia; Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, in motivazione, in cui, facendosi puntuale applicazione del diritto vivente, testé richiamato, si è precisato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).

Da quanto precede, possiamo dunque affermare che, in tali procedimenti, la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire "orizzontale", può essere messa in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale.

3. Ciò impone la declaratoria dì infondatezza dei motivi (primo e secondo), con i quali sono state riproposte le questioni inerenti alla regolarità della vocatío in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo e alla individuazione della competenza territoriale di tale ufficio.

La risposta dei giudici del merito è, infatti, perfettamente coerente con i principi ermeneutici sopra richiamati e del tutto corretta è stata la semplice trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo da parte di quello di Firenze, davanti al quale era stato disposto il rinvio a giudizio dal GUP distrettuale, in relazione ai reati per i quali si procedeva (tra gli altri, anche il delitto di associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rientrante ne novero di quelli per i quali, secondo l'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., procede il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, sebbene a carico di altro soggetto e nell'ambito della stessa indagine).

Quanto all'avviso dell'udienza fissata davanti al giudice indicato come competente, poi, dalla sentenza appellata emerge che a quella del 03/12/2019 si era preso atto della circostanza che il PALMA era ristretto agli arresti domiciliari, dispcnendosi il rinvio all'udienza del 17 dicembre successivo, proprio al fine di non pregiudicar i diritti della difesa e la decisione sulle eccezioni preliminari era stata assunta all'udienza di invio.

Peraltro, giovi osservare che, a verbale dell'udienza del 08/11/2b19, il Tribunale di Firenze aveva dato atto della richiesta della difesa di dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di Arezzo e quel giudice aveva deciso in confOrmità con sentenza con la quale dichiarava, per l'appunto, la propria incompetenza territoriale, per essere competente, per la fase dibattimentale, il Tribunale di Arezzo.

Inoltre, nella memoria in atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento alla insussistenza di ragioni per le quali debba spostarsi la competenza dal Tribunale di Brindisi a quello di Lecce, in apparente contrasto, dunque, con le conclusioni rassegnate a verbale, ove la competenza dei Tribunali pugliesi non era stata prospettata da alcuno, quello di Lecce non essendo stato evocato neppure in ricorso.

Né, sul punto, pare convincente la spiegazione proposta da parte ricorrente, in forza della quale detta competenza sarebbe stata implicitamente sostenuta con l'eccezione principale, laddove, solo in via subordinata, invece, si sarebbe chiesta la declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Arezzo.

Pertanto, del tutto opportunamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Arezzo, decidendo sulla riproposta eccezione di nullità della vocatio in iudicium e di incompetenza territoriale, rilevava, quanto a quest'ultima, la singolarità dell'eccezione, a fronte di una richiesta difensiva che, davanti al Tribunale di Firenze, era stata formulata proprio per spostare la competenza presso il Tribunale aretino, rinviando quanto al radicamento della competenza territoriale, all'ordinanza resa dal Tribunale distrettuale.

Pertanto, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della regola processuale delineata nel richiamato art. 51 comma3-bis, cit., essendosi proceduto anche per un reato rientrante nella lista ivi contemplata che, in virtù del principio della simultaneità, ha esplicato forza attrattiva anche quanto al reato contestato al PALMA.

In relazione a tale seconda questione, peraltro, si è già più volte chiarito che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli Ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391 - 01).

Il principio, peraltro, è stato anche di recente ripreso proprio con riferimento al caso di procedimento avente a oggetto un'associazione finalizzata al narcotraffico, promossa e finanziata per eseguire una specifica operazione di importazione di cocaina e per tale ultimo reato, posto in essere dagli associati in concorso con il ricorrente estraneo al sodalizio {Se. 6, n. 35788 del 09/07/2024, Ficara, Rv. 286964 - 01, in cui si è, per l'appunto, affermato che, in tal caso, la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il reato associativo esercita vis attractiva sull'altro reato qualora sia ravvisabile tra essi connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quest'ultima non rich edendo l'identità tra gli autori].

Nella specie, il SEJANI, concorrente nel medesimo reato contestato al PALMA, era a capo dell'associazione finalizzata a realizzare operazioni di introduzioie nello Stato di sostanze stupefacenti, il che è sufficiente a configurare la connessione qualificata richiesta affinché operi la richiamata vis attractiva, così scongiurato il pericolo che la connessione meramente soggettiva determini una violazione del principio del giudice iaturale (Sez. 2, n. 22053 del 18/04/2023, Romano, Rv. 284679 - 01).

Inoltre, rilevato che il reato è stato contestato al PALMA in concorso con il SEJANI e altri soggetti non individuati operanti in Albania, va pure considerato, secondo quanto esposto nella sentenza appellata, che la difesa aveva contestato che l'azione si fosse svolta in Arezzo, sull'assunto che, trattandosi di un reato permanente, avrebbe dovuto, operare la regola dell'inizio della consumazione, di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., omettendo, tuttavia, di considerare quanto sopra già precisato a proposito della vis attractiva esercitata nella specie dal reato associativo contestato al concorrente SERJANI.

Rispetto a tale reato, infatti, non è stato prospettato alcun elemento indicativo della competenza territoriale in un luogo diverso, la difesa essendosi limitata ad affermare, in evidente contrasto con lo stesso editto accusatorio, che il reato era stato contestato al solo PALMA, laddove, al contrario, esso si inseriva nel contesto associativo facente capo al correo SERJANI ed era stato posto in essere in concorso con costui e uno o più soggetti operanti in Albania.

In via risolutiva, peraltro, la difesa non ha allegato di aver formulato l'eccezione d'incompetenza territoriale davanti al GUP distrettuale, né che detta autorità l'avesse rigettata, facoltizzando così la parte a riproporla entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., come previsto dall'art. 21, comma 2, stesso codice.

Cosicché, sotto tale specifico profilo, l'eccezione deve considerarsi anche tardivamente formulata, non essendo stato neppure allegato che l'incompetenza si fosse manifestata solo all'udienza preliminare (Sez. 1, n. 34425 del 06/06/2024, Calamo, Rv. 286983 - 01).

Infatti, la disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia, sicché l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza formulata per la prima volta con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la prospettazione difensiva, la contestazione del reato sarebbe chiusa, siccome circoscritta al mese di aprile 2018, cosicché le condotte valutabili sarebbero solo quelle poste in essere sino al primo giorno di quel mese, con conseguente irrileyanza di tutti gli accertamenti operati in epoca successiva.

Le deduzioni difensive muovono da un evidente errore, alimentato dall'incompleta lettura del capo d'imputazione, specie nella sua parte descrittiva.

Nella specie, infatti, non si versa in ambito di contestazione c.d. chiusa al primo aprile 2018, poiché, dalla lettura del capo d'imputazione, emerge, al contrario, che al PALMA si è contestato di avere, in concorso con il SERJANI e uno o più soggetti rimasti ignoti, dimoranti in Albania, introdotto marijuana per almeno Kg. 300 nell'aprile 2018.

Ciò esclude che il monitoraggio dell imputato durante il mese di aprile inerisca a fatti diversi rispetto a quelli per i quali si proc de, specificamente riferiti a condotte accertate attraverso la captazione della messaggistica cambiata dai correi con le utenze delle quali sono risultati usuari e che hanno fondato la ritenuta prova dell'avvenuta consegna della droga in data 08 aprile 2018 e, successivanhente, anche quella del 18 dello stesso mese.

5. I motivi quarto e quinto sono manifestamente infondati e, rispetto ad essi, è necessaria una premessa generale sui principi formulati a proposito dei vizi motivazionali deducibili, in un caso, come quello all'esame, di sentenze conformi.

Orbene, la difesa ha sostanzialmente censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Peraltro, nonostante le prospettate violazione di legge e inosservanza di norme processuali, le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio operato dalla Corte d'appello, tema che introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità, atteso che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv., 257595 - 01; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01;).

Ciò, a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sìano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Sotto altro profilo, poi, l'esame degli aspetti del giudizio che sì sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene interamente al merito e può essere valutato dalla Corte di cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio da parte del giudice di legittimità al quale, tuttavia, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dí una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), non potendo egli sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare I compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento p ausibile, ma non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285504 - 01).

Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Canielld, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01).

Infine, poiché gran parte delle doglianze difensive ineriscono alla lettura di un compendio probatorio prevalentemente rappresentato da intercettazioni, non è ultroneo ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza Utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Pertanto, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dell'attività di captazione sono appannaggio esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01).

6. Alla stregua di tali coordinate in diritto, questa Corte ritiene che il ragionamento probatorio dei giudici del merito sia immune dai vizi dedotti.

L'identificazione del PALMA è avvenuta sulla scorta dell'attribuzione delle utenze in collegamento con il SERJANI, ottenute anche grazie alla rilevazione di un modus procedendi collaudato, approntato in occasione delle singole importazioni.

Inoltre, la lettura della messaggistica non ha disvelato alcuna aporia, a tratti evidenziando anzi una chiarezza non suscettibile di letture alternative.

In altri termini, i giudici, nel ricostruire i vari contatti, riscontrati dai servizi di OPC, hanno:i dato conto degli elementi ricavati da una piattaforma probatoria, attraverso la quale le singole azioni delittuose sono state per così dire "fotografate" in tempo reale e, rispetto a tale incedere argomentativo, la difesa non ha messo in evidenza vizi del ragionamento probatorio condotto dai giudici territoriali, perseverando nella propria lettura difforme di quegli stessi elementi, proponendola come più persuasiva, ciò che è interdetto, per l'appunto, in sede di legittimità.

Ora, è certamente vero che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro vaNtazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogn caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Se. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01, in fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una convers zione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza khe consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante; Sez. 4, n. 20129 del 25/0672020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01).

Ma, nella specie, tale particolare "rigore" è stato assicurato dai plurimi riscontri costituiti dai servizi di OPC approntati dalla polizia giudiziaria, oltre che dai tracciamenti dei tabulati e del localizzapòre GPS, avendo i giudici dato conto anche della ripetitività delle condotte e delle modalità dell'azione criminosa (come quella del procacciamento di numeri di telefono fittiziamente intestati, in concomitanza della conclusione dei singoli carichi), senza che la difesa abbia peraltro prospettato alcuna ipotesi ricostruttiva diversa della quale i giudici di merito non abbiano tenuto conto.

Infatti, la censura che attacca il giudizio di responsabilità è anche generica e difetta del necessario confronto con la risposta che i giudici del merito hanno dato quanto alla verifica dell'avvenuta disponibilità della droga importata dall'Albania, basata sul tenore della messaggistica, dal quale è stata ricavata la conferma che i correi avevano conseguito la detenzione dei carichi di droga provenienti dall'estero.

Il che esclude ih radice anche la astratta configurabilità del mero tentativo: si è già chiarito, infatti, che tale fattispecie delittuosa, in ipotesi di importazione di sostanze stupefacenti, può ravvisarsi ove la condotta, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484 - 01).

Ma, nella specie, il tenore delle captazioni ha riguardato il conseguito possesso della droga trattata, oggetto dell'attività di importazione e ciò pone la decisione addirittura al riparo da censure fondate sul principio, ancor più rigoroso, secondo ìl quale, ai finì della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165 - 01; n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 01).

7. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.

In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), questa Corte di legittimità ha già chiarito che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione e sere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandi , Rv. 279512 -01; Sez. 2, n 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666 - 01).

Orbene, nella s ecie, la valutazione è stata ancorata a un dato avente valore dirimente, tenuto conto del peso complessivo della droga trattata, tale da fondare la maggiore pericolosità della condotta al di là di ogni ragionevole dubbio.

I carichi, infatti, hanno riguardato quantitativi di volta in volta ingenti, in un caso pari addirittura a centosessantacinque chilogrammi dì sostanza.

Ciò riporta la fattispecie a pieno titolo nell'alveo della maggiore offensività ritenuta dai giudici del merito, secondo i parametri fissati dallo stesso diritto vivente (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, in cui si è affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, altresì precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).

Nella specie, dunque, a meno di ritenere la mancanza di ogni efficacia drogante che neppure la difesa ha argomentato, il quantitativo oggetto delle condotte illecite si pone ben oltre tale soglia, avuto riguardo alla natura della droga trattata.

8. Infine, è manifestamente infondato anche il settimo motivo.

Premesso che l'onere di motivazione sulla dosimetria della pena deve considerarsi assolto anche senza una specifica e dettagliata giustificazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), nella specie, il discostamento dal minimo non ha superato detta soglia (la pena base essendo stata indicata in anni tre, a fronte di una forbice edittale che va da anni due ad anni sei di reclusione, senza considerare peraltro l'aggravante della ingente quantità), dovendosi pure rilevare l'assoluta genericità della doglianza, condensata in un giudizio apodittico, con il quale è stata semplicemente stigmatizzata l'individuazione di una pena base "molto alta".

Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, come correttamente affermato dagli stessi giudici territoriali, il loro riconoscimento non costituisce un dititto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il loro diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che sso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lugli 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione, non è più sufficient il solo stato di incensuratezza dell'imputato).

Orbene, nella specie, i giudici del merito ianno giustificato il giudizio di non meritevolezza, non solo alla stregua del dato normativa (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.), vale a dire del difetto di elementi positivi a tal fine valutabili, ma anche in relazione ai plurimi precedenti penali annoverati dall'imputato.

La congruità di tale incedere giustificativo trova espressa eco nel consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punta dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01).

Infine, nessuna enigmaticità è ravvisabile nell'affermazione con la quale già in primo grado il Tribunale aveva escluso, nell'aumento di pena, il calcolo della recidiva, operando il meccanismo calmíeratore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.

È di tutta evidenza, infatti, che l'aggravante de qua non é stata esclusa, per come emerge a chiare lettere nella sentenza appellata (cfr. 16), diversamente risultando inutile ogni riferimento al criterio di cui all'art. 63, comma 4, cit.

Il che, in difetto di censure che colpiscano la sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi per PALMA [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo, con la quale PALMA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per concorso continuato nel delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990, avente a oggetto la detenzione a fini di spaccio di più quantitativi di marijuana (almeno K. 300 nel mese di aprile 2018), con la recidiva reiterata (in provincia di Brindisi fino all'aprile 2018). 2. La Corte territoriale, ripercorsi gli elementi probatori acquisiti, ha precisato che all'identificazione del PALMA si era giunti partendo dal controllo del traffico telefonico tra più utenze, tutte intestate a soggetti africani e risultate in uso anche a cittadini albanesi, tra i quali l'interlocutore del PALMA in relazione alle condotte contestate, cioè tale SERJANI Flodian. In particolare, dalle prove acquisite, analiticamente riportate nelle due sentenze di merito, erano emersi il collegamento certo tra le utenze n. 977 (in uso al SERJANI) e n. 307 (in uso al PALMA), anche in ragione della comune identità dell'intestatario fittizio, nonché dei riscontri ricavati dagli esiti dei servizi di OCP approntati, dell'esame dei tabulati e dell'aggancio delle celle, incrociato con il tracciamento veicolare, grazie al GPS installato. Quanto all'altra coppia di utenze in collegamento tra loro, riconducibili sempre al medesimo intestatario fittizio, cioè la n. 123, ricondotta al SERJANI e la n. 642, attribuita al PALMA, anch'esse considerate di interesse investigativo, l'utilizzazione della seconda da parte del PALMA è stata ritenuta sulla scorta di diversi elementi, tra cui la circostanza del riferimento al complice indicato come "biondo", presente sia negli scambi di sms tra la coppia di utenze 977-307, che in quelli ricollegabili alla coppia di utenze 642-123, da cui era stato ricavato un argomento di ordine logico, nonché dal tenore analogo dei messaggi scambiati. Nella sentenza appellata si rinviene, inoltre, la ricostruzione analitica di tali messaggi, riferiti ora agli scambi delle prime due utenze, ora a quelli delle seconde, essendosi evidenziato come, rispetto ai primi, fosse stato possibile ricostruire le condotte culminate nella ritenuta consegna di due carichi di stupefacente delle ore 18:00 del giorno 08 aprile 2018 (rispettivamente per Kg. 100 e Kg. 60) e parimenti accertare il collegamento tra l'utenza n. 307, ritenuta in uso al PALMA, e altra utenza attribuita allo stesso SERJANI (come verificato in sede peritale, vedi nota 1 di pag. 9 della sentenza appellata). Grazie al tenore dei messaggi, dunque, si era risaliti alla prova dell'esistenza di un vero e proprio deposito della droga, in capo all'imputato in concorso con il citato SERJANI, presso il quale al12 aprile 2018 era stoccata la merce degli "ultimi tre viaggi", per un totale di circa Kg. 300. La ricerca del deposito, che gli investigatori avevano ipotizzato trovarsi presso l'abitazione del PALMA, aveva avuto però esito negativoe in sede di perquisizione effettuata il 18 aprile 2018, laddove, invece, il successivo 31 maggio 2019, ad esito di un'altra attività investigativa, era Stata sequestrata la somma di euro 3.550,00, suddivisa in banconote di diverso taglio. In definitiva, il Tribunale aveva ritenuto certa l'identificazione del PALMA, quanto alle utenze 307 e 417, siccome riscontrate dai servizi di ?PC del 17 aprile 2018, utilizzate dopo la fissazione dell'appuntamento, una per l'incontro dei pomeriggio, l'altra per quello serale; ma anche quanto alla citata utenza n. 642, rilevando come l'attribuzione delle utenze fittiziamente intestate facesse parte di un preciso modus operandi, con il quale era coerente anche l'utenza 642, tenuto conto della identità del tenore dei messaggi, oltre che del riferimento fatto al "biondo" di cui si è detto, nonché al dato della ripartizione dei compiti, emergendo che era il SERJANI a dare ordini al PALMA sul cosa fare, a chi consegnare e dove andare. Si è poi ritenuta dimostrata, anche in difetto di sequéstro, la ingente quantità della sostanza trattata, sul punto essendo stata valorizzata la chiarezza dei riferimenti ai quantitativi di stupefacente, per un totale di circa Kg. 300, di gran lunga superiore ai limiti necessari per la sua configurabilità. 3. A fronte delle doglianze veicolate con il gravame, la Corte d'appello ha confermato il giudizio del Tribunale, ritenendo intanto infondata l'eccezione di nullità della vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, dopo la trasmissione degli atti da parte di quello dichiaratosi territorialmente incompetente (cioè il Tribunale di Firenze), così come quella inerente alla dedotta competenza territoriale del Tribunale di Brindisi. Quanto alla prima, quel giudice ha ritenuto che il Tribunale di Arezzo avesse considerato quella davanti a sé mera prosecuzione del giudizio instauratosi davanti al Tribunale di Firenze, stante la natura processuale della sentenza dichiarativa della incompetenza. L'atto di trasmissione, pertanto, non aveva chiuso una fase processuale, né determinato una regressione dei procedimento, con conseguente regolarità dell'avviso dell'udienza in luogo della citazione a giudizio. Ha, poi, ritenuto parimenti infondata l'eccezione di incompetenza, alla stregua del disposto di cui all'art. 51, comma 3-bis, codice di rito, in base al quale deve derogarsi dagli ordinari criteri quando si proceda per uno dei reati di cui alla lista (tra cui l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 a carico del concorrente SEJANI). In tal caso, infatti, tale reato opera una vis attractiva rispetto agli altri, gli ordinari criteri tornando ad operare nella fase dibattimentale, a nulla rilevando la separazione dei processi quanto alla competenza di che trattasi. La competenza del Tribunale di Arezzo, peraltro, è stata correttamente indíviduaa, secondo la Corte territoriale, proprio in virtù ditale vis attractiva, tenuto conto dei luogo di consumazione del reato associativo attraente (avendo il sodalizi 9 in questione operato in Albania e tra le province di Arezzo e Brindisi). Nel merito, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze veicolate con il gravame introducessero mere valutazioni alternative, a tratt generiche e inidonee a incrinare il nucleo essenziale delta ricostruzione probatoria, quanto alle deposizioni dei testi CANGIANO e SESTA, ritenendo irrilevante che il primo avesse dovuto consultare la documentazione, poiché ciò non ne inficiava l'attendibilità. In definitiva, quel giudice, rilevato che nella specie si era trattato di c.d. "droga parlata", ha ritenuto irrilevante la mancanza di un sequestro, alla luce del tenore dei messaggi captati, anche per quanto inerisce alla sussistenza della contestata aggravante della ingente quantità, confermata dalla captazione dei flussi di comunicazione, nei quali si era fatto espresso rinvio a più di trecento chilogrammi di "fumo". Nessun elemento, poi, è stato ravvisato da quel giudice per il riconoscimento delle generiche, sussistendo di contro elementi negativi, tra cui il curriculum vitae del PALMA, gravato da più precedenti penali. 4. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, formulando sette motivi. Con il primo e il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale con riferimento ai due profili oggetto delle eccezioni preliminari inerenti alla vocatio in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo, a seguito della declaratoria di incompetenza di quello di Firenze e della asserita competenza del Tribunale di Brindisi. Quanto al primo punto, la difesa ha censurato la scelta del Tribunale di Arezzo di operare la citazione attraverso un semplice biglietto di cancelleria del 20/11/2019, comunicato al difensore il successivo 26/11 per l'udienza fissata il 3/12, senza possibilità per la difesa di presentare neppure una lista testi. Ha contestato l'interpretazione avallata dal giudice del gravame, secondo la quale la trasmissione degli atti a seguito della declaratoria d'incompetenza costituirebbe niente di più che una prosecuzione del medesimo processo davanti al giudice indicato come competente, prospettando una difforme lettura dei richiami giurisprudenziali operati dalla Corte territoriale. Quanto, invece, al secondo punto, la difesa ha rilevato che la Corte del gravame non avrebbe risposto alla censura formulata con l'appello: in quella sede, era stata prospettata la competenza del Tribunale aretino solo in via subordinata, con la questione principale essendosi invece rilevata la competenza del Tribunale di Brindisi. Nel caso all'esame, secondo il deducente, sarebbe emerso dalla stessa imputazione che il PALMA, unico imputato, risponde di un'unica accusa da solo e non quale concorrente in uno dei reati di cui alla lista dell'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo stata disposta la separazione dei procedimenti, senza che si fosse acquisita notizia circa l'esito del procedimento a carico del SEJANI. Sotto altro profilo, poi, il deducente, per quanto sembra trarsi dalle argomentazioni esposte a pag. 11 del ricorso, ha rilevato che il reato si sarebbe sviluppato a partire dal gennaio 2018 e, ancor prima, dal dicembre del 2017, allorquando quello associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, esercitante la c.d. vis attractiva, si era già perfezionato. Il PALMA, inoltre, non sarebbe mai andato, né mai sarebbe stato controllato ad Arezzo. Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quanto alla prova dei fatti di cui all'imputazione: la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un doppio vizio, per non avere i giudici del gravame, da un lato, operato un confronto con l'argomentazione difensiva secondo cui, in presenza di una contestazione c.d. chiusa ("fino all'aprile 2018", da intendersi come il 1° aprile), non avrebbero potut essere prese in considerazione condotte attribuite al PALMA dopo quella data. Oltretutto, riprendendo il tema della competenza per territorio, la difesa ha osservato che, trattandosi di reato permanente, l'autorità giudiziaria competente sarebbe stata quella del uogo in cui essa aveva avuto inizio. Dall'altro, ha osservato che delle ulteriori condotte Si sarebbe potuto tener conto solo ove esse avessero formato oggetto di contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, a differenza dei casi di contestazione c.d. "aperta", nei quali il giudice può valutare anche condotte realizzate fino alla data della sentenza di primo grado. Di qui la conseguenza, prospettata a difesa, della impossibilità di valorizzare attività investigative compiute dal 7/4 al 18/4/2018, ma anche l'esito del sequestro del denaro nel maggio dell'anno successivo. Con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla prova della identificazione del PALMA, rilevando una contraddizione tra le deposizioni dei testi SESTA e CANGIANO, con riferimento alla genericità delle liste dei passeggeri e alla distanza tra le contrade Bagnardi e Malandrino, contestando anche il giudizio della Corte in ordine al contenuto "valutativo" delle doglianze, cui i giudici d'appello avrebbero fatto ricorso per sottrarsi all'obbligo motivazionale. Con il quinto motivo, ha dedotto gli stessi vizi, questa volta con riferimento alla prova delle condotte di reato: il mancato accertamento della disponibilità della merce a monte, da parte del PALMA, impedirebbe di ritenerne provata la responsabilità, rilevandosi una lacuna investigativa e istruttoria sul punto che í giudici territoriali avrebbero ritenuto di superare semplicemente dando "per scontato" che l'imputato potesse fornire lo stupefacente. Sotto altro profilo, sarebbe difettato, secondo la difesa, quel maggior rigore valutativo imposto dalla circostanza che, nella specie, non era stato operato alcun sequestro di droga (versandosi in ipotesi di c.d. "droga parlata"). Il medesimo rilievo è stato Obroposto anche con riferimento ad altri passaggi della decisione, sia quanto alla prova, che si assume mancante, della conclusione del trasporto della droga; che avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che si assume esser rimasto, al più, allo stadio del mero tentativo, a tal fine valorizzando, non solo il mancato reperimento di stupefacente, ma anche il mancato fermo del PALMA che era stato lasciato andare. Con il sesto motivo, ha dedotto violazione di legge ed errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta aggravante della ingente quantità. Ancora una volta, la difesa ha stigmatizzato il mancato sequestro di stupefacente, per affermare l'issenza di rigore motivazionale circa la sussistenza di tale elemento circostanziale, rispetto al quale i giudici del doppio grado si sarebbero limitati a sommare i numeri comparsi nelle captazioni, rilevando, quanto al sequestro del denaro, che esso era intervenuto oltre un anno dopo i fatti per cui si procede. Infine, con il settimo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio: in particolare, si è contestato il dìniego delle generiche, fondato sulla circostanza che il PALMA non aveva ammesso gli addebiti, senza alcuna considerazione del suo comportamento positivo e dell'assenza di precedenti specifici, quelli annoverati essendo risalenti; e si è pure contestata la pena base, ritenuta molto alta (anni tr di reclusione), non essendo neppure chiaro, secondo il deducente, se la recidiva sia stata esc usa esclusivamente per l'operatività del meccanismo di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. 5. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La decisione dei primi due motivi impone una premessa. Com'è noto, a seguito di due sentenze del giudice delle leggi (le n. 76/1993 e n. 70/1996, rispettivamente inerenti alla pronuncia di incompetenza per materia e per territorio), la regola prevista dall'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, ove nel dibattimento di primo grado il giudice ritenga che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero (la norma prevedendo originariamente la trasmissione direttamente al giudice competente, punto sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con le citate pronunce). Tuttavia, la stessa Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 70 del 1996, impongono - anche nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo e la questione è stata ritenuta non fondata Con la sentenza n. 104 del 2001 del giudice delle leggi. In quella sede, si è precisato che l'esigenza di salvaguardare le facoltà connesse al diritto di difesa dell'imputato (come l'accesso al rito abbreviato) non ricorre nei casi, come quello all'esame, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei quali pertanto la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo olo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. Infatti, la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 cit. può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (e qui il tema si intreccia con quello oggetto del secondo motivo di r corso), «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipo esi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto> , cosicché la portata di tale decisione trova un limite nei casi in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito della competenza. Pertanto, la declarat ria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma direttamente al giudice competente per il giudizio. Il tema è stato ripreso anche dal massimo organo della nomofilachia che, rinviando, per l'appunto, ai dicta del giudice delle leggi, ha ricordato che quest'ultimo aveva delimitato l'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996, definito nello stesso dispositivo, ove è stata dichiarata l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono "la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza (vedi, in motivazione, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 - 01, con riferimento alla declaratoria di incompetenza per materia; Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, in motivazione, in cui, facendosi puntuale applicazione del diritto vivente, testé richiamato, si è precisato che, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo). Da quanto precede, possiamo dunque affermare che, in tali procedimenti, la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare, cosicché la trasmissione degli atti, per così dire "orizzontale", può essere messa in discussione solo in ipotesi di declaratoria di incompetenza distrettuale. 3. Ciò impone la declaratoria dì infondatezza dei motivi (primo e secondo), con i quali sono state riproposte le questioni inerenti alla regolarità della vocatío in iudicium davanti al Tribunale di Arezzo e alla individuazione della competenza territoriale di tale ufficio. La risposta dei giudici del merito è, infatti, perfettamente coerente con i principi ermeneutici sopra richiamati e del tutto corretta è stata la semplice trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo da parte di quello di Firenze, davanti al quale era stato disposto il rinvio a giudizio dal GUP distrettuale, in relazione ai reati per i quali si procedeva (tra gli altri, anche il delitto di associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rientrante ne novero di quelli per i quali, secondo l'art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen., procede il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, sebbene a carico di altro soggetto e nell'ambito della stessa indagine). Quanto all'avviso dell'udienza fissata davanti al giudice indicato come competente, poi, dalla sentenza appellata emerge che a quella del 03/12/2019 si era preso atto della circostanza che il PALMA era ristretto agli arresti domiciliari, dispcnendosi il rinvio all'udienza del 17 dicembre successivo, proprio al fine di non pregiudicar i diritti della difesa e la decisione sulle eccezioni preliminari era stata assunta all'udienza di invio. Peraltro, giovi osservare che, a verbale dell'udienza del 08/11/2b19, il Tribunale di Firenze aveva dato atto della richiesta della difesa di dichiarare la incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di Arezzo e quel giudice aveva deciso in confOrmità con sentenza con la quale dichiarava, per l'appunto, la propria incompetenza territoriale, per essere competente, per la fase dibattimentale, il Tribunale di Arezzo. Inoltre, nella memoria in atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento alla insussistenza di ragioni per le quali debba spostarsi la competenza dal Tribunale di Brindisi a quello di Lecce, in apparente contrasto, dunque, con le conclusioni rassegnate a verbale, ove la competenza dei Tribunali pugliesi non era stata prospettata da alcuno, quello di Lecce non essendo stato evocato neppure in ricorso. Né, sul punto, pare convincente la spiegazione proposta da parte ricorrente, in forza della quale detta competenza sarebbe stata implicitamente sostenuta con l'eccezione principale, laddove, solo in via subordinata, invece, si sarebbe chiesta la declaratoria di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Arezzo. Pertanto, del tutto opportunamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Arezzo, decidendo sulla riproposta eccezione di nullità della vocatio in iudicium e di incompetenza territoriale, rilevava, quanto a quest'ultima, la singolarità dell'eccezione, a fronte di una richiesta difensiva che, davanti al Tribunale di Firenze, era stata formulata proprio per spostare la competenza presso il Tribunale aretino, rinviando quanto al radicamento della competenza territoriale, all'ordinanza resa dal Tribunale distrettuale. Pertanto, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della regola processuale delineata nel richiamato art. 51 comma3-bis, cit., essendosi proceduto anche per un reato rientrante nella lista ivi contemplata che, in virtù del principio della simultaneità, ha esplicato forza attrattiva anche quanto al reato contestato al PALMA. In relazione a tale seconda questione, peraltro, si è già più volte chiarito che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli Ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391 - 01). Il principio, peraltro, è stato anche di recente ripreso proprio con riferimento al caso di procedimento avente a oggetto un'associazione finalizzata al narcotraffico, promossa e finanziata per eseguire una specifica operazione di importazione di cocaina e per tale ultimo reato, posto in essere dagli associati in concorso con il ricorrente estraneo al sodalizio {Se. 6, n. 35788 del 09/07/2024, Ficara, Rv. 286964 - 01, in cui si è, per l'appunto, affermato che, in tal caso, la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il reato associativo esercita vis attractiva sull'altro reato qualora sia ravvisabile tra essi connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quest'ultima non rich edendo l'identità tra gli autori]. Nella specie, il SEJANI, concorrente nel medesimo reato contestato al PALMA, era a capo dell'associazione finalizzata a realizzare operazioni di introduzioie nello Stato di sostanze stupefacenti, il che è sufficiente a configurare la connessione qualificata richiesta affinché operi la richiamata vis attractiva, così scongiurato il pericolo che la connessione meramente soggettiva determini una violazione del principio del giudice iaturale (Sez. 2, n. 22053 del 18/04/2023, Romano, Rv. 284679 - 01). Inoltre, rilevato che il reato è stato contestato al PALMA in concorso con il SEJANI e altri soggetti non individuati operanti in Albania, va pure considerato, secondo quanto esposto nella sentenza appellata, che la difesa aveva contestato che l'azione si fosse svolta in Arezzo, sull'assunto che, trattandosi di un reato permanente, avrebbe dovuto, operare la regola dell'inizio della consumazione, di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., omettendo, tuttavia, di considerare quanto sopra già precisato a proposito della vis attractiva esercitata nella specie dal reato associativo contestato al concorrente SERJANI. Rispetto a tale reato, infatti, non è stato prospettato alcun elemento indicativo della competenza territoriale in un luogo diverso, la difesa essendosi limitata ad affermare, in evidente contrasto con lo stesso editto accusatorio, che il reato era stato contestato al solo PALMA, laddove, al contrario, esso si inseriva nel contesto associativo facente capo al correo SERJANI ed era stato posto in essere in concorso con costui e uno o più soggetti operanti in Albania. In via risolutiva, peraltro, la difesa non ha allegato di aver formulato l'eccezione d'incompetenza territoriale davanti al GUP distrettuale, né che detta autorità l'avesse rigettata, facoltizzando così la parte a riproporla entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., come previsto dall'art. 21, comma 2, stesso codice. Cosicché, sotto tale specifico profilo, l'eccezione deve considerarsi anche tardivamente formulata, non essendo stato neppure allegato che l'incompetenza si fosse manifestata solo all'udienza preliminare (Sez. 1, n. 34425 del 06/06/2024, Calamo, Rv. 286983 - 01). Infatti, la disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia, sicché l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza formulata per la prima volta con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo la prospettazione difensiva, la contestazione del reato sarebbe chiusa, siccome circoscritta al mese di aprile 2018, cosicché le condotte valutabili sarebbero solo quelle poste in essere sino al primo giorno di quel mese, con conseguente irrileyanza di tutti gli accertamenti operati in epoca successiva. Le deduzioni difensive muovono da un evidente errore, alimentato dall'incompleta lettura del capo d'imputazione, specie nella sua parte descrittiva. Nella specie, infatti, non si versa in ambito di contestazione c.d. chiusa al primo aprile 2018, poiché, dalla lettura del capo d'imputazione, emerge, al contrario, che al PALMA si è contestato di avere, in concorso con il SERJANI e uno o più soggetti rimasti ignoti, dimoranti in Albania, introdotto marijuana per almeno Kg. 300 nell'aprile 2018. Ciò esclude che il monitoraggio dell imputato durante il mese di aprile inerisca a fatti diversi rispetto a quelli per i quali si proc de, specificamente riferiti a condotte accertate attraverso la captazione della messaggistica cambiata dai correi con le utenze delle quali sono risultati usuari e che hanno fondato la ritenuta prova dell'avvenuta consegna della droga in data 08 aprile 2018 e, successivanhente, anche quella del 18 dello stesso mese. 5. I motivi quarto e quinto sono manifestamente infondati e, rispetto ad essi, è necessaria una premessa generale sui principi formulati a proposito dei vizi motivazionali deducibili, in un caso, come quello all'esame, di sentenze conformi. Orbene, la difesa ha sostanzialmente censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Peraltro, nonostante le prospettate violazione di legge e inosservanza di norme processuali, le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio operato dalla Corte d'appello, tema che introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità, atteso che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv., 257595 - 01; Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01;). Ciò, a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sìano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Sotto altro profilo, poi, l'esame degli aspetti del giudizio che sì sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attiene interamente al merito e può essere valutato dalla Corte di cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio da parte del giudice di legittimità al quale, tuttavia, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dí una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), non potendo egli sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare I compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento p ausibile, ma non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285504 - 01). Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Canielld, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). Infine, poiché gran parte delle doglianze difensive ineriscono alla lettura di un compendio probatorio prevalentemente rappresentato da intercettazioni, non è ultroneo ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza Utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Pertanto, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dell'attività di captazione sono appannaggio esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). 6. Alla stregua di tali coordinate in diritto, questa Corte ritiene che il ragionamento probatorio dei giudici del merito sia immune dai vizi dedotti. L'identificazione del PALMA è avvenuta sulla scorta dell'attribuzione delle utenze in collegamento con il SERJANI, ottenute anche grazie alla rilevazione di un modus procedendi collaudato, approntato in occasione delle singole importazioni. Inoltre, la lettura della messaggistica non ha disvelato alcuna aporia, a tratti evidenziando anzi una chiarezza non suscettibile di letture alternative. In altri termini, i giudici, nel ricostruire i vari contatti, riscontrati dai servizi di OPC, hanno:i dato conto degli elementi ricavati da una piattaforma probatoria, attraverso la quale le singole azioni delittuose sono state per così dire "fotografate" in tempo reale e, rispetto a tale incedere argomentativo, la difesa non ha messo in evidenza vizi del ragionamento probatorio condotto dai giudici territoriali, perseverando nella propria lettura difforme di quegli stessi elementi, proponendola come più persuasiva, ciò che è interdetto, per l'appunto, in sede di legittimità. Ora, è certamente vero che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro vaNtazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogn caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Se. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01, in fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una convers zione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza khe consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante; Sez. 4, n. 20129 del 25/0672020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01). Ma, nella specie, tale particolare "rigore" è stato assicurato dai plurimi riscontri costituiti dai servizi di OPC approntati dalla polizia giudiziaria, oltre che dai tracciamenti dei tabulati e del localizzapòre GPS, avendo i giudici dato conto anche della ripetitività delle condotte e delle modalità dell'azione criminosa (come quella del procacciamento di numeri di telefono fittiziamente intestati, in concomitanza della conclusione dei singoli carichi), senza che la difesa abbia peraltro prospettato alcuna ipotesi ricostruttiva diversa della quale i giudici di merito non abbiano tenuto conto. Infatti, la censura che attacca il giudizio di responsabilità è anche generica e difetta del necessario confronto con la risposta che i giudici del merito hanno dato quanto alla verifica dell'avvenuta disponibilità della droga importata dall'Albania, basata sul tenore della messaggistica, dal quale è stata ricavata la conferma che i correi avevano conseguito la detenzione dei carichi di droga provenienti dall'estero. Il che esclude ih radice anche la astratta configurabilità del mero tentativo: si è già chiarito, infatti, che tale fattispecie delittuosa, in ipotesi di importazione di sostanze stupefacenti, può ravvisarsi ove la condotta, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484 - 01). Ma, nella specie, il tenore delle captazioni ha riguardato il conseguito possesso della droga trattata, oggetto dell'attività di importazione e ciò pone la decisione addirittura al riparo da censure fondate sul principio, ancor più rigoroso, secondo ìl quale, ai finì della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165 - 01; n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 01). 7. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato. In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), questa Corte di legittimità ha già chiarito che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione e sere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandi , Rv. 279512 -01; Sez. 2, n 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666 - 01). Orbene, nella s ecie, la valutazione è stata ancorata a un dato avente valore dirimente, tenuto conto del peso complessivo della droga trattata, tale da fondare la maggiore pericolosità della condotta al di là di ogni ragionevole dubbio. I carichi, infatti, hanno riguardato quantitativi di volta in volta ingenti, in un caso pari addirittura a centosessantacinque chilogrammi dì sostanza. Ciò riporta la fattispecie a pieno titolo nell'alveo della maggiore offensività ritenuta dai giudici del merito, secondo i parametri fissati dallo stesso diritto vivente (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, in cui si è affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, altresì precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Nella specie, dunque, a meno di ritenere la mancanza di ogni efficacia drogante che neppure la difesa ha argomentato, il quantitativo oggetto delle condotte illecite si pone ben oltre tale soglia, avuto riguardo alla natura della droga trattata. 8. Infine, è manifestamente infondato anche il settimo motivo. Premesso che l'onere di motivazione sulla dosimetria della pena deve considerarsi assolto anche senza una specifica e dettagliata giustificazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5 n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), nella specie, il discostamento dal minimo non ha superato detta soglia (la pena base essendo stata indicata in anni tre, a fronte di una forbice edittale che va da anni due ad anni sei di reclusione, senza considerare peraltro l'aggravante della ingente quantità), dovendosi pure rilevare l'assoluta genericità della doglianza, condensata in un giudizio apodittico, con il quale è stata semplicemente stigmatizzata l'individuazione di una pena base "molto alta". Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, come correttamente affermato dagli stessi giudici territoriali, il loro riconoscimento non costituisce un dititto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il loro diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che sso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lugli 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione, non è più sufficient il solo stato di incensuratezza dell'imputato). Orbene, nella specie, i giudici del merito ianno giustificato il giudizio di non meritevolezza, non solo alla stregua del dato normativa (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.), vale a dire del difetto di elementi positivi a tal fine valutabili, ma anche in relazione ai plurimi precedenti penali annoverati dall'imputato. La congruità di tale incedere giustificativo trova espressa eco nel consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punta dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). Infine, nessuna enigmaticità è ravvisabile nell'affermazione con la quale già in primo grado il Tribunale aveva escluso, nell'aumento di pena, il calcolo della recidiva, operando il meccanismo calmíeratore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. È di tutta evidenza, infatti, che l'aggravante de qua non é stata esclusa, per come emerge a chiare lettere nella sentenza appellata (cfr. 16), diversamente risultando inutile ogni riferimento al criterio di cui all'art. 63, comma 4, cit. Il che, in difetto di censure che colpiscano la sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 11620/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris