Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 07384/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché la memoria con motivi nuovi trasmessa nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, depositata in data 8 maggio 2023, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che , quest'ultimo era stato giudicato in assenza, in quanto era stato dichiarato latitante in data 2 agosto 2023, per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in data 9 maggio 2023, evadendo in data 7 maggio 2023, mentre era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa.

Secondo la Corte territoriale, la conoscenza delle indagini emergeva dalle intercettazioni di conversazioni del 7 maggio 2023, intercorse con un coimputato, sottoposto a fermo, fuggito in Marocco, rientrato e quindi tratto in arresto.

2. Nell'interesse del Bouazzi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, dal momento che l'evasione del 7 maggio 2023 precedeva l'emissione del titolo custodiale e che le intercettazioni, anch'esse precedenti l'emissione dell'ordinanza cautelare, non rivelavano in alcun modo la conoscenza del processo.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché memoria contenente motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, con i quali si approfondiscono le ragioni del ricorso e si insiste per il suo accoglimento.

4. Il ricorso è inammissibile poiché proposto in difetto di procura speciale (per la medesima conclusione, v. i principi sviluppati in motivazione da Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 - 0), non rinvenuta negli atti -, procura della quale neppure viene dedotta l'esistenza.

Invero, secondo l'attuale formulazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la richiesta deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al tema - qui direttamente rilevante - dell'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l'art. 629-bis rinvia al successivo art. 640 del medesimo codice di rito in tema di revisione, istituto che prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080, che in motivazione ha precisato come, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione autonoma ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato, il quale appunto è tenuto a rilasciare procura speciale a tal fine).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché la memoria con motivi nuovi trasmessa nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, depositata in data 8 maggio 2023, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che , quest'ultimo era stato giudicato in assenza, in quanto era stato dichiarato latitante in data 2 agosto 2023, per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in data 9 maggio 2023, evadendo in data 7 maggio 2023, mentre era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa. Secondo la Corte territoriale, la conoscenza delle indagini emergeva dalle intercettazioni di conversazioni del 7 maggio 2023, intercorse con un coimputato, sottoposto a fermo, fuggito in Marocco, rientrato e quindi tratto in arresto. 2. Nell'interesse del Bouazzi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, dal momento che l'evasione del 7 maggio 2023 precedeva l'emissione del titolo custodiale e che le intercettazioni, anch'esse precedenti l'emissione dell'ordinanza cautelare, non rivelavano in alcun modo la conoscenza del processo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché memoria contenente motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, con i quali si approfondiscono le ragioni del ricorso e si insiste per il suo accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile poiché proposto in difetto di procura speciale (per la medesima conclusione, v. i principi sviluppati in motivazione da Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 - 0), non rinvenuta negli atti -, procura della quale neppure viene dedotta l'esistenza. Invero, secondo l'attuale formulazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la richiesta deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen. Quanto al tema - qui direttamente rilevante - dell'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l'art. 629-bis rinvia al successivo art. 640 del medesimo codice di rito in tema di revisione, istituto che prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080, che in motivazione ha precisato come, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione autonoma ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato, il quale appunto è tenuto a rilasciare procura speciale a tal fine). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C
Sentenza Cassazione n. 07384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris