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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 26385/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione al concorso della predetta nella detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione ove vive con il convivente [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto che la stessa è stata vista occultare nel proprio portafoglio il provento della cessione appena effettuata all'acquirente Pozzebon (cfr. pag. 1) da cui la corte territoriale ha argomentato la consapevolezza della detenzione concorsuale in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01), non essendo configurabile la mera connivenza.

Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contestano la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato tenuto conto di precedenti penali di costoro che giustificano tale diniego.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo agli imputati derivante dai numerosi precedenti penali e dalla modalità dell'azione non occasionale da cui ha tratte, elementi per ritenere che i predetti siano stabilmente inseriti nel modo del traffico stupefacenti, secondo i principi espressi da Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità perché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito in relazione al concorso della predetta nella detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione ove vive con il convivente [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto che la stessa è stata vista occultare nel proprio portafoglio il provento della cessione appena effettuata all'acquirente Pozzebon (cfr. pag. 1) da cui la corte territoriale ha argomentato la consapevolezza della detenzione concorsuale in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 - 01), non essendo configurabile la mera connivenza. Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contestano la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato tenuto conto di precedenti penali di costoro che giustificano tale diniego. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo agli imputati derivante dai numerosi precedenti penali e dalla modalità dell'azione non occasionale da cui ha tratte, elementi per ritenere che i predetti siano stabilmente inseriti nel modo del traffico stupefacenti, secondo i principi espressi da Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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