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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 12044/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Ritenuto che con sentenza depositata il 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, confermava la precedente sentenza del giorno 11 luglio 2023 con cui il Tribunale il Nola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto non applicabile il reato di cui all'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; la Corte di appello napoletana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente di tipo hashish detenuto dal prevenuto, pari ad oltre 2000 dosi mesi singole, alla quantità non irrisoria di cocaina ed alle modalità di occultamento di queste e della loro destinazione al mercato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Ritenuto che con sentenza depositata il 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, confermava la precedente sentenza del giorno 11 luglio 2023 con cui il Tribunale il Nola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto non applicabile il reato di cui all'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; la Corte di appello napoletana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente di tipo hashish detenuto dal prevenuto, pari ad oltre 2000 dosi mesi singole, alla quantità non irrisoria di cocaina ed alle modalità di occultamento di queste e della loro destinazione al mercato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor i
Sentenza Cassazione n. 12044/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris