CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23803/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del TRIB. SORVEGLIANZA di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 14 ottobre2025 ha accolto il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento con ilquale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cuneo aveva accolto il reclamo ex art. 35bis Ord. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] che lamentava il diniegooppostogli da parte della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo all’acquistoa proprie spese di un frigorifero.Premette i l Tribunale che le scelte di carattere organizzativodell’amministrazione penitenziaria, espressione di una valutazione discrezionale,possono essere oggetto di vaglio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza soloallorquando siano inosservanti delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, eda tale inosservanza derivi un pregiudizio al diritto del detenuto.[OSCURATO:PERSONA] capo del DAP aveva invitato i singoli Provveditori e Direttori degliIstituti a valutare la collocazione di un frigorifero all’interno delle camere e ildirettore della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Cuneo aveva deciso di non darvi corso perproblemi organizzativi legati alla sicurezza e al fatto che avrebbe potuto essereritenuta una manifestazione di supremazia nei confronti degli altri detenuti.Del resto, il diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti,che è espressione del più generale diritto alla salute, è assicurato dall’utilizzo diborse frigo dotate di blocchi refrigeranti che vengono periodicamente sostituiti inmaniera da garantire la costante refrigerazione dei cibi.Né tale soluzione è stata nel concreto ritenuta lesiva del diritto alla correttaconservazione dei cibi, poichè le criticità indicate nel reclamo, circa lainadeguatezza del sistema di refrigerazione, sono rimaste a livello di merapossibilità astratta.Ricorda il provvedimento che esiste il divieto di accumulo di generialimentari che non possono superare il fabbisogno settimanale e che, comunque,il diritto alla sana alimentazione è assicurato attraverso il vitto che viene fornitodalla amministrazione penitenziaria.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 35 bis Ord. pen. e il vizio dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva svolto un approfondita istruttoria e avevarilevato, dopo aver preso visione della borsa frigo e dopo avere letto la schedatecnica, che potevano esserci problemi di efficacia della refrigerazione che,essendo passiva e non attiva può avere dei picchi termici, conseguentemente latemperatura dei cibi può non essere tale da evitare la proliferazione dei batteri.Nel provvedimento impugnato, poi, non è fatto cenno alcuno alle risultanzeistruttorie che hanno confermato l’assenza di asseriti problemi all’ordine pubblicoe alla sicurezza, non avendo valutato la percorribilità di una collocazione delfrigorifero fuori dalla stanza di pernotto.Da ultimo il ricorrente fa presente che il Tribunale di sorveglianza di Torinoha accolto il reclamo da altro detenuto e ha disposto che la casa circondarialeconsentisse l’acquisto del frigorifero.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo di ricorso è palesemente infondato e si pone in contrastocon le disposizioni normative e con la consolidata giurisprudenza di questa Cortein materia.La procedura prevista dall’art. 35 bis Ord. pen. è utilizzabile, secondo quantodispone l’art. 69 comma 6 lett. b) Ord. pen in caso di inosservanza da partedell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativoregolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e gravepregiudizio all’esercizio dei diritti.In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivodella situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciutiall'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio diquel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire laragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolatividell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenzialidel diritto, svuotandone il contenuto fondamentale. (Sez. 1, n. 32394 del11/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286716 - 01).Certamente ciò non è avvenuto nel caso concreto, perché, come più volteribadito da questa Corte, con un orientamento che non ha subito variazioni,l’utilizzo della borsa frigo morbida, con la sostituzione dei blocchi refrigeranticostituisce una soluzione organizzativa voluta dalla amministrazione, checonsente la refrigerazione dei cibi e non lede alcun diritto; cioè incide sullemodalità di esercizio del diritto in maniera ragionevole, senza intaccarne il nucleoessenziale.In materia è costante l’insegnamento di questa Corte secondo cui in tema diregime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo ildiniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto diutilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibifreschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti,ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che nonlede il diritto alla sana alimentazione del detenuto. (Sez. 1, n. 5691 del17/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 283974 - 01)Quanto al diniego relativo all'acquisto del frigorifero va rilevato che da unlatotrattasi di modalità 'non essenziale' di esercizio del diritto alla salute (v. Sez. I n.Sez. I n. 5691 del 17.11.2022, dep. 2023, rv 283974), essendo prevista euna modalità alternativa di conservazione dei cibi (così in motivazione Sez. 1, n.32394 del 11/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286716 - 01).Peraltro, il provvedimento impugnato dà conto del fatto che laamministrazione penitenziaria ha escluso la percorribilità dell’acquisto deifrigoriferi per ragioni sia di sicurezza, sia per evitare di creare una situazione disupremazia da parte dei detenuti più abbienti rispetto agli altri.Ulteriori argomenti di notevole pregnanza a sostegno del diniego, utilizzatidal Tribunale, sono il fatto che l’acquisto e la conservazione di generi alimentaricostituiscono un quid pluris rispetto al vitto fornito dall’amministrazionepenitenziaria, ragione per cui il diritto alla corretta alimentazione è assicurato inprimis in quella maniera, direttamente dall’amministrazione; inoltre vi è undivieto di accumulo di generi alimentari oltre il fabbisogno settimanale, dunqueanche il diritto alla sana alimentazione, sacrosanto, deve essere calibratotenendo conto del fatto che la modalità principale di alimentazione dei detenutiè quella comune, tramite il vitto del carcere.Quanto, poi, al profilo evidenziato nel ricorso circa un eccepito vizio dimotivazione, si osserva che è inammissibile, poiché il ricorso avverso iprovvedimenti emessi ex art. 35 bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione dilegge, ex art. 35 bis comma 4 bis Ord. pen.Conclusivamente, dunque, è evidente che l’utilizzo delle tavoletterefrigeranti, in luogo della possibilità di utilizzare un frigorifero da un latorisponde a esigenze organizzative interne dell’amministrazione, motivate dallastessa, e, dall’altro, non viola il diritto alla salute del detenuto, di cui il diritto aduna sana alimentazione è una delle tante estrinsecazioni, posto che, come detto,il canale principale, che potrebbe anche essere esclusivo, di alimentazione deidetenuti è quello curato direttamente dall’amministrazione e per contro, lacircostanza che tale modalità sussidiaria di conservazione dei cibi possa creareproblemi di salute è rimasta indimostrata; pertanto non è dimostrato alcunL’accenno contenuto nel ricorso al fatto che ad altro detenuto sia statoconsentito l’acquisto di un frigorifero è del tutto generica e priva di rilevanza.3. Per i motivi sopra esposti il ricorso è inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]