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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 13175/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. atteso il divieto di utilizzare il contenuto della querela per la prova dei fatti oggetto d'imputazione, è formulato in termini del tutto eccentrici rispetto al rito scelto dal ricorrente (trattasi di giudizio abbreviato); che il secondo motivo è fondato su ragioni non consentite, poiché la censura che lamenta l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) o c), cod. proc. pen. (Sez.

Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01); che il terzo motivo è reiterativo delle censure già ampiamente esaminate e superate dalla sentenza impugnata, che ha fornito esaustiva e logica ricostruzione dei fatti (non più valutabili in questa sede) collegando le dichiarazioni delle vittime con i fatti direttamente percepiti dai militari intervenuti, senza considerare la falsità delle dichiarazioni del teste a discarico di cui il ricorrente non si cura; che il quarto motivo è generico oltre che manifestamente infondato, atteso il diretto accertamento dei verbalizzanti circa la proprietà della borsa sottratta alla persona offesa; che il quinto motivo è anch'esso reiterativo oltre che manifestamente infondato, dovendosi logicamente qualificare le ferite documentate in dettaglio dalle fotografie in atti quali lesioni nel senso medico legale, senza che su ciò incida l'assenza di certificazione mediche al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. atteso il divieto di utilizzare il contenuto della querela per la prova dei fatti oggetto d'imputazione, è formulato in termini del tutto eccentrici rispetto al rito scelto dal ricorrente (trattasi di giudizio abbreviato); che il secondo motivo è fondato su ragioni non consentite, poiché la censura che lamenta l'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) o c), cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01); che il terzo motivo è reiterativo delle censure già ampiamente esaminate e superate dalla sentenza impugnata, che ha fornito esaustiva e logica ricostruzione dei fatti (non più valutabili in questa sede) collegando le dichiarazioni delle vittime con i fatti direttamente percepiti dai militari intervenuti, senza considerare la falsità delle dichiarazioni del teste a discarico di cui il ricorrente non si cura; che il quarto motivo è generico oltre che manifestamente infondato, atteso il diretto accertamento dei verbalizzanti circa la proprietà della borsa sottratta alla persona offesa; che il quinto motivo è anch'esso reiterativo oltre che manifestamente infondato, dovendosi logicamente qualificare le ferite documentate in dettaglio dalle fotografie in atti quali lesioni nel senso medico legale, senza che su ciò incida l'assenza di certificazione mediche al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13175/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris