CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];120/RG 27752 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rat NiccWe avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta, sollecitando semplicemente una diversa e alternativa lettura degli elementi probatori; il rigetto della causa di non punibilità è stata, infatti, congruamente motivata, dandosi atto dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità ; si è infatti rappresentato che l'imputato si era allontanato, di sera, dal luogo degli arresti domiciliari per farvi rientro dopo circa venti minuti a bordo di un motorino, senza che la effettiva causale fosse nota, essendo le giustificazioni rese in parte qua meramente assertive e comunque non verosimili posto che l'imputato usufruiva di un arco di tempo giornaliero per attendere alle esigenze quotidiane (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11415 - ?6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1956/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27752/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];120/RG 27752 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rat NiccWe avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta, sollecitando semplicemente una diversa e alternativa lettura degli elementi probatori; il rigetto della causa di non punibilità è stata, infatti, congruamente motivata, dandosi atto dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità ; si è infatti rappresentato che l'imputato si era allontanato, di sera, dal luogo degli arresti domiciliari per farvi rientro dopo circa venti minuti a bordo di un motorino, senza che la effettiva causale fosse nota, essendo le giustificazioni rese in parte qua meramente assertive e comunque non verosimili posto che l'imputato usufruiva di un arco di tempo giornaliero per attendere alle esigenze quotidiane (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M